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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02253/2024 del 23/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ESTINZIONE

Favorevole al resistente (fallimento)

La controversia

La controversia origina dall'impugnazione, proposta davanti alla Corte di cassazione, di un decreto del Tribunale di Agrigento, sezione fallimentare, pubblicato il 19 luglio 2016 e non notificato. Il ricorrente ha inizialmente coltivato il ricorso per cassazione nei confronti della procedura fallimentare, costituitasi con controricorso. Successivamente, con atto del 22 novembre 2023, il ricorrente ha dichiarato di rinunciare al ricorso ai sensi dell'art. 390 c.p.c., chiedendo la compensazione totale delle spese; la rinuncia è stata accettata dalla parte controricorrente con atto sottoscritto dal curatore fallimentare e dal difensore. Non risultano esaminati motivi di ricorso nel merito, perché la rinuncia è intervenuta prima della trattazione delle censure.

La decisione

La Corte ha dichiarato in limine l'estinzione del giudizio di legittimità per intervenuta rinuncia al ricorso per cassazione, accettata dal controricorrente. Ha escluso ogni statuizione sulle spese, stante l'adesione alla rinuncia da parte della procedura fallimentare. Ha inoltre richiamato il principio per cui l'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non si applica in caso di rinuncia al ricorso per cassazione, poiché la norma riguarda solo rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione ed è di stretta interpretazione.

Norme richiamate

  • art. 390 c.p.c.

    consente la rinuncia al ricorso per cassazione; nel caso concreto la rinuncia del ricorrente, accettata dalla controparte, ha determinato l'estinzione del giudizio.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato non si applica alla rinuncia al ricorso per cassazione, ma solo nei casi tipici di rigetto, inammissibilità o improcedibilità dell'impugnazione; la previsione è di stretta interpretazione.

  • L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17

    ha introdotto il comma 1-quater dell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.

Massime di principio

  • La rinuncia al ricorso per cassazione, se accettata dalla controparte, determina l'estinzione del giudizio di legittimità senza necessità di esaminare i motivi di impugnazione.
  • In presenza di rinuncia accettata, non è necessaria una pronuncia sulle spese quando le parti abbiano regolato espressamente tale profilo o quando l'adesione della controparte escluda una statuizione ulteriore.
  • L'ulteriore contributo unificato ex art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002 non è applicabile alla rinuncia del ricorso per cassazione, perché la norma opera solo nei casi tassativi di rigetto, inammissibilità o improcedibilità ed è insuscettibile di interpretazione estensiva o analogica.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudizialeImpugnazioni
RamiFallimentare / Crisi d'impresaProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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