Sentenza del 17/03/2023 n. 7758 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione del silenzio-rifiuto sull'istanza di rimborso IRAP 2006-2009; dopo il rigetto in secondo grado il contribuente ha proposto ricorso per cassazione e, successivamente, ricorso per revocazione sostenendo un presunto errore di fatto della Corte (omessa lettura di un capoverso dell'illustrazione del primo motivo) che avrebbe inciso sull'ammissibilità del suo ricorso
La decisione
La Corte ha dichiarato il ricorso per revocazione inammissibile: ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto denunciato perché la motivazione della precedente ordinanza dimostra che il Collegio aveva considerato integralmente il motivo e la sua illustrazione, concludendo comunque per l'inammissibilità in quanto i motivi cumulavano indicazioni generiche di vizi senza sufficiente specificazione e, con riferimento al secondo motivo, censuravano direttamente la motivazione della sentenza di primo grado. Non essendosi costituita l'amministrazione, nulla sulle spese; la Corte ha però rilevato i presupposti per l'eventuale obbligo di versare un ulteriore contributo unificato ai sensi della normativa citata
Norme richiamate
art. 395 c.p.c., comma 1, n. 4
Norma sulla revocazione per errore di fatto: la Corte ricorda che l'errore di fatto è ammesso solo se si tratta di un errore materiale o di svista relativo a fatti la cui verità è incontrovertibile e che sia decisivo per la decisione; la censura del ricorrente non ha dimostrato tale carattere incontrovertibile
Richiamata in relazione ai rimedi straordinari e ai termini/processi di impugnazione; utilizzata per inquadrare il ricorso per revocazione nel contesto delle regole processuali
Norma sulla costituzione e controricorso in Cassazione: la Corte nota che l'amministrazione non ha depositato e notificato un controricorso (la mera nota di costituzione non è sufficiente ai fini di cui all'art. 370, comma 1)
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1‑quater (nella formulazione introdotta dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17)
Norma sul contributo unificato: la Corte accerta i presupposti per un eventuale ulteriore versamento a titolo di contributo unificato se dovuto
Massime di principio
- La revocazione per errore di fatto (art. 395 c.p.c.) richiede un errore materiale o di percezione relativo a fatti incontrovertibili e decisivi: non è sufficiente lamentare una errata valutazione o interpretazione della motivazione se non si dimostra l'inesistenza o l'esistenza incontrovertibile del fatto.
- In Cassazione i motivi devono essere specifici e dettagliati: la cumulazione di generiche 'indicazioni di vizi' senza puntuale illustrazione rende il ricorso inammissibile.
- Non si possono censurare direttamente le motivazioni della sentenza di merito se ciò equivale a un riesame de plano; bisogna enunciare errori di diritto o argomentare con precisione il vizio motivazionale.
- Nel verificare l'ammissibilità la Corte esamina l'intero contenuto del motivo (rubrica, illustrazione, conclusioni): affermare omissioni della Corte richiede prova che quel passo sia effettivamente assente e decisivo.
- La mancata costituzione di controricorso da parte dell'amministrazione può influire sulle spese processuali, ma non impedisce alla Corte di decidere sul merito dell'ammissibilità.
- Nelle impugnazioni relative a rimborsi tributari (es. IRAP) è importante specificare distintamente le ragioni di diritto e le doglianze sulla motivazione dei giudici di merito, evitando trasposizioni letterali del gravame di grado inferiore.
- Per evitare il rigetto per genericità, nel ricorso in Cassazione conviene: a) chiarire se la censura riguarda violazione di norme di diritto o vizi di motivazione; b) indicare esattamente i passaggi decisionali contestati; c) dimostrare concretamente come la diversa percezione dei fatti avrebbe modificato la decisione.
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