Cassazione Civile, Ordinanza n. 11227/2023 del 28/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (lavoratori)
La controversia
Un gruppo di docenti di religione cattolica della scuola pubblica agiva per ottenere il risarcimento del danno da abuso del ricorso a contratti a tempo determinato, deducendo che i rapporti erano stati reiterati per oltre 36 mesi. La Corte d'appello aveva respinto la domanda ritenendo, in sintesi, che la disciplina speciale della L. n. 186 del 2003 consentisse una maggiore flessibilità del sistema, che la quota del 30% dei posti di insegnamento di religione coincidesse con l'organico di fatto e che, inoltre, fossero stati mantenuti gli scatti di anzianità. Con il primo motivo di ricorso i lavoratori hanno denunciato la violazione della L. n. 186 del 2003, della direttiva europea sui contratti a termine e del dovere di interpretazione conforme, sostenendo che i contratti annuali coprivano posti stabilmente funzionanti e che non vi erano ragioni idonee a giustificare la reiterazione senza limiti; hanno contestato anche la rilevanza della pretesa flessibilità dell'organico e del trattamento economico di anzianità. Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, hanno dedotto la violazione dell'art. 2697 c.c. e una questione di costituzionalità, ma tale motivo è stato poi assorbito.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendo fondato il vizio denunciato alla luce della giurisprudenza di legittimità formatasi anche dopo la sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. Ha affermato che, nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica, costituisce abuso il protrarsi di rapporti annuali a rinnovo automatico o comunque senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in mancanza di indizione del concorso triennale, e che in tali ipotesi sorge il diritto al risarcimento del danno eurounitario, senza trasformazione del rapporto a tempo indeterminato. Ha inoltre chiarito che l'onere di provare la legittimità di eventuali contratti infrannuali grava sul Ministero. Il secondo motivo è stato dichiarato assorbito. La sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello di Palermo in diversa composizione, che dovrà riesaminare la causa nel merito e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
L. 186/2003
disciplina speciale dell'assunzione a tempo determinato dei docenti di religione cattolica; non esclude l'applicazione dei principi eurounitari sull'abuso del termine e richiede il rispetto della cadenza concorsuale triennale
Direttiva 1999/70/CE
impone di contrastare l'abuso dei contratti a termine e va interpretata nel senso accolto dalla giurisprudenza UE e di legittimità
d.lgs. 368/2001
richiamato quale testo di recepimento della direttiva sul lavoro a termine
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per dare continuità alla giurisprudenza di legittimità già formatasi sul punto
art. 32, co. 5, L. 183/2010
parametro per la liquidazione del danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine
art. 28, co. 2, d.lgs. 81/2015
norma che ha sostituito il parametro sanzionatorio richiamato per il risarcimento del danno eurounitario
art. 2697 c.c.
norma sull'onere della prova; il relativo motivo è rimasto assorbito dall'accoglimento del primo
Costituzione
la questione di costituzionalità sollevata nel secondo motivo è rimasta assorbita
Massime di principio
- Nel regime speciale di assunzione a termine dei docenti di religione cattolica della scuola pubblica, la reiterazione di contratti annuali o comunque senza soluzione di continuità per oltre tre annualità scolastiche, in assenza di indizione del concorso triennale, integra abuso del ricorso al lavoro a termine.
- L'abuso sussiste anche quando il docente sia utilizzato in modo discontinuo per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, se la durata complessiva dei rapporti a termine supera le tre annualità.
- Accertato l'abuso, al lavoratore spetta il risarcimento del danno eurounitario, da liquidarsi secondo i parametri previsti dalla disciplina sanzionatoria richiamata, oltre al maggior danno se provato; non è invece configurabile la trasformazione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
- In caso di contestazione sulla legittimità di contratti infrannuali stipulati per esigenze sostitutive o per il tempo strettamente necessario alla copertura dei posti mediante procedure concorsuali, incombe sull'amministrazione datrice di lavoro la prova della relativa causale.
- La disciplina speciale dei docenti di religione non consente di elidere i principi generali e eurounitari di tutela contro l'abuso del contratto a termine mediante generiche esigenze di flessibilità dell'organico o mediante il rinvio a elementi retributivi non decisivi ai fini dell'illiceità del termine.
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