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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12607/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento con cui l'Ufficio ha rettificato le dichiarazioni fiscali di una società per gli anni 2007 e 2008, disconoscendo la deducibilità di costi relativi a operazioni commerciali intrattenute con società residenti in Paesi a fiscalità privilegiata e recuperando a tassazione IRES, IRAP e IVA. In primo grado la CTP aveva annullato gli atti ritenendo provata, da parte della società, sia l'effettiva esecuzione delle operazioni sia l'effettivo interesse economico richiesti dall'art. 110, comma 11, t.u.i.r. La CTR ha invece riformato la decisione, ritenendo insufficiente la prova di tali condizioni. In cassazione la società ha dedotto: (1) violazione dell'art. 112 c.p.c. per ultrapetizione, perché la CTR avrebbe esaminato la concreta esecuzione delle operazioni nonostante tale profilo non fosse stato devoluto dall'appello dell'Ufficio; (2) violazione dell'art. 110 t.u.i.r., per errata interpretazione dell'"effettivo interesse economico", che non andrebbe ridotto alla mera convenienza del prezzo o all'impossibilità di reperire condizioni migliori in mercati ordinari, ma valutato in modo complessivo tenendo conto di vari fattori economici e commerciali; (3) omesso esame di un fatto decisivo, ossia l'impossibilità di reperire in tempi stretti le attrezzature acquistate nei Paesi black list; (4) censura sulle spese di lite. L'Agenzia ha resistito con controricorso, poi dichiarato inammissibile per irrituale notifica, ma la Corte ha comunque esaminato il ricorso nel merito.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il controricorso dell'Agenzia, ma ha accolto il primo e il secondo motivo di ricorso della società, assorbendo il terzo e il quarto. Ha cassato la sentenza della CTR e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia, Sezione staccata di Caltanissetta, in diversa composizione, per un nuovo esame. In particolare, la Corte ha ritenuto fondato il motivo di ultrapetizione perché l'Ufficio aveva censurato solo la mancanza dell'effettivo interesse economico e non anche la concreta esecuzione delle operazioni; ha inoltre chiarito che l'art. 110, comma 11, t.u.i.r. consente la deducibilità dei costi in presenza, in via alternativa, di attività commerciale effettiva del fornitore estero oppure di effettivo interesse economico dell'operazione, da valutarsi in concreto considerando l'intera operazione e non la sola convenienza del prezzo. Il giudice del rinvio dovrà riesaminare la prova dell'effettivo interesse economico e provvedere anche sulle spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello non può pronunciarsi su un tema non devoluto dall'appellante; la CTR, esaminando la concreta esecuzione delle operazioni non censurata dall'Ufficio, è incorsa in ultrapetizione.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro processuale invocato per denunciare la violazione di legge in cassazione.

  • art. 110, comma 10, t.u.i.r.

    Stabilisce l'indeducibilità delle spese e degli altri componenti negativi derivanti da operazioni con imprese residenti o localizzate in Stati o territori a fiscalità privilegiata, salvo le eccezioni previste dal comma 11.

  • art. 110, comma 11, t.u.i.r.

    "Le disposizioni di cui al comma 10 non si applicano quando le imprese residenti in Italia forniscano la prova che le imprese estere svolgono prevalentemente un’attività commerciale effettiva, ovvero che le operazioni poste in essere rispondono ad un effettivo interesse economico e che le stesse hanno avuto concreta esecuzione (…)"

    La presunzione di indeducibilità è superabile in via alternativa: basta provare o l'attività commerciale effettiva della controparte estera oppure l'effettivo interesse economico dell'operazione, con concreta esecuzione della stessa.

  • art. 1, comma 142, lettera a), L. n. 208 del 2015

    Ha abrogato i commi 10 e 11 dell'art. 110 t.u.i.r. con effetto dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2015.

  • art. 1, comma 144, L. n. 208 del 2015

    Fissa l'efficacia temporale dell'abrogazione dei commi 10 e 11 dell'art. 110 t.u.i.r.

Massime di principio

  • Nel giudizio di appello il giudice non può estendere il decidere a questioni o profili non devoluti dall'impugnazione, poiché ciò integra ultrapetizione.
  • In tema di operazioni con imprese localizzate in Paesi a fiscalità privilegiata, la disciplina previgente dell'art. 110 t.u.i.r. poneva una presunzione legale di indeducibilità superabile dal contribuente con prova alternativa dell'attività commerciale effettiva del fornitore estero oppure dell'effettivo interesse economico dell'operazione.
  • L'"effettivo interesse economico" non coincide con la mera convenienza del prezzo né con un astratto confronto con il mercato ordinario, ma richiede una valutazione complessiva e concreta della bontà del risultato imprenditoriale, considerando tutti gli elementi rilevanti dell'operazione, come prezzo, costi accessori, tempi di consegna e vincoli contrattuali.
  • La prova dell'effettivo interesse economico deve essere specifica e circostanziata, e deve dimostrare perché l'operazione è stata conclusa proprio con quel fornitore estero e non con altri soggetti reperibili in mercati alternativi.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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