Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 12605/2026 del 05/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce dal controllo delle dichiarazioni di una società poi cedente di un ramo d'azienda, a seguito del quale venivano iscritte a ruolo somme per omesso pagamento di imposte relative agli anni 2002 e 2003. La cartella di pagamento veniva notificata prima alla società cedente e successivamente anche alla società cessionaria del ramo d'azienda, ritenuta responsabile in solido nei limiti di legge ai sensi dell'art. 14 del d.lgs. 472/1997. La cessionaria impugnava la cartella deducendone la tardività della notifica, oltre ad altri vizi, e la CTP accoglieva il ricorso. In appello la CTR del Molise rigettava il gravame dell'Agenzia ritenendo che, dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, non potesse considerarsi tempestiva la notifica al coobbligato solo perché effettuata nei termini al debitore principale. L'Agenzia delle entrate proponeva ricorso per cassazione deducendo ultrapetizione e violazione degli artt. 112 c.p.c., 14 e 20 del d.lgs. 472/1997, sostenendo che la CTR avesse deciso su un thema decidendum diverso da quello introdotto dalla parte e che la cartella notificata al cessionario aveva natura meramente esecutiva; l'Agenzia delle Entrate Riscossione proponeva ricorso incidentale denunciando violazione dell'art. 25 del d.P.R. 602/1973, assumendo che per il coobbligato non fosse necessaria una autonoma notifica nei termini quando la cartella sia stata notificata al debitore principale.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso principale dell'Agenzia delle entrate, escludendo il vizio di ultrapetizione perché la CTR aveva deciso sulla medesima questione dedotta dalla parte, ossia la tempestività della notifica della cartella alla società cessionaria alla luce della disciplina della responsabilità solidale. Ha invece accolto il ricorso incidentale dell'Agenzia delle Entrate Riscossione, affermando che, in caso di cessione di ramo d'azienda, la cartella di pagamento può essere validamente notificata al cedente/debitore principale senza necessità di una ulteriore notifica al cessionario/coobbligato, poiché l'art. 25 del d.P.R. 602/1973 consente la notifica alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Molise, in diversa composizione, anche per le spese di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.

    È la norma processuale invocata per denunciare un vizio di ultrapetizione e la violazione dell'art. 112 c.p.c.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice non può pronunciare oltre i limiti del petitum e della causa petendi, ma può riqualificare la domanda se non introduce nuovi fatti costitutivi estranei al thema decidendum.

  • art. 14 d.lgs. 472/1997

    In caso di cessione di azienda o ramo d'azienda, il cessionario risponde in solido, in via sussidiaria e nei limiti di legge, per determinate imposte e sanzioni riferibili al cedente.

  • art. 20 d.lgs. 472/1997

    È richiamato nel motivo dell'Amministrazione ma nel testo della decisione non emerge una specifica interpretazione autonoma della norma.

  • art. 25 d.P.R. 602/1973

    La cartella di pagamento può essere notificata alternativamente al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; se notificata al debitore principale, non occorre una ulteriore notifica al cessionario/coobbligato.

  • art. 36 bis d.P.R. 600/1973

    È richiamato nel passaggio sulla sentenza della Corte costituzionale n. 280/2005, quale disciplina oggetto della declaratoria di illegittimità parziale relativa al termine di notifica della cartella.

  • art. 42, comma 1, d.P.R. 600/1973

    L'avviso di accertamento è notificato al solo contribuente soggetto passivo d'imposta e non anche agli altri soggetti eventualmente tenuti al pagamento.

  • art. 49, comma 1, d.P.R. 602/1973

    È richiamato per collegare il ruolo e il titolo esecutivo alla posizione del soggetto passivo d'imposta.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude l'applicazione del doppio contributo unificato in ragione della qualità di amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura dello Stato.

  • Sentenza Corte costituzionale n. 280/2005

    Ha dichiarato l'illegittimità dell'art. 25 d.P.R. 602/1973 nella parte in cui non prevedeva un termine di decadenza per la notifica della cartella, ma ciò non comporta l'obbligo di una duplicazione della notifica al coobbligato quando quella al debitore principale sia tempestiva.

Massime di principio

  • Il vizio di ultrapetizione non ricorre quando il giudice di merito decide sulla base dei fatti costitutivi allegati dalle parti, anche se qualifica giuridicamente la domanda o il motivo in modo diverso da quello prospettato, purché non introduca nuovi fatti estranei al thema decidendum.
  • Nella cessione di azienda o di ramo d'azienda, la responsabilità del cessionario verso l'erario è una responsabilità propria e sussidiaria, ma l'obbligazione del cedente resta costitutiva rispetto a quella del cessionario, sicché l'accertamento della debenza tributaria va compiuto in relazione al cedente.
  • L'art. 25 d.P.R. 602/1973 consente la notifica della cartella di pagamento in via alternativa al debitore iscritto a ruolo o al coobbligato; pertanto, se la cartella è stata validamente notificata al debitore principale, non è necessaria una distinta notifica al coobbligato responsabile solidale.
  • Gli atti di accertamento e quelli funzionalmente dipendenti dal ruolo seguono il soggetto passivo d'imposta come destinatario principale dell'azione impositiva, mentre i soggetti tenuti in via solidale o sussidiaria rispondono secondo le regole speciali previste dalla legge.

Come è indicizzato

MaterieRiscossioneContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.