Cassazione Civile, Ordinanza n. 14791/2022 del 10/05/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (ente previdenziale)
La controversia
La controversia riguarda la pretesa dell’INPS di ottenere da un avvocato il pagamento della contribuzione dovuta alla Gestione separata per l’attività libero-professionale svolta nell’anno 2011. I giudici di merito avevano escluso l’obbligo contributivo ritenendo che, poiché il professionista aveva prodotto un reddito Irpef inferiore a 5.000 euro, l’attività dovesse qualificarsi come occasionale e dunque non soggetta a iscrizione alla Gestione separata. Con l’unico motivo di ricorso l’INPS ha denunciato violazione di varie disposizioni in materia previdenziale e fiscale, sostenendo che, per un avvocato iscritto all’albo ma non alla Cassa Forense, nei periodi anteriori alla l. n. 247/2012 l’obbligo di contribuzione alla Gestione separata dipende dall’esercizio abituale della professione, non dal solo superamento o meno della soglia reddituale di 5.000 euro, che rileva soltanto per le attività di lavoro autonomo occasionale.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell’INPS. Ha ritenuto erronea la decisione della Corte d’appello, perché questa aveva escluso l’obbligo contributivo basandosi soltanto sul reddito inferiore a 5.000 euro, senza verificare preliminarmente se l’attività professionale fosse svolta con carattere di abitualità oppure di occasionalità. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d’appello di Campobasso, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2, commi 26-31, L. n. 335/1995
L’iscrizione alla Gestione separata per i professionisti va collegata all’esercizio abituale della professione; la norma non consente di escludere l’obbligo contributivo solo perché il reddito annuo è inferiore a 5.000 euro, se l’attività è abituale.
art. 18, commi 1 e 2, D.L. n. 98/2011 conv. in L. n. 111/2011
Richiamato nel quadro normativo sulla contribuzione e sulla Gestione separata, ma non decisivo ai fini della soluzione adottata, che dipende dalla qualificazione dell’attività come abituale o occasionale.
Richiamato per la qualificazione reddituale dell’attività professionale e per il collegamento con il presupposto contributivo.
artt. 10, 11 e 22 L. n. 576/1980
Richiamati nell’ambito della disciplina della previdenza forense e del rapporto tra iscrizione alla Cassa e obbligo alla Gestione separata.
art. 44, comma 2, D.L. n. 269/2003 conv. in L. n. 326/2003
La soglia di 5.000 euro è rilevante per il lavoro autonomo occasionale, ma non esclude l’obbligo contributivo quando l’attività libero-professionale presenta i caratteri dell’abitualità.
Richiamato dalla ricorrente nel quadro della disciplina del lavoro autonomo occasionale.
Invocato sotto il profilo dell’onere probatorio; la Corte ribadisce che l’accertamento dell’abitualità è un accertamento di fatto demandato al giudice di merito.
Richiamato per il procedimento camerale non partecipato in cassazione.
Massime di principio
- Per i professionisti iscritti ad albo, l’obbligo di iscrizione e contribuzione alla Gestione separata dipende anzitutto dal carattere abituale dell’attività svolta; il dato reddituale non è di per sé decisivo.
- La soglia di 5.000 euro rileva come indice o presupposto per il lavoro autonomo occasionale, ma non può essere utilizzata per escludere automaticamente la contribuzione quando l’attività abbia natura abituale.
- L’abitualità dell’attività professionale è un accertamento di fatto riservato al giudice di merito e può essere desunta da una pluralità di elementi indiziari, tra cui iscrizione all’albo, apertura della partita IVA e organizzazione dell’attività, senza che uno solo di essi abbia valore decisivo.
- È erronea la decisione che neghi l’obbligo contributivo per il solo fatto che il reddito annuo sia inferiore a 5.000 euro, senza verificare preliminarmente se la prestazione professionale sia stata svolta in modo abituale o occasionale.
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