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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11229/2023 del 28/04/2023

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia riguarda un docente di religione cattolica della scuola pubblica che aveva ottenuto in appello, in riforma della decisione di primo grado, il riconoscimento di un risarcimento del danno pari a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto per l’indebita reiterazione di contratti a tempo determinato oltre il limite di 36 mesi nel corso degli anni. Il Ministero ha proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., nonché dell’art. 1 L. 186/2003. Sosteneva che il regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica, in particolare la previsione di una quota del 30% da coprire con contratti annuali e la dipendenza del fabbisogno da plurime variabili, giustificassero la reiterazione dei contratti a termine e rendessero non sovrapponibili tali rapporti a quelli dei docenti curriculari. Contestava inoltre che il giudice di merito avesse accolto la domanda risarcitoria senza adeguata allegazione e prova degli elementi necessari a dimostrare l’illegittimità dell’operato ministeriale.

La decisione

La Corte ha ritenuto che la sentenza d’appello fosse conforme ai principi già affermati dalla giurisprudenza di legittimità, anche alla luce della sentenza della CGUE 13 gennaio 2022, C-282/19. Ha quindi escluso che il ricorso introducesse argomenti nuovi rispetto a quelli già disattesi in precedenti decisioni. In applicazione di tali principi, ha confermato che nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica la reiterazione abusiva dei contratti a termine oltre le tre annualità scolastiche, senza concorso triennale, integra abuso e dà diritto al risarcimento del danno euro-unitario, con parametri analoghi a quelli dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010 poi confluiti nell’art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015, oltre all’eventuale maggior danno se provato. Ha inoltre ribadito che, quando si contesti l’abuso per reiterazione dei contratti, spetta al Ministero provare la legittimità della causale nei casi di assunzione infrannuale. Il ricorso è stato pertanto rigettato; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del Ministero. La Corte ha anche escluso l’applicazione dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002 nei confronti dell’Amministrazione dello Stato, richiamando il meccanismo della prenotazione a debito.

Norme richiamate

  • art. 2697 c.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; la Corte non ravvisa la violazione prospettata e conferma il criterio già affermato in tema di onere della prova della legittimità della causale nei contratti infrannuali.

  • art. 115 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente come norma asseritamente violata; il motivo è respinto perché non introduce censure idonee a superare l’orientamento consolidato.

  • art. 1 L. 186/2003

    È la base normativa del regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica; la Corte la interpreta nel senso che non esclude, ma anzi consente di ravvisare abuso nella reiterazione dei contratti a termine oltre i limiti indicati dalla giurisprudenza.

  • art. 32, comma 5, L. 183/2010

    È indicato come parametro per la liquidazione del danno da abuso nella reiterazione dei contratti a termine, in coerenza con il danno euro-unitario.

  • art. 28, comma 2, d.lgs. 81/2015

    Richiamato come disposizione poi subentrata all’art. 32, comma 5, L. 183/2010, quale parametro di liquidazione del danno.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    La Corte esclude la sua applicazione nei confronti delle Amministrazioni dello Stato, poiché esonerate dal materiale versamento del contributo tramite prenotazione a debito.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    Richiamato per trascrivere i principi già espressi nelle precedenti decisioni di legittimità.

Massime di principio

  • Nel regime speciale di assunzione dei docenti di religione cattolica nella scuola pubblica, la reiterazione di contratti a tempo determinato per un periodo superiore a tre annualità scolastiche, in assenza di concorso triennale, integra abuso della contrattazione a termine.
  • L’utilizzazione discontinua del docente in alcune annualità, per ragioni di eccedenza rispetto al fabbisogno, integra abuso solo se determina comunque una durata complessiva dei rapporti a termine superiore a tre annualità.
  • In caso di contestazione risarcitoria per abuso nella reiterazione di contratti a termine, spetta all’amministrazione dimostrare la legittimità della causale delle assunzioni infrannuali, la quale, se provata, esclude tali periodi dal computo dell’abuso.
  • L’abuso nella reiterazione dei contratti a termine comporta il diritto del lavoratore al risarcimento del danno euro-unitario, liquidabile secondo i parametri dell’art. 32, comma 5, L. 183/2010, senza conversione automatica del rapporto in tempo indeterminato.
  • La conformità a un regime speciale di assunzione non esonera l’amministrazione dall’onere di dimostrare, nel caso concreto, la legittimità dell’utilizzo reiterato del termine quando il lavoratore deduca l’abuso.

Come è indicizzato

MaterieLavoro a termineRicorso per cassazione
RamiLavoroProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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