Cassazione Civile, Ordinanza n. 11215/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia nasce dalla richiesta di numerosi docenti di ottenere l'accertamento del diritto all'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente ed educativo per il triennio 2014/2017, con riferimento alle classi di concorso EEEE e AAAA, sulla base del possesso del diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002. Il Tribunale di Pistoia aveva accolto la domanda, ma la Corte d'appello di Firenze, su impugnazione del Ministero, aveva riformato la decisione e respinto la pretesa, ritenendo che la trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento avesse precluso l'accesso ai soggetti non già inseriti o non già ammessi nei termini previsti. Con il ricorso per cassazione i docenti deducono: violazione e falsa applicazione della legge n. 296/2006 e dei criteri ermeneutici, sostenendo che il divieto riguardasse solo i nuovi abilitati e non chi fosse già abilitato alla data di entrata in vigore della disciplina; violazione di ulteriori disposizioni di legge e costituzionali, affermando che il possesso del diploma magistrale avrebbe consentito l'inserimento e che l'errore interpretativo sarebbe stato chiarito solo successivamente, con conseguente diritto all'aggiornamento; violazione delle norme sul giudicato interno, sostenendo che il Ministero non avesse specificamente censurato il capo della sentenza di primo grado che disapplicava gli atti amministrativi e che quindi si fosse formato giudicato; infine, riproposizione della questione di legittimità costituzionale della normativa, ritenuta lesiva degli artt. 3 e 97 Cost. La Corte rileva anche la rinuncia al ricorso incidentale proposto da una coobbligata, con conseguente estinzione di tale parte del giudizio.
La decisione
La Corte di cassazione dichiara l'estinzione del giudizio limitatamente al ricorso incidentale per rinuncia della ricorrente incidentale. Quanto al ricorso principale dei docenti, lo rigetta, confermando la sentenza d'appello con diversa motivazione: il solo possesso del diploma magistrale, pur avente valore abilitante, non era titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento, perché la clausola di salvezza della legge n. 296/2006 non estendeva la platea dei destinatari oltre le categorie tassativamente indicate e non poteva essere utilizzato il successivo annullamento del d.m. n. 235/2014 per fondare un diritto soggettivo all'iscrizione. La Corte respinge anche la censura sul giudicato interno, chiarendo che l'appello del Ministero aveva investito il capo decisorio e impedito la stabilizzazione della sentenza di primo grado. Rigetta infine la questione di legittimità costituzionale come assorbita dall'insussistenza del diritto all'inclusione. Spese compensate per la novità e complessità della questione; disposto il raddoppio del contributo unificato per i ricorrenti principali, se dovuto.
Norme richiamate
art. 1, commi 605 e 607, L. n. 296/2006
La trasformazione delle graduatorie permanenti in graduatorie ad esaurimento ha chiuso definitivamente l'accesso, salvo le categorie espressamente fatte salve; la clausola non consente l'inserimento dei diplomati magistrali non già inclusi nei termini previsti.
art. 15, comma 7, d.P.R. n. 323/1998
Riconosce al diploma magistrale valore legale e abilitante, ma tale valore non equivale, di per sé, a titolo sufficiente per l'inserimento nelle graduatorie ad esaurimento.
art. 390 c.p.c.
La rinuncia al ricorso comporta l'estinzione del giudizio di cassazione.
art. 391 c.p.c.
La rinuncia al ricorso determina l'estinzione del giudizio senza necessità di ulteriori formalità se validamente comunicata.
art. 366, n. 6, c.p.c.
È richiamato per il requisito di specifica indicazione degli atti processuali, che la Corte segnala come non rispettato dalla censura sul giudicato interno.
art. 112 c.p.c.
Il giudice di legittimità può qualificare giuridicamente i fatti e decidere sulla questione anche con argomenti diversi, purché non esorbiti dal thema decidendum.
art. 2909 c.c.
Il giudicato interno non si forma su meri passaggi motivazionali o su premesse logiche non autonome del capo decisorio impugnato.
art. 384, comma 2, c.p.c.
La Cassazione conferma la sentenza impugnata con diversa motivazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
Sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato nei confronti dei ricorrenti principali, se dovuto.
art. 4 d.l. n. 87/2018
La successiva previsione del valore abilitante del diploma ai fini del concorso riservato non incide sulla diversa questione dell'accesso alle graduatorie ad esaurimento.
art. 3 Cost.
Richiamato dai ricorrenti a sostegno della questione di costituzionalità, ma ritenuto non decisivo una volta escluso il diritto all'inserimento.
art. 97 Cost.
Richiamato dai ricorrenti, ma la Corte esclude che la disciplina impugnata comporti un ingiustificato impedimento all'accesso all'impiego stabile nei termini prospettati.
Massime di principio
- Il possesso di un titolo abilitante non basta, da solo, a fondare il diritto all'inserimento in una graduatoria chiusa da una disciplina legislativa che abbia definitivamente delimitato la platea degli aventi titolo, salvo espressa previsione di salvezza.
- La clausola normativa che "fa salvi" determinati inserimenti va interpretata restrittivamente secondo il testo e la ratio: non può essere estesa per analogia a categorie non tassativamente contemplate, soprattutto quando la finalità è conservativa e non ampliativa.
- L'annullamento giurisdizionale di un atto amministrativo subprimario non crea, di per sé, un diritto soggettivo all'iscrizione quando la pretesa sia comunque incompatibile con la norma primaria regolatrice del rapporto.
- Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza; non si estende ai meri passaggi motivazionali o alle premesse logiche della decisione impugnata.
- Nel giudizio di cassazione il principio di non contestazione non impedisce la verifica dell'esatta interpretazione delle norme di diritto, poiché esso riguarda i fatti storici e non la qualificazione giuridica.
- La Cassazione può confermare la decisione impugnata con diversa motivazione, purché resti nei limiti del petitum impugnatorio e del thema decidendum.
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