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Cassazione Civile, Ordinanza n. 12890/2026 del 06/05/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fisco)

La controversia

L'Agenzia delle entrate aveva notificato a una società operante nel settore delle costruzioni un avviso di accertamento relativo all'anno d'imposta 2009, contestando la non congruità dei corrispettivi dichiarati nella vendita di alcuni immobili ristrutturati, sulla base degli esiti di uno studio di settore e di ulteriori elementi presuntivi (raffronto tra costi e ricavi, antieconomicità dell'operazione, dati OMI, confronto con una vendita di immobile simile e circostanza che le cessioni immobiliari si inserivano in un'operazione più ampia comprensiva anche della cessione di quote societarie). La CTP aveva accolto il ricorso della contribuente e la CTR aveva rigettato l'appello dell'Ufficio ritenendo sostanzialmente che la crisi del mercato immobiliare nel 2009 giustificasse i prezzi praticati. In cassazione l'Agenzia ha dedotto: 1) motivazione apparente/perplessa/contraddittoria della sentenza regionale e violazione delle norme sul contenuto della sentenza; 2) violazione delle norme sulla rettifica del reddito d'impresa e dell'IVA, nonché delle regole sulle presunzioni e sull'onere della prova, per avere il giudice di merito svalutato gli indizi offerti dall'Ufficio e omesso la loro valutazione complessiva.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo che la sentenza d'appello non fosse affetta da motivazione apparente né da violazione del minimo costituzionale della motivazione, poiché le ragioni del rigetto dell'appello erano state esplicitate. Ha invece accolto il secondo motivo, affermando che il giudice tributario aveva fatto mal governo dei principi in tema di accertamento analitico-induttivo e di presunzioni, avendo fondato la decisione sul solo richiamo alla crisi del mercato immobiliare senza esaminare complessivamente gli elementi presuntivi addotti dall'Amministrazione e senza verificare se questi fossero gravi, precisi e concordanti. La sentenza è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

Massime di principio

  • Il sindacato di legittimità sulla motivazione della sentenza è oggi limitato al rispetto del minimo costituzionale: è censurabile solo una motivazione totalmente mancante, meramente apparente, perplessa o obiettivamente incomprensibile, non già la mera insufficienza o contraddittorietà argomentativa.
  • In tema di accertamento tributario dei maggiori ricavi da cessione di immobili, il giudice di merito non può arrestarsi a un generico richiamo alla congiuntura di mercato, ma deve confrontarsi con tutti gli indizi specificamente offerti dall'Ufficio e valutarli complessivamente secondo i criteri di gravità, precisione e concordanza.
  • La prova presuntiva del maggior corrispettivo non può fondarsi sui soli valori OMI: tali dati, da soli, non bastano e devono essere corroborati da ulteriori elementi indiziari.
  • La sproporzione tra ricavi dichiarati e dati oggettivi di mercato, se non adeguatamente spiegata dal contribuente, può costituire un elemento grave e preciso di sottofatturazione e giustificare l'accertamento analitico-induttivo.
  • In materia di IVA e imposte sui redditi, la rettifica del corrispettivo dichiarato è legittima quando il giudice accerti la presenza di una pluralità di indizi convergenti o, comunque, di un unico elemento dotato di particolare forza probatoria; è invece errata la decisione che svaluti tali elementi senza una valutazione complessiva del loro significato inferenziale.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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