Cassazione Civile, Ordinanza n. 02255/2024 del 23/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (concessionario tributi)
La controversia
La società concessionaria autostradale impugnava in cassazione la sentenza della CTR che aveva confermato la debenza della TOSAP per l’anno 2004 in relazione a viadotti autostradali ubicati nel Comune di Santo Stefano Magra. Con i primi tre motivi deduceva, rispettivamente, nullità della sentenza per difetto assoluto di motivazione, violazione dell’art. 2909 c.c. e omessa pronuncia, sostenendo che il giudice di merito avesse ignorato un giudicato esterno favorevole formatosi in altra controversia tra le medesime parti, relativa all’annualità 2009 e agli stessi manufatti. Con il quarto motivo denunciava violazione degli artt. 38, 39 e 49, comma 1, lett. a), d.lgs. n. 507/1993 e dell’art. 3 l. n. 463/1955, lamentando che l’occupazione non potesse qualificarsi come imponibile o, comunque, dovesse ritenersi esente perché riferibile allo Stato e non alla società concessionaria.
La decisione
La Corte ha ritenuto inammissibili i primi tre motivi, escludendo che la precedente decisione favorevole sulla TOSAP 2009 producesse un vincolo di giudicato esterno sulla diversa annualità 2004, poiché la questione coinvolgeva l’interpretazione di norme di diritto, non autonomamente coperta da giudicato. Ha poi respinto il quarto motivo, confermando che il presupposto della TOSAP è l’occupazione, anche soprastante il suolo pubblico, che sottragga la superficie all’uso pubblico; ha inoltre ribadito che il viadotto autostradale costituisce impianto soggetto a tassa e che l’occupazione realizzata dal concessionario, in forza della concessione, non beneficia dell’esenzione prevista per le occupazioni effettuate dallo Stato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con compensazione delle spese di lite e condanna al versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
difetto assoluto di motivazione; omessa pronuncia
è stato invocato per censurare la sentenza di merito, ma i motivi sono stati dichiarati inammissibili perché la questione del preteso giudicato esterno non impediva una nuova valutazione della norma applicabile.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
utilizzato per dedurre la violazione dell’art. 2909 c.c. e delle norme sulla TOSAP, ma senza esito favorevole per la ricorrente.
il giudicato esterno non si estende all’interpretazione giuridica della norma quando il punto comune tra le cause riguarda un problema di diritto e non una situazione giuridica identica nei suoi elementi oggettivi e soggettivi.
art. 49 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
l’esenzione per le occupazioni effettuate dallo Stato non opera quando l’occupazione è riferibile al concessionario autostradale e non allo Stato.
art. 38 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
il presupposto della TOSAP è l’occupazione di spazi ed aree pubbliche, anche soprastanti o sottostanti il suolo, che comporti effettiva sottrazione all’uso pubblico.
art. 39 d.lgs. 15 novembre 1993, n. 507
rileva l’occupazione di fatto in assenza di concessione o autorizzazione comunale, ferma la tassabilità salvo esenzioni.
art. 3 l. 21 maggio 1955, n. 463
richiamato nel motivo di ricorso in combinazione con le norme TOSAP, senza accoglimento della censura.
richiamato per sostenere che strade e autostrade fanno parte del demanio pubblico se appartenenti allo Stato.
art. 143 d.lgs. 12 aprile 2006, n. 163
la società concessionaria esegue, gestisce e sfrutta economicamente l’opera pubblica per il tempo della concessione, operando in autonomia e non quale mero sostituto dello Stato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.
Massime di principio
- Il giudicato esterno non preclude una nuova decisione quando il punto comune tra le controversie riguarda soltanto l’interpretazione di norme giuridiche, atteso che l’interpretazione del diritto non passa in giudicato autonomamente rispetto al capo decisorio cui accede.
- Il presupposto della TOSAP è l’occupazione, anche soprastante o sottostante, di spazi appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile che determini una effettiva sottrazione del suolo all’uso pubblico; l’occupazione di fatto è tassabile anche in assenza di concessione o autorizzazione, salvo specifica esenzione.
- L’esenzione TOSAP per le occupazioni effettuate dallo Stato non si applica quando l’occupazione è materialmente e funzionalmente riferibile a un concessionario che realizza e gestisce l’opera pubblica in regime di concessione.
- Ai fini della TOSAP, un viadotto autostradale può integrare un impianto idoneo a occupare lo spazio pubblico, anche quando si sviluppi in sopraelevazione e comprenda strutture accessorie che ne aumentano l’utilità.
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