Cassazione Civile, Ordinanza n. 11297/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
Una docente in possesso di diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 aveva chiesto l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017. Il Tribunale aveva accolto la domanda; la Corte d'appello, adita dal Ministero, aveva respinto l'appello ma nella motivazione aveva svolto argomentazioni che davano conto dell'assenza del diritto all'inserimento. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza per insanabile contrasto tra motivazione e dispositivo, poiché la motivazione conduceva logicamente all'accoglimento dell'appello e non al suo rigetto; (2) violazione e falsa applicazione dell'art. 9 del d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011, sostenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento aveva precluso nuovi inserimenti e che la docente, non avendo presentato domanda nei termini utili e comunque prima dell'anno scolastico 2007/2008, non poteva essere inserita.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo, rilevando l'esistenza di un contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo della sentenza d'appello, contrasto che determina nullità della decisione ai sensi dell'art. 156, comma 2, c.p.c. e non è sanabile con la correzione di errore materiale. Ha quindi cassato la sentenza impugnata. Ritenendo non necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c., rigettando l'originaria domanda della docente di inserimento nelle graduatorie ad esaurimento. Le spese dell'intero processo sono state compensate per la novità e complessità della questione; non è stato posto il contributo unificato aggiuntivo per mancanza delle condizioni processuali richieste.
Norme richiamate
Consente di denunciare la nullità della sentenza per vizi della motivazione/dispositivo, qui prospettata per insanabile contrasto tra le due parti della decisione.
Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo determina nullità della pronuncia, quando non consente di individuare la statuizione effettiva del giudice.
In assenza di ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può decidere la causa nel merito dopo la cassazione.
La Corte richiama per rinviare alla motivazione di precedenti conformi già consolidati.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
Viene richiamato per il valore legale e abilitante del diploma magistrale all'insegnamento nella scuola elementare, senza che ciò basti da solo per l'inserimento nelle GAE.
art. 1, commi 605 e 606, lett. c), l. n. 296/2006
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha chiuso l'accesso alle graduatorie, salvando solo specifiche categorie di docenti indicate dal legislatore.
art. 9 del d.l. n. 70/2011 conv. in l. n. 106/2011
Richiamato dal ricorrente come norma che conferma il regime di chiusura delle graduatorie e il divieto di nuovi inserimenti.
art. 14 del d.l. n. 123/2000
È citato per affermare che il decreto ministeriale sulle graduatorie non ha natura regolamentare e non produce effetti erga omnes come una fonte normativa primaria o regolamentare.
art. 17, comma 4, l. n. 400/1988
Usato per escludere che il decreto ministeriale possedesse i requisiti propri dei regolamenti.
La regola generale del giudicato opera per gli obblighi conformativi, nonostante l'eccezionale effetto caducatorio dell'annullamento dell'atto amministrativo.
La Corte può qualificare giuridicamente i fatti accertati, purché resti nei limiti del devolutum e del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
La Corte rileva che non sussistono le condizioni processuali per il raddoppio del contributo unificato.
È richiamato nel ricostruire il sistema previgente dei concorsi per titoli e la successiva evoluzione delle graduatorie.
d.m. n. 235/2014
Il suo annullamento da parte del giudice amministrativo non viene ritenuto idoneo, di per sé, a fondare un diritto soggettivo all'iscrizione nelle GAE.
La successiva valorizzazione legislativa del diploma magistrale per altri fini non incide sulla questione dell'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
Massime di principio
- Il contrasto insanabile tra motivazione e dispositivo che renda impossibile individuare la decisione effettivamente adottata integra nullità della sentenza ed è denunciabile in cassazione.
- Quando la causa è matura e non occorrono ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione, cassata la sentenza, può decidere direttamente nel merito ex art. 384, comma 2, c.p.c.
- Il solo possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 non è sufficiente, di per sé, per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, poiché il valore abilitante del titolo non equivale automaticamente a un diritto all'iscrizione in quelle graduatorie.
- La clausola legislativa di salvezza relativa ai "docenti già in possesso del titolo di abilitazione" va interpretata in modo restrittivo e sistematico: non amplia la platea degli aventi diritto, ma conserva solo le posizioni di chi avrebbe potuto chiedere l'aggiornamento secondo il sistema previgente.
- L'annullamento di un atto amministrativo non produce automaticamente effetti erga omnes tali da fondare, davanti al giudice ordinario, un autonomo diritto soggettivo all'iscrizione se tale diritto non risulta dalla normativa primaria.
- La successiva valorizzazione legislativa di un titolo di studio per finalità diverse non incide, di regola, sull'interpretazione già consolidata della disciplina relativa all'accesso alle graduatorie ad esaurimento.
- Il principio di non contestazione rileva sul piano dei fatti storici e probatori, non impedisce al giudice di legittimità di affrontare e risolvere questioni di diritto anche con argomenti diversi da quelli prospettati dalle parti.
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