Cassazione Civile, Ordinanza n. 11223/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (lavoratore)
La controversia
La controversia nasce dalla domanda di un dipendente addetto alla gestione del contenzioso presso una società concessionaria della riscossione, il quale aveva chiesto il riconoscimento della qualifica di Quadro direttivo, primo livello retributivo, prevista dal c.c.n.l. di settore. La Corte d'appello aveva confermato l'accoglimento della domanda, ritenendo che le mansioni svolte fossero riconducibili alla professione di avvocato e comunque superiori alla Terza Area professionale. La società ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: con il primo ha denunciato nullità della sentenza per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe considerato una delibera della Giunta regionale siciliana che vietava alle società partecipate di procedere a promozioni; con il secondo ha denunciato violazione dell'art. 93 del c.c.n.l. di settore, sostenendo che l'attività di gestione del contenzioso non sarebbe stata estranea ai profili della Terza Area professionale, in quanto funzionale all'attività istituzionale della società e alla riscossione dei crediti, anche in ragione dell'elevato numero di impugnazioni delle cartelle notificate.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché non rispettoso del principio di specificità, poiché la ricorrente non aveva trascritto il contenuto della delibera regionale né fornito elementi idonei a individuarla e reperirla negli atti; inoltre la questione non risultava trattata nella sentenza impugnata e la dedotta produzione documentale tardiva in appello non era stata correttamente veicolata. La censura sugli artt. 115 e 116 c.p.c. è stata inoltre ritenuta impropria, perché tali norme non consentono di censurare il mero cattivo apprezzamento del materiale istruttorio. Anche il secondo motivo è stato dichiarato inammissibile, in quanto la doglianza mirava a contestare la ricostruzione della fattispecie concreta compiuta dal giudice di merito e non una falsa interpretazione della norma collettiva; la motivazione della Corte territoriale non presentava vizi denunciabili in cassazione nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 115 c.p.c.
Non consente di censurare in cassazione il mero dissenso sulla valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; la violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non dedotte o prove legali mal valutate.
art. 116 c.p.c.
La sua violazione non si identifica con l'erroneo apprezzamento del materiale probatorio non legale, ma solo con l'uso improprio di prove non dedotte, di prove legali disattese o trattate come se facessero piena prova.
art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6
Il ricorso per cassazione deve contenere la trascrizione e l'esatta indicazione degli atti e documenti su cui si fonda la censura, a pena di inammissibilità.
art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4
L'onere di deposito e specifica indicazione degli atti e documenti richiamati nel ricorso è funzionale a consentirne il controllo da parte della Corte.
art. 437 c.p.c.
Nel rito del lavoro la produzione in appello di documenti anteriori al giudizio è soggetta a limiti stringenti; non può fondare censure in cassazione se tardiva e non correttamente introdotta nel contraddittorio.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 4
È invocabile per nullità processuali o motivazionali che si traducano in violazioni di legge costituzionalmente rilevanti, non per il semplice dissenso sulla ricostruzione dei fatti.
art. 360 c.p.c., primo comma, n. 5
Il controllo di legittimità sulla motivazione è ormai limitato al minimo costituzionale: rilevano solo la mancanza assoluta di motivazione, la motivazione apparente, perplessa o incomprensibile, ovvero l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 93 c.c.n.l. di settore
La censura che lo riguarda non può limitarsi a contestare la valutazione delle mansioni in concreto svolte, se ciò implica solo una diversa lettura del fatto operata dal giudice di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
Ha introdotto il meccanismo dell'ulteriore contributo unificato nei casi previsti dall'art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione il vizio di violazione di legge non può essere usato per contestare la mera ricostruzione dei fatti o la valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito.
- La censura per violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. è ammissibile solo se il giudice abbia posto a base della decisione prove non introdotte dalle parti, abbia disatteso prove legali o abbia attribuito efficacia di prova legale a elementi che ne sono privi; non è sufficiente lamentare un diverso apprezzamento del materiale probatorio.
- Il ricorso fondato su documenti deve rispettare rigorosamente gli oneri di specificità e autosufficienza, con trascrizione del contenuto rilevante e indicazione precisa della loro collocazione negli atti.
- Nel rito del lavoro, la produzione tardiva di documenti in appello incontra limiti stringenti e non può essere surrettiziamente recuperata in cassazione senza che risulti l'avvenuta deduzione nel contraddittorio e l'ammissione del documento.
- Dopo la riforma del 2012, il controllo sulla motivazione è circoscritto al minimo costituzionale: restano sindacabili solo le anomalie motivazionali gravi e l'omesso esame di un fatto storico decisivo.
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