Cassazione Civile, Ordinanza n. 11181/2024 del 26/04/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia riguarda un avviso di liquidazione con cui l'amministrazione finanziaria ha richiesto l'imposta di registro in misura fissa su un decreto ingiuntivo emesso dal Giudice di Pace e sull'atto ivi enunciato, indicato come contratto di fornitura tra la società e un cliente, base del credito azionato. La società ha impugnato l'avviso sostenendo: omissione di pronuncia della CTR sulla nullità dell'atto per difetto di motivazione; motivazione della sentenza di merito insufficiente o apparente; violazione dell'obbligo di allegazione degli atti tassati; errata applicazione delle norme sull'imposta di registro e sul rapporto IVA/registro; difetto di prova dell'esistenza dell'atto enunciato. L'Agenzia ha resistito sostenendo anche l'inammissibilità per difetto di autosufficienza e comunque l'infondatezza nel merito.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha escluso l'omessa pronuncia perché la CTR aveva comunque affrontato e respinto la censura sul difetto di motivazione dell'avviso, rilevando che il decreto ingiuntivo era stato richiesto dalla stessa società e quindi la fattispecie era ad essa ben nota. Ha ritenuto inammissibile/infondata la censura sulla motivazione della sentenza, poiché il vizio deducibile in cassazione è ormai limitato alla sola mancanza del minimo costituzionale e la motivazione del giudice di merito era chiara e completa. Ha respinto anche la doglianza sulla mancata allegazione degli atti, osservando che per gli atti giudiziari è sufficiente l'indicazione del numero e della data del provvedimento quando il contribuente lo conosce o lo ha richiesto, e che nel caso concreto l'imposta era stata applicata in misura fissa sia al decreto sia all'atto enunciato. Ha infine ritenuto generico l'ultimo motivo sulla prova dell'atto enunciato e ha affermato che la valutazione sull'esistenza del contratto richiamato è apprezzamento di merito non sindacabile in cassazione. La società è stata condannata alle spese e al raddoppio del contributo unificato.
Norme richiamate
art. 112 c.p.c.
richiamato come parametro del dedotto vizio di omessa pronuncia, ma la Corte lo esclude perché la sentenza di merito aveva effettivamente esaminato la censura.
art. 36 d.lgs. 546/1992
richiamato in relazione al contenuto della decisione tributaria; la Corte ritiene che la motivazione della CTR sia sufficiente.
art. 132 c.p.c.
richiamato per il vizio di motivazione; la Corte ribadisce che il sindacato di legittimità è limitato al minimo costituzionale.
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato come vizio processuale per omessa pronuncia e motivazione apparente, ma non accolto.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
richiamato per le censure di violazione di legge sulle norme tributarie e probatorie, tutte respinte.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
la Corte ribadisce che, dopo la riforma del 2012, non sono più deducibili insufficienza o contraddittorietà della motivazione, salvo il vizio di mancanza del minimo costituzionale.
art. 111, comma 6, Cost.
indicato come parametro del minimo costituzionale della motivazione, violato solo se la motivazione è mancante, apparente, perplessa o incomprensibile.
art. 7 l. 212/2000
invocato contro l'avviso di liquidazione per mancata allegazione degli atti; la Corte ritiene sufficiente la conoscibilità del decreto ingiuntivo richiesto dalla stessa contribuente.
art. 52, comma 2-bis, d.P.R. 131/1986
richiamato tra le norme asseritamente violate, ma la Corte esclude la violazione in concreto.
art. 22 d.P.R. 131/1986
richiamato in tema di tassazione dell'atto enunciato nel decreto ingiuntivo; non risulta violato.
art. 40 d.P.R. 131/1986
richiamato per l'asserita alternatività tra IVA e imposta di registro; la Corte esclude la violazione perché l'imposta è stata applicata in misura fissa.
art. 115 c.p.c.
richiamato per asserita violazione del principio di disponibilità delle prove; la Corte osserva che la censura tende a rivalutare il merito.
art. 2697 c.c.
richiamato per lamentato difetto di prova dell'atto enunciato; la Corte afferma che il ricorrente mira in realtà a contestare l'apprezzamento di merito.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
richiamato per dare atto dei presupposti del raddoppio del contributo unificato a carico della ricorrente.
art. 1, comma 17, l. 228/2012
richiamato quale fonte dell'inserimento del comma 1-quater dell'art. 13 d.P.R. 115/2002.
Massime di principio
- In tema di ricorso per cassazione, la denuncia del vizio di motivazione è oggi ammissibile solo nei casi di mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile o incomprensibilità della motivazione, non più per insufficienza o contraddittorietà.
- Non sussiste omessa pronuncia quando il giudice di merito, anche sinteticamente, abbia comunque esaminato e respinto la censura proposta dalla parte.
- In materia di imposta di registro su atti giudiziari, l'avviso di liquidazione è sufficientemente motivato se consente l'individuazione del provvedimento tassato mediante dati identificativi essenziali, specie quando il contribuente abbia richiesto o conosca già l'atto.
- L'obbligo di allegazione degli atti richiamati nell'avviso è escluso quando quegli atti siano già noti o agevolmente conoscibili dal contribuente senza attività di ricerca complessa.
- Le doglianze che si risolvono nella contestazione dell'apprezzamento delle prove o dell'accertamento di fatto compiuto dal giudice di merito sono inammissibili in cassazione, salvo vizi motivazionali nei limiti consentiti dal vigente art. 360 c.p.c.
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