Cassazione Civile, Ordinanza n. 10761/2024 del 22/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (agente della riscossione)
La controversia
La controversia riguarda due pretese tributarie per ICI relativa all’anno d’imposta 2008, veicolate tramite cartella di pagamento e avviso di accertamento. In appello la commissione regionale ha accolto il gravame dell’agente della riscossione, ritenendo tardivo il ricorso introduttivo del contribuente perché proposto il 15 gennaio 2016 contro una cartella notificata il 13 settembre 2015, oltre il termine di sessanta giorni previsto per l’impugnazione. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: 1) violazione degli artt. 2909 c.c., 100, 112 e 324 c.p.c., sostenendo che la CTR avrebbe omesso di spiegare perché aveva ribaltato l’esito di primo grado e avrebbe violato il giudicato interno; 2) violazione delle norme sulla notificazione, lamentando l’invalidità della notifica dell’appello dell’agente della riscossione per compiuta giacenza, poiché l’avviso di ricevimento sarebbe stato privo delle attestazioni e sottoscrizioni richieste; 3) violazione di varie norme processuali e tributarie, deducendo che la CTR aveva ritenuto tardivo il ricorso senza indicare gli elementi da cui desumeva la data di notifica della cartella; 4) violazione dell’obbligo di motivazione, censurando la decisione per l’asserita apoditticità della statuizione sulla notifica della cartella. In memoria il ricorrente ha anche sollevato, tardivamente, una questione sulla mancanza di procura del difensore tecnico della controparte, dichiarata inammissibile.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha dichiarato inammissibile la questione nuova introdotta soltanto con la memoria ex art. 380-bis.1 c.p.c., perché i relativi presupposti di fatto non erano stati dedotti nel ricorso e la memoria non può introdurre questioni non già rilevabili sulla base degli atti interni e delle allegazioni iniziali. Quanto al primo motivo, la Corte ha escluso l’omessa pronuncia e il giudicato interno, osservando che la CTR aveva deciso su una questione preliminare e assorbente, cioè la tardività del ricorso originario, con effetto di travolgere le statuizioni di merito del primo giudice. Sul secondo motivo ha ritenuto che, anche a voler ravvisare vizi nella notifica dell’appello, si tratterebbe al più di nullità e non di inesistenza; inoltre, la riunione dei giudizi di appello relativi alla stessa sentenza ha ricomposto il contraddittorio e consentito al contribuente di difendersi, senza che sia stato allegato un concreto pregiudizio al diritto di difesa. Sul terzo e quarto motivo la Corte ha ritenuto che la CTR avesse effettivamente pronunciato sulla data di notifica della cartella, e che le censure fossero inammissibili per difetto di autosufficienza e, quanto al vizio motivazionale, perché nel regime dell’art. 360, n. 5, c.p.c. non è più deducibile il semplice difetto di sufficienza della motivazione, essendo denunciabile solo una motivazione mancante o meramente apparente. Nessuna spesa è stata liquidata per la mancata attività difensiva dell’intimata; è stato inoltre dato atto dei presupposti per il raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
Richiamato dal ricorrente per sostenere il giudicato interno; la Corte ha escluso che vi fosse un giudicato preclusivo, poiché la decisione d'appello su una questione preliminare e assorbente travolgeva le statuizioni di merito.
Richiamato nel primo motivo; la Corte non ha ravvisato un profilo decisivo di carenza di interesse all'impugnazione.
La Corte ha chiarito che non ricorre omessa pronuncia quando il giudice d'appello decide su una questione preliminare assorbente; il riferimento all'art. 112 è inconferente se la statuizione è espressa.
Richiamato nel primo motivo in tema di giudicato interno; la Corte ne ha escluso la violazione.
Invocato dal ricorrente in relazione all'onere di provare la notificazione; la Corte ha ritenuto inammissibile o infondata la censura, anche per difetto di autosufficienza.
Richiamato dal ricorrente nel secondo motivo; la Corte ha ritenuto che il contraddittorio fosse stato comunque ricomposto dalla riunione dei giudizi.
Richiamato dal ricorrente; non decisivo ai fini della soluzione della controversia.
Richiamato dal ricorrente in tema di notificazione postale; la Corte ha ricostruito i principi sulla nullità della notifica per vizi della compiuta giacenza.
Richiamato dal ricorrente; non è stato accolto il rilievo di invalidità insanabile della notificazione.
art. 24 Cost.
Richiamato dal ricorrente a sostegno del diritto di difesa; la Corte ha escluso un concreto vulnus al contraddittorio.
art. 111 Cost.
Richiamato dal ricorrente e dalla Corte in tema di motivazione e giusto processo; la Corte ha ribadito che l'obbligo motivazionale è violato solo da motivazione mancante o apparente.
Richiamato dal ricorrente; la Corte ha escluso il vizio motivazionale nei termini prospettati.
La memoria depositata ai sensi di questa norma non può introdurre questioni nuove se i relativi presupposti non sono già dedotti nel ricorso e desumibili dagli atti interni.
È il termine di sessanta giorni per proporre ricorso tributario; la CTR ha ritenuto tardivo il ricorso perché proposto oltre tale termine dalla notifica della cartella.
art. 16, comma 3, d.lgs. 546/1992
La Corte ha ricondotto la notifica dell'appello dell'agente della riscossione a questa modalità, applicabile anche in appello tramite l'art. 61 del medesimo decreto.
Rende applicabili in appello le regole sulla notificazione previste per il primo grado.
Richiamato per le notificazioni in caso di irreperibilità relativa; la Corte ha ribadito che l'omissione di uno degli adempimenti rende la notifica nulla, non inesistente.
La nullità della notifica è sanata se il destinatario ha comunque ricevuto l'atto o lo scopo dell'atto è raggiunto, anche per effetto della partecipazione al giudizio riunito.
Norma sulle modalità di notifica della cartella di pagamento; la Corte ha rilevato che il ricorso non specificava la modalità concretamente seguita, con conseguente difetto di autosufficienza.
Richiamato in combinato con l'art. 26 d.P.R. 602/1973 per le notificazioni in materia tributaria.
art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.
L'obbligo di motivazione è violato solo se la motivazione manca o è meramente apparente, non per il semplice difetto di sufficienza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
La Corte ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- La questione preliminare della tempestività del ricorso è assorbente rispetto al merito: se il giudice d'appello accerta la tardività dell'originario ricorso introduttivo, non vi è spazio per un giudicato interno sulle questioni di merito decise in primo grado.
- La deduzione di una nullità processuale nella notifica dell'impugnazione non basta, da sola, a determinare l'inammissibilità del gravame quando il vizio è sanato dal raggiungimento dello scopo, in particolare se la parte destinataria ha comunque potuto difendersi nel giudizio riunito.
- Nei giudizi tributari, la censura sulla notifica della cartella o dell'appello deve essere autosufficiente: occorre indicare la concreta modalità notificatoria e riportare o allegare gli elementi rilevanti, non essendo sufficiente un'affermazione generica di irregolarità.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., non è più deducibile il mero difetto di sufficienza della motivazione; il vizio rilevante in cassazione si configura solo se la motivazione è mancante, meramente apparente o radicalmente incomprensibile.
- Le memorie depositate nel giudizio di cassazione non possono introdurre questioni nuove, salvo che i presupposti del rilievo d'ufficio siano già desumibili dagli atti interni e dalle allegazioni iniziali del ricorso o del controricorso.
- Nelle riunioni di giudizi aventi il medesimo oggetto, una notificazione solo nulla di un atto difensivo può risultare sanata se la riunione ha comunque ricomposto il contraddittorio e consentito il pieno esercizio del diritto di difesa.
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