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Sentenza

Sentenza del 17/03/2023 n. 285 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

L'Agenzia contestava la non deducibilità ai fini IRAP delle quote di ammortamento (anni 2014 e 2015) relative ad oneri accessori su finanziamenti (spese di istruttoria, commissioni bancarie, recupero spese, rifusione imposta sostitutiva), ritenendoli assimilabili a interessi passivi; la società sosteneva che tali oneri non hanno natura finanziaria ma remunerano un servizio e pertanto le quote di ammortamento sono deducibili.

La decisione

L'appello è stato accolto: la Corte ha annullato gli avvisi di accertamento. Ha ritenuto che, una volta che gli oneri accessori siano iscritti in bilancio come immobilizzazioni immateriali e ammortizzati (voce B.10.a), per il principio di derivazione di cui all'art. 5 D.P.R. 446/1997 le quote di ammortamento sono deducibili ai fini IRAP. In aggiunta, valutando la natura degli oneri, la Corte li ha qualificati non finanziari (remunerazione di un servizio bancario distinto dall'interesse) e quindi non assimilabili agli interessi passivi. Per la novità della questione le spese sono state compensate.

Norme richiamate

  • D.P.R. 446/1997, art. 5

    Principio di derivazione: la determinazione della base imponibile IRAP segue i criteri civilistici; se una voce è iscritta e ammortizzata in bilancio, la relativa quota è fiscalmente rilevante e quindi deducibile ai fini IRAP.

  • D. Lgs. n. 446/1997

    Normativa quadro IRAP richiamata; in dottrina e giurisprudenza si distingue tra interessi/oneri finanziari non deducibili e voci di bilancio deducibili se rispettano il principio di derivazione.

  • Sentenza Corte di Cassazione n. 26122/2019

    Ha affermato che per IRAP non sono deducibili gli interessi passivi e gli altri oneri finanziari direttamente connessi a operazioni di finanziamento; costi bancari direttamente imputabili a finanziamenti vengono qualificati come oneri finanziari non deducibili.

  • D. Lgs. n. 546/1992, art. 15, comma 2-septies

    Norma che prevede la maggiorazione della rifusione delle spese per la mediazione; richiamata dall'Agenzia ma il giudice ha compensato le spese per la novità della materia.

  • Principi contabili

    Gli oneri accessori su finanziamenti, se capitalizzati come immobilizzazioni immateriali e ammortizzati secondo i principi contabili, assumono rilevanza civilistico-contabile che, per il principio di derivazione, influenza la rilevanza fiscale ai fini IRAP.

Massime di principio

  • Se gli oneri accessori su un finanziamento sono contabilizzati come immobilizzazioni immateriali e ammortizzati in conto economico, il principio di derivazione (art. 5 D.P.R. 446/1997) rende deducibili le quote di ammortamento anche ai fini IRAP.
  • Occorre distinguere la natura dell'onere: gli interessi remunerano il tempo del finanziamento (natura finanziaria) e sono in genere non deducibili ai fini IRAP; le commissioni e spese che remunerano uno specifico servizio reso dalla banca possono avere natura non finanziaria e risultare deducibili se correttamente documentate e contabilizzate.
  • La qualificazione giuridico-contabile (documentazione contrattuale, fatture, istruttoria bancaria, criterio di imputazione in bilancio) è decisiva: per opporsi a un accertamento è necessario dimostrare sia la corretta iscrizione/amortamento sia la natura del costo diversa dall'onere finanziario.
  • La giurisprudenza di legittimità (es. Cass. 26122/2019) tende a escludere la deducibilità degli oneri direttamente connessi al finanziamento; va quindi valutato caso per caso se l'onere è effettivamente 'connesso' o rappresenta una prestazione distinta.
  • In materie giuridicamente nuove o controverse è possibile ottenere la compensazione delle spese di lite; tuttavia la specifica strategia difensiva deve essere fondata su chiara documentazione contabile e contrattuale.

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