Cassazione Civile, Ordinanza n. 04371/2025 del 19/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (contribuente)
La controversia
L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento per il 2007, recuperando a tassazione maggiori redditi d'impresa ai fini Irap, Ires e Iva e irrogando sanzioni. La ripresa derivava da due contestazioni: l'omessa annotazione di una plusvalenza ritenuta realizzata con la cessione di beni d'arte e antiquariato, e l'indebita deduzione di euro 2.700.000 accantonati in un fondo rischi per controversie legali con una azienda sanitaria. Dopo un primo annullamento in appello per asserita violazione del termine dilatorio ex art. 7 l. 212/2000, la Corte di cassazione aveva già cassato con rinvio riconoscendo l'urgenza. Nel giudizio di rinvio la CTR ha accolto nel merito le ragioni della contribuente: per il fondo rischi ha ritenuto che le somme fossero state incassate e poi integralmente restituite senza alcun provento; per la plusvalenza ha ritenuto provato il costo storico dei beni ceduti, valorizzando il valore esposto in bilancio e la mancata contestazione emersa in una precedente verifica fiscale, oltre ad alcune dichiarazioni raccolte in sede di controllo. L'Agenzia ha proposto nuovo ricorso per cassazione con due motivi: nullità della sentenza per motivazione apparente sulla questione della plusvalenza; violazione degli artt. 86 TUIR, 7 d.lgs. 546/1992, 115 e 116 c.p.c., 2727, 2729 e 2697 c.c. e 41-bis d.P.R. 600/1973, sostenendo che la CTR avesse erroneamente ritenuto provato il costo storico dei beni e attribuito valore probatorio a elementi indiziari e a dichiarazioni testimoniali, oltre a violare le regole sull'onere della prova.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso che la motivazione della CTR fosse apparente, osservando che, pur sintetica, consentiva di comprendere il percorso logico seguito: il costo storico dei beni d'arte era stato ritenuto corrispondente al valore indicato in bilancio, corroborato dalla circostanza che un precedente controllo della Guardia di Finanza non aveva contestato evasione e dalle dichiarazioni raccolte in quella sede. Quanto al secondo motivo, la Corte lo ha ritenuto inammissibile nella parte in cui prospettava una violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., poiché non era dedotto un errato riparto dell'onere probatorio né l'utilizzo di prove non introdotte dalle parti, ma solo una critica alla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito. Ha inoltre escluso che la CTR avesse attribuito alle dichiarazioni testimoniali valore di piena prova, avendole invece considerate insieme ad altri elementi indiziari. Le spese sono state poste a carico della ricorrente; non è stato disposto il raddoppio del contributo unificato per il patrocinio dell'Avvocatura dello Stato.
Norme richiamate
richiamato come norma sulla tassazione delle plusvalenze, nel contesto della contestazione del mancato assoggettamento a imposta della plusvalenza asseritamente realizzata
richiamato dalla ricorrente per contestare l'utilizzo di dichiarazioni testimoniali nel processo tributario; la Corte osserva che la censura non coglie la reale ratio della decisione, fondata su un apprezzamento complessivo di elementi indiziari
la sua violazione è deducibile solo se il giudice abbia fondato la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio fuori dei poteri officiosi, non quando si contesti la diversa forza persuasiva attribuita alle prove
richiamato come norma che consente al giudice di merito di valutare liberamente le prove secondo il proprio prudente apprezzamento, salvo i casi di prova legale
la violazione si configura solo se l'onere della prova è attribuito alla parte sbagliata rispetto alla distinzione tra fatti costitutivi ed eccezioni
richiamato in relazione al valore delle presunzioni e degli indizi utilizzati dal giudice di merito
richiamato in relazione alla valutazione presuntiva degli elementi indiziari posti a base della decisione
art. 41-bis d.P.R. n. 600/1973
richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina accertativa, senza che la Corte ne ravvisi una violazione decisiva
richiamato nel pregresso giudizio per il termine dilatorio prima dell'emissione dell'avviso, questione già risolta in sede di rinvio dopo cassazione
richiamata come statuto dei diritti del contribuente, in relazione al termine dilatorio dell'atto impositivo
non citato nel merito della controversia, non determinabile dal testo come rilevante
il processo tributario consente prove dichiarative con valore comunque valutabile dal giudice nei limiti del sistema probatorio tributario
Massime di principio
- La motivazione è apparente solo quando, pur esistente graficamente, non consente di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione; non basta che sia sintetica o opinabile nel merito.
- Nel giudizio di legittimità la violazione dell'art. 2697 c.c. è configurabile solo se il giudice assegna l'onere della prova alla parte sbagliata; non è censurabile come violazione di legge la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La violazione dell'art. 115 c.p.c. sussiste soltanto se la decisione è fondata su prove non introdotte dalle parti o acquisite d'ufficio al di fuori dei poteri del giudice; non può essere dedotta per contestare il diverso peso attribuito alle prove ritualmente acquisite.
- Le dichiarazioni raccolte in sede di verifica fiscale e gli altri elementi emersi da controlli possono assumere valore indiziario e concorrere, unitamente ad altri riscontri, a sostenere la decisione del giudice di merito.
- In presenza di una contestazione sulla plusvalenza, il contribuente può vincere la ripresa se dimostra il costo storico dei beni ceduti; la valutazione di tale prova, se sorretta da motivazione intelligibile, non è sindacabile in cassazione come mero apprezzamento di fatto.
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