Cassazione Civile, Ordinanza n. 02256/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo, ha cassato il decreto impugnato e ha rinviato la causa al Tribunale di Isernia in diversa composizione anche per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.
Esito
Favorevole al ricorrente (debitore)
La controversia
Una società sottoposta ad amministrazione straordinaria ha impugnato in cassazione il decreto del Tribunale che, in sede di opposizione allo stato passivo, aveva ammesso al passivo in via privilegiata il credito di un istituto di credito derivante da un finanziamento in pool con altre banche e garantito da pegno su azioni. La procedura sosteneva, con tre motivi, che il Tribunale avesse erroneamente: 1) ritenuto formato un giudicato endofallimentare sulla legittimazione/titolarità della banca a far valere il credito, escludendo la possibilità di rilevare d'ufficio il difetto di titolarità; 2) trascurato che non vi sarebbe stato alcun credito garantito da pegno insinuabile al passivo e che, comunque, il credito privilegiato fosse stato quantificato male; 3) omesso di esaminare la dedotta invalidità, inefficacia e inopponibilità alla procedura sia della garanzia fideiussoria sia di quella reale costituita dal pegno, oltre ad altri fatti allegati. Il decreto impugnato aveva invece valorizzato la documentazione del finanziamento, la costituzione del pegno e la delibera del c.d.a. della società garante. La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, richiamando il principio delle Sezioni Unite secondo cui la titolarità attiva o passiva del rapporto controverso attiene al merito, le contestazioni della controparte sono mere difese proponibili in ogni fase e la carenza di titolarità è rilevabile d'ufficio se emerge dagli atti; ha quindi ritenuto superato il precedente orientamento seguito dal Tribunale. I restanti motivi sono stati dichiarati assorbiti.
Norme richiamate
art. 2909 c.c.
Richiamato in relazione all'efficacia del giudicato, ma la Corte ha escluso che nel caso operasse un giudicato endofallimentare preclusivo sulla titolarità del credito.
art. 324 c.p.c.
Richiamato insieme al giudicato, senza applicazione preclusiva nel senso sostenuto dal Tribunale.
art. 100 c.p.c.
Citato nel motivo di ricorso in tema di legittimazione ad agire e titolarità del rapporto.
art. 112 c.p.c.
Citato nel motivo di ricorso per dedurre il rilievo officioso del difetto di legittimazione/titolarità.
art. 101, comma 2, c.p.c.
Richiamato per il contraddittorio sulla questione di legittimazione attiva della banca nel giudizio di opposizione.
art. 2784 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in tema di pegno e credito garantito.
art. 2786 c.c.
Richiamato dal Tribunale per ritenere validamente costituito il pegno su azioni con consegna del certificato al mandatario/depositario.
art. 2787 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione alla prova e opponibilità del pegno.
art. 2788 c.c.
Richiamato nel secondo motivo in relazione al pegno e al credito privilegiato.
art. 53 l.fall.
Richiamato nel secondo motivo in tema di insinuazione e trattamento dei crediti assistiti da garanzia reale nel passivo.
art. 54 l.fall.
Richiamato nella domanda di ammissione al passivo in via privilegiata per effetto della garanzia pignoratizia.
art. 2384, comma 2, c.c.
Richiamato nel terzo motivo per contestare validità/efficacia delle garanzie rilasciate dagli organi sociali.
art. 2497-ter c.c.
Richiamato dal Tribunale a sostegno della delibera del consiglio di amministrazione sulla concessione della garanzia nell'interesse del gruppo.
art. 2026 c.c.
Richiamato dal Tribunale nel valutare le modalità di costituzione e circolazione del pegno azionario.
art. 3, comma 2, R.D. n. 239/1942
Richiamato dal Tribunale quale supporto normativo per la disciplina del pegno sulle azioni e delle annotazioni necessarie.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Base dei motivi di ricorso per violazione e falsa applicazione di legge.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Base del primo motivo per errori processuali e rilievo officioso della questione di legittimazione.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato per omesso esame di fatti decisivi oggetto di contraddittorio.
art. 96 l.fall.
Richiamato dal Tribunale per sostenere l'operatività del giudicato endofallimentare nel giudizio di opposizione allo stato passivo, anche in amministrazione straordinaria.
Cass. Sez. U. n. 2951/2016
"La titolarità della posizione soggettiva, attiva o passiva, vantata in giudizio è un elemento costitutivo della domanda ed attiene al merito della decisione, sicché spetta all'attore allegarla e provarla"
È il principio decisivo applicato dalla Corte: la titolarità del rapporto è elemento costitutivo della domanda, le contestazioni della controparte sono mere difese proponibili in ogni fase e il giudice può rilevare d'ufficio la carenza di titolarità se emerge dagli atti.
Cass. Sez. 6-1 n. 19960/2015
Il precedente richiamato dal Tribunale è stato ritenuto superato dal successivo orientamento delle Sezioni Unite.
Cass. Sez. 3 n. 11744/2018
Richiamata come conferma del principio sulla rilevabilità d'ufficio della carenza di titolarità se risultante dagli atti.
Massime di principio
- La titolarità attiva o passiva del rapporto controverso è un elemento costitutivo della domanda e attiene al merito: chi agisce deve allegarla e provarla, salvo riconoscimento della controparte o difese incompatibili con la sua negazione.
- La contestazione della titolarità del rapporto ha natura di mera difesa e, come tale, può essere proposta in ogni fase del giudizio, non essendo soggetta alle preclusioni proprie delle eccezioni in senso stretto.
- Il giudice può rilevare d'ufficio il difetto di titolarità della posizione soggettiva se tale carenza risulta dagli atti di causa; non può invece precludere tale verifica richiamando in modo automatico un preteso giudicato endofallimentare se questo non copre specificamente la questione.
- Nel giudizio di opposizione allo stato passivo la verifica della legittimazione/titolarità del creditore deve essere condotta alla luce dei principi generali sull'onere della prova e sulla rilevabilità officiosa della carenza di titolarità, non essendo sufficiente il richiamo a un precedente giurisprudenziale non più coerente con l'orientamento delle Sezioni Unite.
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