Cassazione Civile, Ordinanza n. 25456/2021 del 21/09/2021
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (contribuente)
La controversia
La controversia nasce da un controllo formale sul modello Unico 2009 relativo al periodo d'imposta 2008. Un contribuente aveva esposto un credito d'imposta per redditi prodotti all'estero, riferito a partecipazioni in una società estera/esterofila, producendo documentazione ritenuta inizialmente sufficiente dall'Ufficio; successivamente, però, l'Amministrazione ha ritenuto insufficiente la prova del versamento dell'imposta all'estero e ha emesso cartella di pagamento per recupero dell'IRPEF, interessi e sanzioni. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto, ma in appello la Commissione tributaria regionale ha riformato la decisione, confermando il recupero del credito e annullando soltanto le sanzioni. Il contribuente ha proposto ricorso per cassazione con nove motivi: (1) omessa pronuncia sull'eccezione di inammissibilità dell'appello per mancata integrazione del contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, già parte del primo grado; (2) omessa pronuncia sulla illegittimità/nullità del ruolo e della cartella per carenza di motivazione e violazione dell'art. 36-ter; (3) violazione dell'art. 36-ter e della L. n. 212/2000 in tema di vizi motivazionali; (4) omessa pronuncia sull'illegittimo ricorso alla procedura ex art. 36-ter, ritenuta non applicabile e bisognosa di avviso di accertamento; (5) violazione dell'art. 36-ter per erronea applicazione del controllo formale; (6) violazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 10 L. n. 212/2000 sull'onere della prova nel rapporto fisco-contribuente; (7) omessa pronuncia sulla infondatezza nel merito della pretesa; (8) omesso esame di fatto decisivo per errata valutazione della documentazione a sostegno del credito; (9) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 per difetto di notifica della cartella. L'Agenzia delle entrate ha resistito e ha proposto ricorso incidentale sulla parte in cui la CTR aveva annullato le sanzioni per asserita mancanza dell'elemento soggettivo.
La decisione
La Corte ha accolto il primo, il secondo e il quarto motivo del ricorso principale, dichiarando assorbiti gli altri motivi del ricorso principale e l'unico motivo del ricorso incidentale. Ha ritenuto nulla la sentenza d'appello per omessa pronuncia e, soprattutto, per difetto di contraddittorio: l'agente della riscossione era stato parte del primo grado e doveva essere evocato anche in appello, essendo la lite in parte riferita alla cartella di pagamento e alla sua notificazione. La Corte ha inoltre rilevato il mancato esame del motivo concernente l'irritualità del ricorso al controllo formale ex art. 36-ter, anch'esso già devoluto al giudice d'appello. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Lombardia in diversa composizione, che dovrà integrare il contraddittorio nei confronti dell'agente della riscossione, riesaminare i motivi di appello e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 36-bis d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
Richiamato come controllo automatizzato preliminare, distinto dal successivo controllo formale.
art. 36-ter d.P.R. 29 settembre 1973, n. 600
La Corte rileva che la questione della sua applicabilità e del corretto uso della procedura era stata devoluta al giudice d'appello e non esaminata; ciò integra nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 53, comma 2, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
"il ricorso in appello è proposto nelle forme di cui all'art. 20, commi 1 e 2, nei confronti di tutte le parti che hanno partecipato al giudizio di primo grado"
Impone l'evocazione in appello di tutte le parti presenti nel primo grado; la mancata partecipazione dell'agente della riscossione determina difetto di contraddittorio rilevabile anche d'ufficio.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
Usato come parametro per censurare la nullità della sentenza per omessa pronuncia e difetto di contraddittorio.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Evocato per i motivi di violazione di legge prospettati dal ricorrente principale e dall'Agenzia con ricorso incidentale.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Richiamato dal ricorrente per denunciare omesso esame di fatto decisivo; il motivo è rimasto assorbito.
art. 26 d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602
Richiamato per contestare il difetto di notificazione della cartella di pagamento.
Richiamato dal contribuente sul riparto dell'onere della prova circa il credito d'imposta estero.
art. 10 L. 27 luglio 2000, n. 212
Richiamato dal contribuente come regola di correttezza nei rapporti fisco-contribuente.
art. 5 d.lgs. 18 dicembre 1997
Richiamato dall'Agenzia nel ricorso incidentale per contestare l'annullamento delle sanzioni per difetto dell'elemento soggettivo.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello tributario devono essere evocate tutte le parti che hanno partecipato al primo grado; la mancata integrazione del contraddittorio nei confronti di una parte necessaria comporta nullità della sentenza ed è rilevabile d'ufficio.
- Quando una questione ritualmente devoluta con l'appello o con le controdeduzioni resta senza risposta, la sentenza è nulla per omessa pronuncia ai sensi dell'art. 112 c.p.c. e del paradigma di cui all'art. 360, n. 4, c.p.c.
- Se la controversia investe anche la formazione, la notificazione o la legittimità della cartella di pagamento, la partecipazione dell'agente della riscossione al giudizio è necessaria, poiché tali profili attengono direttamente al suo operato.
- La cassazione per vizio processuale che travolge la sentenza rende assorbiti i motivi di ricorso che attengono al merito della pretesa e, se proposto, anche il ricorso incidentale dipendente.
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