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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11232/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dal recupero, da parte di un'azienda sanitaria, di somme collegate a un trattamento pensionistico ritenuto indebitamente erogato a favore di una dipendente che aveva chiesto il collocamento a riposo. L'ente sosteneva che, dopo la revoca del trattamento pensionistico da parte dell'ente previdenziale, la lavoratrice si fosse impegnata a restituire l'intero importo percepito, anche attraverso una riammissione in servizio e successive trattenute mensili sullo stipendio. La controparte ha invece contestato sia l'esistenza di un accordo per la restituzione integrale, sia la prova del pagamento effettuato dall'ente all'INPDAP, sia la configurabilità di un riconoscimento di debito o di altre figure negoziali richiamate dall'ente. I motivi di ricorso per cassazione censurano: la valutazione delle prove documentali e della pretesa dichiarazione confessor ia; il rigetto delle istanze istruttorie e la mancata attivazione dei poteri officiosi del giudice del lavoro; la mancata ammissione/valutazione della prova testimoniale; l'erronea esclusione della qualificazione della scrittura come promessa di pagamento, ricognizione di debito, garanzia atipica o promessa del fatto del terzo; l'omesso riconoscimento della prova del pagamento all'ente previdenziale e la possibilità di desumerla per presunzioni dal comportamento della controparte.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto che i primi quattro motivi fossero sostanzialmente diretti a rimettere in discussione la valutazione del materiale probatorio e la qualificazione dei fatti, profili riservati al giudice di merito; ha inoltre rilevato difetti di specificità e di autosufficienza, specie quanto alla dedotta sollecitazione dei poteri istruttori officiosi nel rito del lavoro e alla censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale. Il quinto motivo è stato anch'esso dichiarato inammissibile perché ancora una volta volto a contestare la valutazione delle prove, oltre che per la presenza di più rationes decidendi autonome nella sentenza d'appello, non tutte efficacemente attinte dal ricorso. È stata quindi confermata la decisione di merito favorevole alla dipendente, con condanna dell'ente ricorrente alle spese e all'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.c.

    La censura di violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato non può essere formulata in modo apodittico, ma richiede l'indicazione specifica del vizio denunciato.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce alle prove un valore diverso da quello legale o dichiara di valutarle secondo prudente apprezzamento quando sono soggette a regola legale.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è censurabile solo se manca realmente o è meramente apparente; non basta dissentire dalla ricostruzione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Le doglianze sulla ripartizione dell'onere probatorio non possono tradursi in una generica critica alla valutazione delle prove da parte del giudice di merito.

  • art. 2702 c.c.

    La dedotta efficacia probatoria di un documento non può essere invocata per trasformare in sede di legittimità una valutazione di merito.

  • art. 2729 c.c.

    La prova presuntiva va scrutinata dal giudice di merito; in cassazione non è possibile sostituire una diversa lettura del compendio indiziario.

  • art. 253 c.p.c.

    La censura sulla prova testimoniale deve confrontarsi con le regole processuali di ammissibilità e con la decisività del mezzo richiesto.

  • art. 421 c.p.c.

    Nel rito del lavoro i poteri istruttori officiosi sono potere-dovere, ma in cassazione la doglianza è ammissibile solo se si dimostra di averne chiesto l'esercizio e di aver indicato una pista probatoria qualificata.

  • art. 1322, secondo comma, c.c.

    Il richiamo all'autonomia contrattuale non basta se il ricorso non individua in modo coerente la figura negoziale effettivamente configurabile.

  • art. 2724 c.c.

    Il motivo che invoca ipotesi di prova testimoniale o deroghe ai limiti legali deve essere specifico e autosufficiente.

  • art. 2721 c.c.

    La deduzione sulla prova testimoniale deve spiegare perché il mezzo sarebbe ammissibile e decisivo, non limitarsi a richiederlo genericamente.

  • art. 1988 c.c.

    La promessa di pagamento e la ricognizione di debito sono istituti a forma libera, ma la loro invocazione deve essere coerente con gli elementi fattuali allegati.

  • art. 1381 c.c.

    La promessa del fatto del terzo è richiamabile solo se la fattispecie concreta ne presenti i presupposti, non potendo essere sovrapposta ad altre figure negoziali incompatibili.

  • art. 2730 c.c.

    La confessione richiede i relativi elementi soggettivo e oggettivo; una semplice dichiarazione scritta non ne integra automaticamente il contenuto.

  • art. 2733 c.c.

    Una dichiarazione può valere come confessione solo se reca gli elementi richiesti dalla norma e dalla giurisprudenza, altrimenti resta un semplice elemento documentale.

  • art. 360, n. 3, c.p.c.

    Non consente di censurare la mera ricognizione dei fatti o la diversa qualificazione del materiale probatorio operata dal giudice di merito.

  • art. 360, n. 4, c.p.c.

    Non è mezzo per ottenere un nuovo esame del merito sotto forma di violazione processuale o di motivazione sul fatto.

  • art. 360, n. 5, c.p.c.

    Il sindacato sul vizio di motivazione è possibile solo nei rigorosi limiti attualmente consentiti e con il rispetto dell'onere di specificità.

  • art. 366 c.p.c.

    Il ricorso per cassazione deve essere specifico e autosufficiente, indicando chiaramente gli atti e le ragioni poste a fondamento delle censure.

  • art. 375 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 380 bis.1 c.p.c.

    Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    In caso di inammissibilità del ricorso va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Massime di principio

  • In cassazione non è ammissibile una censura che, pur formalmente veicolata come violazione di legge o vizio processuale, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio o una diversa ricostruzione dei fatti.
  • La deduzione del vizio di motivazione o della violazione dell'art. 116 c.p.c. richiede di individuare specificamente l'errore del giudice di merito; non è sufficiente contrapporre una lettura alternativa delle prove.
  • Nel rito del lavoro, la censura per mancato esercizio dei poteri istruttori officiosi è ammissibile solo se il ricorrente dimostra di aver sollecitato quel potere nel giudizio di merito e indica una pista probatoria concreta e decisiva.
  • La censura sulla mancata ammissione della prova testimoniale è inammissibile se non spiega in modo puntuale la decisività dei capitoli dedotti e se essi risultano sostanzialmente confermativi di documenti già in atti.
  • La ricognizione di debito, la promessa di pagamento, la confessione e altre figure negoziali o probatorie non possono essere invocate cumulativamente e in modo incompatibile: il ricorso deve individuare una qualificazione giuridica coerente con i fatti allegati.
  • Quando la decisione di merito è sorretta da più rationes decidendi autonome e ciascuna idonea a reggerla, il ricorso è inammissibile se non investe utilmente tutte le rationes, perché l'eventuale accoglimento di una sola censura non potrebbe comunque determinare la cassazione della sentenza.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniProveLicenziamento
RamiProcesso civileLavoro
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicatoBuona fede e correttezza

Testo integrale

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