Sentenza del 17/03/2023 n. 69 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Basilicata
Operazioni imprenditoriali - Profili penali - Detrazione e Deduzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Contestazione fiscale per gli anni 2014-2016, valore della controversia €364.337,00, relativa a contratti di sponsorizzazione sportiva e fitto di spazi pubblicitari. L'ufficio contestava sovrafatturazione, ingiustificati prelevamenti in contanti, operazioni contabili sproporzionate e meccanismi riferibili a società cartiere, nonché l'antieconomicità e la inesistenza di talune operazioni, con conseguente non deducibilità dei costi e non detraibilità dell'IVA. Il procedimento si fondava in particolare sul verbale di constatazione (PVC) della GDF del 17.3.2017 e sull'avviso di accertamento n. TC503.
La decisione
La Corte di Giustizia Tributaria di II grado (Basilicata) ha accolto l'appello dell'ufficio, riformando la sentenza della CTP di Matera n. 231/2019 che era favorevole al contribuente. Il collegio ha ritenuto prevalente e convincente il legame tra il PVC e l'avviso di accertamento, valorizzando gli elementi indiziari di sovrafatturazione e antieconomicità delle operazioni e conseguentemente l'ufficio è stato riconosciuto vincente. La parte resistente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in euro 12.755,00 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 20 d.lgs. 74/2000
Richiamato come riferimento normativo per la valutazione autonoma degli elementi probatori e degli indizi in materia di reati tributari; la Corte ha ritenuto le valutazioni tributaria e penale distinte ma la presenza di elementi probatori nel PVC idonea a sostenere l'accertamento tributario.
art. 41 Cost.
Richiamato nel ragionamento per affermare che, pur nel quadro della libertà d'impresa, le operazioni manifestamente antieconomiche e finalizzate a evadere il fisco non rientrano nel rischio d'impresa tutelato dalla Costituzione.
principio del doppio binario (giurisprudenza: Cass. n. 30941/2019 e segnalate altre pronunce)
La Corte richiama il principio per ribadire che la sentenza penale non vincola automaticamente il giudice tributario; tuttavia, quando il PVC e l'avviso d'accertamento sono dettagliati e coerenti, questi possono prevalere nella valutazione tributaria nonostante un'eventuale assoluzione penale.
Massime di principio
- Il giudice tributario non è vincolato dall'assoluzione penale: un verdetto penale favorevole non elimina automaticamente gli effetti probatori di un PVC dettagliato e di evidenze contabili che dimostrino sovrafatturazione o antieconomicità.
- L'antieconomicità delle operazioni (operazioni irragionevoli rispetto al volume e alla natura dell'impresa) può legittimare la disconoscimento della deducibilità dei costi e la mancata detrazione IVA; il rischio d'impresa non copre operazioni palesemente finalizzate a ridurre la base imponibile.
- Un PVC accurato, con controlli incrociati e comparazione dei dati societari, costituisce elemento probatorio forte nell'accertamento tributario e può sostenere, anche in via presuntiva, la ricostruzione degli uffici.
- Per il contribuente la prova dell'effettiva prestazione dei servizi, della congruità dei corrispettivi rispetto al mercato e della tracciabilità delle operazioni è essenziale per difendersi: mancanza di documentazione contrattuale, pagamenti in contanti e discrepanze fattuali sono fattori aggravanti.
- In sede amministrativa e tributaria è necessario valutare separatamente e con autonomia le risultanze penali e tributarie: l'ufficio deve sempre motivare con precisione l'accertamento e il contribuente deve fornire elementi economici e documentali a supporto dell'operatività e della congruità.
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