Sentenza del 17/03/2023 n. 7908 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sulle istanze di rimborso IRAP versata per i periodi d'imposta 2001-2009 e 2010-2012: la controversia verteva sulla sussistenza del presupposto dell'autonoma organizzazione (escludente il rimborso) in capo al professionista. In primo grado la CTP aveva accolto i ricorsi per assenza dell'autonoma organizzazione; la CTR ha riformato accogliendo l'appello dell'ufficio ritenendo provata l'autonoma organizzazione in base a elementi quali collaborazione di altri professionisti, spese per due studi, beni strumentali, dipendenti, spese di rappresentanza e l'ampio svolgimento dell'attività fuori sede.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto fondato il primo motivo del ricorrente (motivazione apparente della sentenza di appello) perché la CTR non ha adeguatamente esposto il percorso logico-giuridico e non ha valutato in modo analitico e anno per anno gli elementi relativi ai 13 periodi d'imposta. Ha altresì accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia su questioni di diritto d'ufficio (decadenza, deduzione/beneficio 2008-2012, condono 2001-2002) ritenendo che tali questioni siano rilevabili d'ufficio e che l'ufficio non abbia illegittimamente introdotto nuove eccezioni in appello. In definitiva la sentenza di merito è stata cassata e il procedimento rinviato alla CTR del Veneto in diversa composizione per nuovo esame, con condanna alle spese di legittimità a carico della parte soccombente.
Norme richiamate
Richiama il vizio di motivazione (motivazione apparente) quale motivo di cassazione: la sentenza deve contenere il percorso logico-giuridico che consente il controllo dell'esattezza del ragionamento decisorio.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2
Definizione e valutazione del presupposto IRAP dell'autonoma organizzazione: la CTR ha fatto riferimento all'organizzazione come indice ostativo al rimborso, ma la Corte ha chiesto motivazione analitica e specifica per ciascun periodo.
D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 14
Rinvio alle norme IRAP richiamate dal ricorrente per contestare la valutazione della CTR; la Corte richiede valutazione puntuale annuale delle condizioni soggettive e strutturali del professionista.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53
Richiamato in relazione alla possibilità di rilevare d'ufficio questioni processuali o sostanziali inerenti alla legittimità della domanda (es. decadenza dal diritto al rimborso). La Corte ricorda che tali questioni non disponibili possono essere rilevate in ogni stato e grado del giudizio.
D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57, comma 2
Norma che vieta all'amministrazione di proporre nuove eccezioni in appello: la Corte distingue fra 'eccezioni in senso tecnico' (soggette al divieto) e altre deduzioni che possono costituire sviluppo della difesa. Nel caso l'ufficio non ha violato il divieto.
D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38
Norma sulle decadenze e termini per il rimborso: spunti per la valutazione della possibilità che alcuni versamenti non diano diritto al rimborso per decorrenza dei termini, rilevabile d'ufficio.
D.L. n. 185 del 2008, art. 6, comma 1
Riguarda la deduzione parziale dell'IRAP per il periodo 2008-2012: la Corte ha ritenuto che l'ufficio potesse argomentare che in tali anni il contribuente aveva già fruito di un beneficio deduttivo che impedirebbe un doppio rimborso.
L. n. 289 del 2002, art. 9 (art. 7 richiamato in motivazione)
Riguarda il condono fiscale: l'adesione al condono produce effetto estintivo anche sulle domande di rimborso e tale circostanza deve essere rilevata d'ufficio dal giudice, con estinzione della controversia per i periodi interessati.
art. 111 Cost. e art. 12 preleggi
Principi costituzionali che impongono il 'minimo costituzionale' della motivazione e i criteri ermeneutici per la valutazione del vizio motivazionale in Cassazione.
Massime di principio
- Il giudice deve motivare in modo analitico e logico il proprio convincimento: non sono ammesse affermazioni tautologiche o generiche quando la decisione si fonda su molteplici elementi e su più annualità; la motivazione deve consentire il controllo del percorso argomentativo.
- Nelle istanze di rimborso IRAP per professionisti la questione dell'autonoma organizzazione va valutata con riferimento concreto e, se necessario, anno per anno: elementi come collaborazioni, spese, studi, beni strumentali e dipendenti devono essere pesati e collegati al tipo di attività svolta.
- L'amministrazione finanziaria non può limitarsi a elencare indici non univoci: per contestare il requisito negativo (assenza di autonoma organizzazione) è richiesta prova specifica e coerente, non deduzioni generiche basate su spese o margini di profitto.
- Questioni di ordine pubblico o comunque non disponibili (decadenza dal diritto al rimborso, effetti del condono, deduzioni/benefici che impediscono doppio rimborso) sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e il giudice deve valutarle anche se sollevate tardivamente.
- Il divieto per l'amministrazione di proporre nuove 'eccezioni in senso tecnico' in appello (D.Lgs. 546/1992, art. 57, comma 2) non esclude che l'ufficio possa sviluppare argomentazioni ulteriori di supporto a censure già dedotte, purché non si tratti di vere e proprie eccezioni tecniche introdotte ex novo.
- Per il contribuente in situazioni analoghe: documentare specificamente l'assenza di organizzazione autonoma (numero limitato di clienti, attività svolta in prima persona, assenza/limitazione di personale e strutture, variazioni annuali) e richiedere una valutazione puntuale per ciascun periodo d'imposta.
- Per l'amministrazione in situazioni analoghe: se si fonda il diniego su elementi di fatto, articolare e motivare compiutamente come quegli elementi dimostrino 'autonoma organizzazione' e considerare che alcune eccezioni (decadenza, condono, deduzioni già operate) devono essere valutate d'ufficio e adeguatamente riportate nel provvedimento e negli atti di gravame.
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