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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12810/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (banca)

La controversia

La controversia nasce da un contratto di mutuo fondiario stipulato nel 2009 per euro 1.500.000, a tasso fisso, poi estinto anticipatamente nel 2011. La società mutuataria ha agito per la ripetizione di quanto asseritamente indebitamente corrisposto, deducendo la natura usuraria degli interessi applicati anche alla luce della commissione di estinzione anticipata e di altri costi del rapporto. Il Tribunale aveva accolto la domanda ritenendo la commissione di estinzione anticipata computabile nel TAEG ai fini del superamento del tasso soglia. La Corte d’appello, invece, ha accolto l’appello della banca e rigettato la pretesa restitutoria. Nel ricorso per cassazione la società ha censurato: la presunta nullità/inammissibilità dell’appello per irregolarità della notificazione e del deposito telematico; la dedotta acquiescenza della banca ad alcune statuizioni di primo grado; la violazione della disciplina antiusura per la mancata inclusione nel TAEG della commissione di estinzione anticipata e degli interessi moratori; e, in via subordinata, l’assorbimento di ulteriori motivi di appello della banca relativi al collegamento tra commissione e credito, al confronto della mora con il tasso soglia e agli effetti della eventuale nullità parziale delle clausole.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate o inammissibili le doglianze processuali: l’eventuale nullità della notificazione al domicilio fisico, anziché digitale, era sanata per raggiungimento dello scopo, poiché la controparte si era costituita ed aveva svolto difese nel merito; la censura relativa a due diversi atti di appello era inammissibile perché contrastava con l’accertamento di merito secondo cui si trattava di un unico atto; la dedotta acquiescenza era priva di specificità. Sul merito, ha confermato l’orientamento consolidato secondo cui, ai fini della verifica dell’usura, interessi corrispettivi e moratori non possono essere sommati, perché hanno funzione diversa, e la commissione di estinzione anticipata non entra nel TAEG ai fini del tasso soglia, non costituendo remunerazione del credito per l’effettiva durata dell’utilizzo del denaro ma corrispettivo per lo scioglimento anticipato del vincolo. I motivi della banca dichiarati assorbiti in appello sono stati reputati inammissibili in cassazione per difetto di interesse, poiché la ricorrente non può dolersi dell’assorbimento di censure proposte dalla controparte e non ha indicato un concreto pregiudizio derivante da tale mancata decisione. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato alle spese di legittimità e al raddoppio del contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 360 c.p.c.

    primo comma, nn. 3 e 4; art. 360-bis n. 1

    le doglianze sono scrutinabili solo nei limiti del vizio denunciato; il ricorso è inammissibile quando contrasta con l'accertamento in fatto o con un orientamento consolidato della Corte

  • artt. 156, 160, 165, 330, 347, 348 c.p.c.

    le irregolarità della notificazione o del deposito processuale possono essere sanate dal raggiungimento dello scopo e dalla costituzione della controparte

  • art. 9, comma 1-ter, L. n. 53/1994

    richiamato in tema di notificazione telematica e attestazione di conformità

  • art. 16-bis, comma 9-ter, D.L. n. 179/2012

    richiamato in tema di deposito telematico degli atti e copie informatiche

  • art. 329, secondo comma, c.p.c.

    l'acquiescenza richiede atti incompatibili in modo univoco con la volontà di impugnare

  • art. 342 c.p.c.

    il motivo di appello deve essere specifico; la relativa censura non supera un difetto di specificità

  • art. 348-bis c.p.c.

    richiamato solo come parametro della censura

  • L. n. 108/1996

    la verifica dell'usura va compiuta secondo criteri omogenei di comparazione e nel rispetto dei limiti di tasso soglia

  • L. n. 394/2000, conv. in L. n. 24/2001

    richiamata nel quadro della disciplina antiusura e del calcolo del tasso soglia

  • art. 644 c.p.

    primo, terzo e quarto comma

    richiamato come base penalistica della disciplina dell'usura

  • art. 1815 c.c.

    richiamato per le conseguenze civilistiche della pattuizione usuraria

  • art. 1421 c.c.

    richiamato in tema di rilevabilità della nullità

  • art. 1224 c.c.

    richiamato dalla ricorrente, ma la Corte conferma l'impostazione secondo cui gli interessi moratori non si sommano ai corrispettivi nel calcolo del tasso soglia

  • art. 40 d.lgs. n. 385/1993

    richiamato nei motivi relativi al mutuo fondiario e alla disciplina dei costi del finanziamento

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    impone, nei casi previsti, il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato

Massime di principio

  • Ai fini della verifica del superamento del tasso soglia usurario, non è consentito sommare automaticamente costi e interessi aventi funzioni diverse; occorre confrontare voci omogenee del costo del credito.
  • Gli interessi corrispettivi e gli interessi moratori non vanno cumulati nel TEG/TAEG per la verifica dell'usura, perché svolgono funzioni distinte: remunerativa i primi, sanzionatoria i secondi.
  • La commissione di estinzione anticipata non rientra nel TAEG ai fini della soglia usura, poiché non remunera l'utilizzo del denaro per la durata del finanziamento ma corrisponde allo scioglimento anticipato del rapporto.
  • La nullità di una notificazione eseguita in luogo diverso dal domicilio eletto è sanata se il destinatario si costituisce e svolge difese nel merito, realizzandosi il raggiungimento dello scopo dell'atto.
  • L'impugnazione richiede un concreto interesse e la soccombenza sul punto dedotto; non è ammissibile dolersi in cassazione dell'assorbimento di motivi o censure della controparte senza indicare un pregiudizio attuale e concreto.
  • L'acquiescenza tacita alla sentenza richiede comportamenti inequivoci e incompatibili con la volontà di impugnare; la mera allegazione di omesse impugnazioni non basta senza specificare i capi interessati e l'effetto sull'interesse all'appello.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniMutuoUsura bancariaInadempimento
RamiProcesso civileBancario e finanziarioObbligazioni
SottomaterieRicorso per cassazioneInteressi usurariEstinzione anticipata
IstitutiOnere della provaNullitàRisoluzione del contrattoBuona fede e correttezza

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