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Cassazione Civile, Ordinanza n. 26660/2021 del 30/09/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

Un cittadino pakistano aveva chiesto protezione internazionale, riferendo di aver lasciato il Pakistan, di aver vissuto in Grecia per alcuni anni e di essere poi rientrato in patria per aprire un ristorante. Secondo il suo racconto, un gruppo criminale avrebbe tentato di impadronirsi dell'attività, minacciandolo, aggredendolo e distruggendo il locale dopo la sua resistenza; avrebbe inoltre denunciato il fatto alla polizia, senza ottenere tutela. La Commissione territoriale aveva respinto la domanda; il Tribunale aveva rigettato il ricorso; la Corte d'appello, dopo una precedente cassazione sul rito, aveva esaminato il merito e respinto l'appello ritenendo il racconto intrinsecamente inattendibile per contraddizioni sulle date e incongruenze non spiegate, escludendo perciò la necessità di approfondire il contesto sociale, e negando sia la protezione sussidiaria ex art. 14, lett. c), sia la protezione umanitaria. In cassazione il ricorrente ha dedotto quattro motivi: (1) illegittimità costituzionale del D.L. 113/2018 per difetto dei presupposti di necessità e urgenza; (2) illegittimità costituzionale dell'abrogazione del permesso umanitario per contrasto con gli artt. 10 e 117 Cost.; (3) nullità per mancata fissazione dell'udienza di comparizione e violazione del contraddittorio nel rito camerale; (4) violazione degli artt. 3 e 14, lett. c), del D.Lgs. 251/2007 e dell'art. 8 del D.Lgs. 25/2008, sostenendo che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso la protezione sussidiaria senza considerare adeguatamente la situazione di violenza generalizzata e gli obblighi di cooperazione istruttoria.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i primi due motivi per difetto di rilevanza, poiché la domanda era stata proposta prima del 5 ottobre 2018 e dunque continuava ad applicarsi la disciplina previgente alle modifiche del D.L. 113/2018. Ha dichiarato inammissibile anche il terzo motivo perché la censura richiamava una riforma processuale inconferente al caso, introdotta dopo la domanda, ed era comunque generica, non specificando quali chiarimenti avrebbero potuto essere resi né se fosse stata chiesta in appello una rinnovazione dell'audizione. Ha infine ritenuto inammissibile il quarto motivo perché non coglieva la ratio decidendi: la Corte d'appello aveva escluso il rischio di violenza indiscriminata nella specifica area di provenienza sulla base di fonti informative aggiornate (UNHCR 2018 ed EASO), sicché non vi era violazione delle norme invocate. Nessuna statuizione sulle spese per mancata regolare costituzione del Ministero; disposto inoltre l'onere del contributo unificato aggiuntivo se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 77 Cost.

    richiamato per contestare la legittimità del decreto-legge 113/2018, ma la censura è stata ritenuta priva di rilevanza nel caso concreto.

  • art. 10 Cost.

    invocato per censurare l'abrogazione della protezione umanitaria; il motivo è stato dichiarato inammissibile per difetto di rilevanza.

  • art. 117 Cost.

    invocato per la medesima censura sull'abrogazione del permesso umanitario; motivo inammissibile per difetto di rilevanza.

  • art. 5, comma 6, D.Lgs. 286/1998

    norma oggetto della censura di illegittimità costituzionale relativa alla soppressione del permesso di soggiorno per motivi umanitari; nel caso concreto non applicabile ratione temporis.

  • D.L. 113/2018

    le questioni di legittimità costituzionale sono state ritenute irrilevanti perché alla domanda si applicava la disciplina previgente, essendo stata proposta prima del 5 ottobre 2018.

  • D.L. 13/2017

    richiamato per sostenere la nullità derivante dalla mancata udienza di comparizione, ma ritenuto inconferente perché la domanda era anteriore alla riforma del rito.

  • art. 360 n. 3 c.p.c.

    usato come parametro del motivo di ricorso per violazione di legge.

  • art. 111 Cost.

    invocato in relazione alla dedotta violazione del contraddittorio, ma la censura è stata ritenuta generica e inammissibile.

  • art. 3 D.Lgs. 251/2007

    richiamato per sostenere l'obbligo di cooperazione istruttoria; la Corte ha rilevato che il motivo non coglieva la ratio della sentenza impugnata.

  • art. 14, lett. c), D.Lgs. 251/2007

    norma invocata per la protezione sussidiaria; la Corte d'appello aveva escluso il rischio di violenza indiscriminata nella zona di provenienza sulla base di COI aggiornate.

  • art. 8 D.Lgs. 25/2008

    richiamato insieme all'art. 14, lett. c), per censurare la valutazione della situazione del Paese di origine; motivo dichiarato inammissibile.

  • art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002

    applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, DPR 115/2002

    richiamato quale base del contributo unificato aggiuntivo in caso di rigetto/inammissibilità del ricorso.

Massime di principio

  • Le questioni di legittimità costituzionale o di applicazione di una nuova disciplina sopravvenuta sono inammissibili per difetto di rilevanza quando la domanda è soggetta ratione temporis alla normativa previgente.
  • Nel giudizio di protezione internazionale, la censura sulla mancata audizione o sulla mancata rinnovazione dell'ascolto è inammissibile se formulata in modo generico e se non indica quali chiarimenti decisivi il richiedente avrebbe potuto fornire o se la rinnovazione sia stata specificamente richiesta in appello.
  • La doglianza contro il diniego della protezione sussidiaria deve confrontarsi con la concreta ratio decidendi: se il giudice di merito esclude la violenza indiscriminata sulla base di fonti aggiornate e riferite alla specifica area di provenienza, il ricorso che non attacca tale accertamento è inammissibile.
  • L'obbligo di cooperazione istruttoria non esonera il ricorrente dall'onere di censurare specificamente l'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito e le fonti informative poste a base della decisione.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniGiurisdizione internazionale
RamiProcesso civileInternazionale privato
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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