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Cassazione Civile, Ordinanza n. 34423/2025 del 28/12/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

L'amministrazione finanziaria aveva emesso un avviso di accertamento sintetico per IRPEF 2007, recuperando a tassazione un maggior reddito in base al possesso di un'autovettura e ad incrementi patrimoniali. Il contribuente aveva contestato l'atto davanti ai giudici tributari, sostenendo di disporre di risorse finanziarie sufficienti a giustificare le spese e gli acquisti contestati, anche in ragione di somme asseritamente incassate per la cessione di un cantiere navale e di movimenti bancari documentati. In cassazione ha articolato dieci motivi: difetto di motivazione dell'avviso e omessa pronuncia sul punto; violazione delle garanzie procedimentali di cui all'art. 24 l. 4/1929 e all'art. 12 l. 212/2000; violazione del contraddittorio endoprocedimentale; profili di illegittimità costituzionale dell'art. 12, comma 7, l. 212/2000; erronea valutazione della prova circa la disponibilità di risorse economiche; violazione dell'art. 115 c.p.c.; violazione dell'art. 6, comma 4, l. 212/2000 e delle norme del processo tributario; divieto di doppia imposizione; omesso esame di un fatto decisivo relativo ai movimenti del conto corrente.

La decisione

La Corte ha ritenuto inammissibili o infondati tutti i motivi. Ha escluso l'omessa pronuncia sui profili già esaminati dalla CTR e ha rilevato che i motivi sul difetto di motivazione dell'atto e sul contraddittorio erano comunque inammissibili o infondati, perché per l'anno d'imposta 2007 l'accertamento sintetico ex art. 38 d.P.R. 600/1973 non prevedeva ancora un obbligo generalizzato di contraddittorio preventivo; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura di incostituzionalità, perché non proponibile come vizio della sentenza. Quanto alle doglianze sulla prova delle disponibilità finanziarie, la Corte ha evidenziato che la decisione di merito era sorretta da una duplice ratio decidendi, non integralmente censurata, e che le censure miravano in sostanza a una rivalutazione del materiale probatorio, preclusa in cassazione. È stato inoltre ritenuto nuovo e quindi inammissibile il motivo sul divieto di doppia imposizione, e inammissibile anche il motivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. per difetto dei presupposti del vizio di omesso esame di fatto decisivo, oltre che per la doppia conforme. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 38 d.P.R. n. 600/1973

    Per l'anno di imposta 2007 legittimava l'accertamento sintetico; l'obbligo di contraddittorio preventivo è stato ritenuto non ancora previsto per tale annualità, essendo stato introdotto solo per periodi d'imposta successivi.

  • art. 24 l. 4/1929

    Le garanzie ivi previste sono state ritenute non applicabili agli accertamenti fondati su documenti ed elementi acquisiti tramite richieste, questionari o inviti.

  • art. 12 l. 212/2000

    Non introduceva, prima della riforma del 2023, un obbligo generale di contraddittorio endoprocedimentale; operava solo per accessi, ispezioni e verifiche presso i locali del contribuente.

  • art. 42 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dal ricorrente per il difetto di motivazione dell'avviso, ma la censura è stata dichiarata inammissibile per mancata specificazione della deduzione nei gradi di merito.

  • art. 7 l. n. 212/2000

    Richiamato come norma sulla motivazione degli atti impositivi; la censura è stata dichiarata inammissibile.

  • art. 112 c.p.c.

    L'omessa pronuncia è configurabile solo se manchi del tutto una decisione sulla domanda o eccezione ritualmente proposta; il motivo va corredato dell'esatta indicazione dell'atto in cui la questione è stata sollevata.

  • art. 360 c.p.c.

    È stato ribadito che il n. 4 riguarda l'omessa pronuncia, mentre il n. 5 consente solo il sindacato sull'omesso esame di un fatto storico decisivo, non sulla sufficienza della motivazione o sulla rivalutazione delle prove.

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamato nel contesto delle censure di motivazione della sentenza tributaria.

  • art. 115 c.p.c.

    È violato solo se il giudice fonda la decisione su prove non introdotte dalle parti o acquisite fuori dei poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore attendibilità ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    È richiamato per delimitare la valutazione comparativa delle prove, attività consentita al giudice di merito.

  • art. 6, comma 4, l. n. 212/2000

    È stato evocato per sostenere che alcuni atti fossero già nella disponibilità dell'amministrazione, ma la censura è stata ritenuta assorbita e comunque non decisiva.

  • artt. 7 e 58 d.lgs. n. 546/1992

    Richiamati nel motivo volto a far valere la disponibilità degli atti presso l'amministrazione, senza accoglimento.

  • art. 67 d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato nel motivo sul divieto di doppia imposizione, dichiarato inammissibile perché nuovo.

  • art. 163 T.U.I.R.

    Richiamato insieme al d.P.R. 600/1973 sul divieto di doppia imposizione, ma la censura è stata dichiarata nuova e quindi inammissibile.

  • art. 3 Cost.

    Evocato dal ricorrente nella questione di costituzionalità del regime del contraddittorio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 24 Cost.

    Evocato dal ricorrente nella questione di costituzionalità del regime del contraddittorio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 97 Cost.

    Evocato dal ricorrente nella questione di costituzionalità del regime del contraddittorio, ma il motivo è stato dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1quater, d.P.R. n. 115/2002

    Applicato per porre a carico del ricorrente l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 38, comma 7, d.P.R. n. 600/1973

    Richiamato dalla Corte per affermare che l'interlocuzione preventiva nel redditometro è stata prevista solo per annualità successive al 2007.

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione il vizio di omessa pronuncia va dedotto solo se la questione o eccezione risulti specificamente proposta nei gradi di merito e riportata nel ricorso nei suoi esatti termini, con l'indicazione dell'atto in cui è stata sollevata.
  • Il contraddittorio endoprocedimentale non costituiva, prima della riforma introdotta dal d.lgs. n. 219/2023, un principio generale in materia tributaria: esso operava solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge o nei tributi armonizzati, nei limiti della prova di resistenza.
  • Negli accertamenti sintetici per annualità anteriori alla modifica normativa del 2010, l'amministrazione non era tenuta ad attivare preventivamente il contraddittorio ai sensi dell'art. 38 d.P.R. 600/1973.
  • La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice utilizza prove non introdotte nel processo o acquisite fuori dei poteri officiosi; non è invece consentito usare tale norma per contestare la mera valutazione del materiale probatorio.
  • In cassazione non è possibile ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle prove: sotto l'apparente violazione di legge non può essere richiesto un diverso apprezzamento del quadro istruttorio.
  • Il motivo ex art. 360, n. 5, c.p.c. è circoscritto all'omesso esame di un fatto storico decisivo e controverso; non copre l'insufficienza della motivazione, le singole risultanze probatorie o la critica alla ricostruzione fattuale del giudice di merito.
  • Quando la decisione di merito si fonda su una pluralità di rationes decidendi autonome, il ricorso è inammissibile se non le censura tutte.
  • La questione di legittimità costituzionale non può essere introdotta in cassazione come autonomo motivo di ricorso per dedurre un vizio della sentenza; può solo essere prospettata al giudice quale eventuale incidente di costituzionalità.
  • Nel processo tributario il fatto dell'avvenuta cessione di un bene o di una partecipazione non basta da solo a vincere l'accertamento sintetico: occorre provare anche l'effettiva disponibilità delle somme e la loro idoneità a giustificare le spese o gli incrementi patrimoniali contestati.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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