Salta al contenuto
ordinanza_civile

Cassazione Civile, Ordinanza n. 30114/2022 del 13/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da un avviso di accertamento per IRPEF e IVA 2007 con cui l'Ufficio aveva disconosciuto diversi costi, rideterminando le imposte dovute. Il contribuente aveva ottenuto un accoglimento solo parziale in primo grado; in appello l'Amministrazione finanziaria aveva censurato la decisione, ma la CTR delle Marche aveva rigettato l'impugnazione ritenendo, da un lato, che l'appello fosse meramente reiterativo delle ragioni dell'atto impositivo e, dall'altro, che i costi contestati fossero invece inerenti, richiamando anche in modo improprio una sorta di impresa familiare e, per le spese di pubblicità/sponsorizzazione, la finalità di promuovere la ditta del contribuente. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con tre motivi: 1) violazione dell'art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992 e dell'art. 112 c.p.c., per motivazione apparente e omesso esame di censure specifiche in appello, oltre che per il richiamo inconferente all'impresa familiare; 2) violazione dell'art. 2697 c.c., per avere la CTR esonerato il contribuente dall'onere di provare l'inerenza e la congruità dei costi rispetto all'attività d'impresa; 3) violazione dell'art. 109 TUIR e dell'art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973, per non avere la CTR valutato l'antieconomicità delle spese di sponsorizzazione e, quindi, la loro pretesa non inerenza.

La decisione

La Corte ha accolto il primo e il secondo motivo, rigettato il terzo, cassato la sentenza impugnata e rinviato alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado delle Marche per nuovo esame. Ha ritenuto che la CTR avesse motivato in modo apparente sulla specifica censura di inerenza, senza illustrare le ragioni del rigetto dell'appello dell'Ufficio, e che avesse errato nel riparto dell'onere probatorio, non verificando se il contribuente avesse dimostrato l'inerenza dei costi a fronte della contestazione di antieconomicità. Ha invece escluso che, nel caso delle spese di sponsorizzazione di una società sportiva dilettantistica, potesse essere richiesto un ulteriore vaglio di congruità/antieconomicità oltre i presupposti di legge, richiamando l'art. 90 della l. n. 289/2002 e la relativa presunzione legale di inerenza/deducibilità.

Norme richiamate

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    La sentenza di merito deve contenere una motivazione effettiva; è censurabile la motivazione apparente o il mancato esame delle censure di appello.

  • art. 112 c.p.c.

    Il giudice d'appello deve pronunciarsi sulle specifiche censure devolute, senza ometterne l'esame.

  • art. 230-bis c.c.

    Richiamato dalla CTR in modo inconferente; la Corte evidenzia che l'istituto dell'impresa familiare era estraneo ai fatti di causa.

  • art. 2697 c.c.

    In presenza di contestazione dell'Ufficio circa l'inerenza/antieconomicità dei costi, il contribuente deve fornire la prova dell'inerenza secondo il riparto dell'onere probatorio.

  • art. 109 TUIR

    Richiamato dall'Ufficio per contestare la deducibilità dei costi; la Corte non accoglie il motivo sul punto delle sponsorizzazioni in presenza della disciplina speciale.

  • art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600/1973

    Norma invocata per la rettifica dei componenti negativi; la Corte non ritiene fondato il motivo limitatamente alla sponsorizzazione disciplinata da norma speciale.

  • art. 90, comma 8, l. n. 289/2002

    Per le spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche opera una presunzione legale di inerenza/deducibilità al ricorrere dei presupposti previsti dalla norma, senza ulteriori requisiti.

Massime di principio

  • In tema di deduzione dei costi, l'inerenza va apprezzata come nesso qualitativo con l'attività d'impresa e non mediante un giudizio meramente quantitativo di congruità della spesa, salvo che l'Amministrazione dimostri una macroscopica antieconomicità idonea a far presumere l'assenza di correlazione con l'impresa.
  • Quando l'Ufficio contesta specificamente l'antieconomicità di un costo come indice di non inerenza, il giudice di merito deve esaminare in modo effettivo la contestazione e verificare se il contribuente abbia assolto l'onere di provare il collegamento della spesa all'attività imprenditoriale.
  • È viziata da motivazione apparente la decisione che rigetta l'appello limitandosi a formule generiche o a richiami inconferenti, senza confrontarsi con le censure effettivamente proposte e senza rendere comprensibile il percorso logico-giuridico seguito.
  • Per le spese di sponsorizzazione di società sportive dilettantistiche, la disciplina speciale attribuisce rilievo ai presupposti legali della fattispecie, sicché non possono essere richiesti requisiti ulteriori di congruità o utilità economica non previsti dalla norma.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.