Cassazione Civile, Ordinanza n. 12890/2026 del 06/05/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (fisco)
La controversia
L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società operante nel settore delle costruzioni un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, contestando la non congruità dei corrispettivi dichiarati nella vendita di alcuni immobili ristrutturati, sulla base degli esiti di uno studio di settore e di ulteriori elementi presuntivi (raffronto tra costi e ricavi, antieconomicità dell'operazione, dati OMI, confronto con una vendita di immobile simile e circostanza che le cessioni immobiliari si inserivano in un'operazione più ampia comprensiva anche della cessione di quote societarie). La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo sostanzialmente che la crisi del mercato immobiliare nel 2009 giustificasse i prezzi praticati. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente/perplessa/contraddittoria della sentenza regionale e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; 2) violazione delle norme sulla rettifica del reddito d'impresa e dell'IVA, nonché delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere il giudice di merito svalutato gli indizi offerti dall'Ufficio e omesso la loro valutazione complessiva.
La decisione
La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente né da violazione del minimo costituzionale della motivazione, poiché le ragioni del rigetto dell'appello erano state esplicitate. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice tributario aveva fatto mal governo dei principi in tema di accertamento analitico-induttivo e di presunzioni, avendo fondato la decisione sul solo richiamo alla crisi del mercato immobiliare senza esaminare complessivamente gli elementi presuntivi addotti dall'Amministrazione e senza verificare se questi fossero gravi, precisi e concordanti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.
Consente il controllo sulla nullità della sentenza per motivazione apparente o mancante nei limiti del minimo costituzionale.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
La sentenza deve contenere la concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
art. 36 d.lgs. n. 546 del 1992
La sentenza tributaria deve essere motivata in modo sufficiente e intelligibile.
art. 111, comma 6, Cost.
La motivazione è sindacabile in cassazione solo se manca del tutto o è solo apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 54 d.l. n. 83 del 2012, conv. in L. n. 134 del 2012
Ha riformulato il vizio di motivazione ex art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c., restringendo il sindacato di legittimità.
art. 360, comma 1, n. 5, c.p.c.
Non consente più censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione, ma solo l'omesso esame nei limiti previsti dalla riforma.
art. 39, comma 1, lett. d), d.P.R. n. 600 del 1973
L'accertamento analitico-induttivo può fondarsi su presunzioni e sulla sproporzione tra ricavi e costi, ove il contribuente non fornisca spiegazioni adeguate.
art. 54 d.P.R. n. 633 del 1972
L'IVA può essere rettificata sulla base di presunzioni gravi, precise e concordanti in caso di scostamento tra corrispettivo dichiarato e valore di mercato.
Richiamato per la determinazione del valore normale ai fini fiscali.
Rileva nella ripartizione dell'onere della prova in tema di presunzioni e giustificazione dei corrispettivi dichiarati.
Definisce la presunzione semplice, che deve poggiare su fatti noti idonei a risalire a quelli ignoti.
Le presunzioni semplici devono essere gravi, precise e concordanti.
art. 14 d.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per la determinazione del valore normale dei beni ai fini IVA.
art. 15 del d.L. n. 41 del 1995, conv. in L. n. 85 del 1995
In tema di cessione di immobili, consente la rettifica della base imponibile se il corrispettivo dichiarato è inferiore al valore di mercato, sulla base di elementi documentali o di presunzioni gravi, precise e concordanti.
Massime di principio
- Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo una motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, non già la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
- In tema di accertamento tributario dei maggiori ricavi da cessione di immobili, il giudice di merito non può arrestarsi a un generico richiamo alla congiuntura di mercato, ma deve confrontarsi con tutti gli indizi specificamente offerti dall'Ufficio e valutarli complessivamente secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
- La prova presuntiva del maggior corrispettivo non può fondarsi sui soli valori OMI: tali dati, da soli, non bastano e devono essere corroborati da ulteriori elementi indiziari.
- La sproporzione tra ricavi dichiarati e dati oggettivi di mercato, se non adeguatamente spiegata dal contribuente, può costituire un elemento grave e preciso di sottofatturazione e giustificare l'accertamento analitico-induttivo.
- In materia di IVA e imposte sui redditi, la rettifica del corrispettivo dichiarato è legittima quando il giudice accerti la presenza di una pluralità di indizi convergenti o, comunque, di un unico elemento dotato di particolare forza probatoria; è invece errata la decisione che svaluti tali elementi senza una valutazione complessiva del loro significato inferenziale.
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