Cassazione Civile, Ordinanza n. 11216/2023 del 28/04/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal rapporto di lavoro di una dipendente addetta, sin dal giugno 2004, all'attività di sblocco di buoni postali mediante consultazione telematica. La lavoratrice aveva chiesto il riconoscimento della qualifica superiore di livello B, o in subordine C, sin dal dicembre 2006, assumendo di aver subito demansionamento e domandando l'assegnazione di mansioni equivalenti a quelle svolte fino al 1999, nonché il risarcimento del danno. In appello la società datrice aveva ottenuto la riforma della decisione di primo grado con rigetto della domanda. La lavoratrice ricorre per cassazione con due motivi: con il primo deduce nullità della sentenza per violazione degli artt. 342 e 434 c.p.c., sostenendo che l'appello della società fosse generico o meramente ricalcato sulla memoria di primo grado e che la Corte territoriale non avesse esaminato la relativa eccezione; con il secondo deduce nullità per violazione degli artt. 111 Cost., 132, 115, 116 c.p.c., 2697 c.c. e falsa applicazione dell'art. 93 del c.c.n.l. di settore, lamentando che la motivazione sull'equivalenza delle mansioni fosse contraddittoria e che fosse stata svalutata la reale complessità delle mansioni svolte prima del 1999, comprensive anche di verbalizzazione, attivazione della procedura di recupero somme e quadratura finale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché il ricorso in appello della società conteneva una sufficiente specificazione dei punti contestati e delle ragioni di critica rispetto alla decisione di primo grado; ha dichiarato inammissibile il secondo motivo perché, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge e vizi motivazionali, mirava in realtà a ottenere un nuovo esame del merito e della valutazione delle prove sull'equivalenza delle mansioni, valutazione già compiutamente svolta dalla Corte d'appello e non censurabile nei limiti del nuovo art. 360, n. 5, c.p.c. La ricorrente è stata condannata alle spese di legittimità ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato ove dovuto.
Norme richiamate
art. 342 c.p.c.
L'appello è ammissibile se contiene una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati e delle relative doglianze, senza necessità di formule sacramentali o trascrizione integrale della sentenza impugnata.
art. 434 c.p.c.
Nel giudizio di appello occorre una critica specifica e intelligibile alla decisione di primo grado, idonea a consentire al giudice di comprendere natura, portata e senso delle censure.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
La dedotta nullità processuale non può essere utilizzata per veicolare una mera rivisitazione del merito della controversia.
art. 111 Cost.
È richiamato a sostegno della censura sulla motivazione, ma la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è ormai limitato al "minimo costituzionale".
art. 132 c.p.c.
La motivazione è censurabile solo se mancante, apparente, perplessa, obiettivamente incomprensibile o affetta da inconciliabilità manifesta.
art. 115 c.p.c.
Il motivo che formalmente denuncia violazione della norma non può risolversi nella contestazione della valutazione del materiale probatorio effettuata dal giudice di merito.
art. 116 c.p.c.
Non consente di sovrapporre in cassazione una diversa lettura delle prove rispetto a quella compiuta dal giudice di merito.
art. 2697 c.c.
La doglianza sul riparto dell'onere probatorio non può mascherare una critica alla ricostruzione in fatto della vicenda e alla valutazione delle risultanze istruttorie.
art. 93 c.c.n.l. di settore
È richiamato dalla ricorrente come parametro dell'equivalenza professionale, ma la censura è ritenuta inammissibile perché diretta a sollecitare un nuovo esame del merito.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Nel testo applicabile ratione temporis, il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato alla mancanza assoluta di motivazione, alla motivazione apparente o inconciliabile, alla perplessità/incomprensibilità, oppure all'omesso esame di un fatto storico decisivo.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ove dovuto.
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
È richiamato quale norma introduttiva dell'ulteriore contributo unificato in caso di soccombenza in cassazione.
Massime di principio
- Nel giudizio di appello, il requisito di specificità dei motivi è soddisfatto quando l'appellante individui chiaramente le statuizioni impugnate e confuti le ragioni della decisione di primo grado, anche mediante rinvio alla precedente difesa, purché il giudice possa cogliere senza incertezze l'oggetto della critica.
- In cassazione, la deduzione di violazione di legge non può essere usata per contestare la ricostruzione del fatto e la valutazione delle prove, che restano attività riservate al giudice di merito.
- Dopo la riforma dell'art. 360, n. 5, c.p.c., la motivazione è sindacabile soltanto nei casi estremi di mancanza, apparenza, incomprensibilità o omesso esame di un fatto storico decisivo; è quindi inammissibile il motivo che chieda una nuova valutazione comparativa delle mansioni o del materiale probatorio.
- La censura sull'equivalenza delle mansioni, ove risolta dal giudice di merito attraverso un accertamento fattuale completo, non è riesaminabile in sede di legittimità se non nei ristretti limiti del vizio motivazionale costituzionalmente rilevante.
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