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Cassazione Civile, Ordinanza n. 32793/2024 del 16/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (lavoratore)

La controversia

La controversia nasce dalla domanda di un lavoratore che aveva convenuto in giudizio l’azienda utilizzatrice e la società somministratrice, chiedendo di accertare la nullità o illegittimità di una serie di contratti di somministrazione intercorsi dal 2007 al 2014 e di ottenere, come conseguenza, la costituzione di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato con l’utilizzatrice o, in subordine, con la somministratrice, oltre alle differenze retributive. In appello la domanda è stata accolta in parte con riferimento ai contratti del 7 gennaio 2013 e del 5 giugno 2013, con dichiarazione di nullità del termine e riconoscimento del rapporto a tempo indeterminato, reintegra e risarcimento del danno. L’azienda ha proposto ricorso per cassazione con sette motivi: i primi due relativi a asserita nullità della sentenza d’appello per difetto di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e per motivazione non coerente con i motivi di gravame; il terzo e il quinto centrati sulla violazione delle regole di valutazione della prova e del principio di non contestazione; il quarto sulla pretesa inammissibilità dell’appello per difetto di specificità; il sesto e il settimo sulla natura giuridica dell’azienda speciale e sull’impossibilità di convertire il rapporto in tempo indeterminato per la sua natura pubblicistica e per i vincoli normativi in tema di assunzioni. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi, terzi, quarti e quinti motivi, e infondati il sesto e il settimo, confermando che l’azienda speciale, nella disciplina concreta richiamata e nella sua attività negoziale ordinaria, è qualificabile come ente pubblico economico e non è sottratta alla disciplina di diritto comune applicabile alla somministrazione illegittima; per tale ragione ha rigettato integralmente il ricorso.

La decisione

La Corte ha rigettato integralmente il ricorso dell’azienda speciale. Ha ritenuto inammissibili le censure sulla pretesa nullità della sentenza d’appello e sulla dedotta violazione delle regole processuali di valutazione delle prove, osservando che la corte territoriale aveva effettivamente esaminato le questioni devolute e che le doglianze miravano in realtà a contestare la valutazione di merito. Ha inoltre respinto il motivo relativo alla natura dell’azienda, affermando che l’azienda speciale regionale, alla luce della propria legge istitutiva e dell’assetto organizzativo e funzionale, è un ente pubblico economico; ne consegue l’applicazione dell’art. 27, comma 1, del d.lgs. n. 276 del 2003, che consente al lavoratore di chiedere in giudizio la costituzione del rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore quando la somministrazione avvenga fuori dei limiti e delle condizioni di legge. La Corte ha quindi confermato la sentenza d’appello nella parte in cui aveva dichiarato la nullità del termine apposto ai contratti del 2013, accertato il rapporto subordinato a tempo indeterminato, ordinato la riammissione in servizio e disposto il risarcimento del danno. Sono state poste a carico della ricorrente le spese di lite e l’ulteriore contributo unificato, se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 132, n. 4, c.p.c.

    La censura di nullità della sentenza per difetto di motivazione è stata ritenuta infondata perché la motivazione della sentenza d’appello era coerente e non meramente apparente, nonostante un errore materiale nell’indicazione del motivo esaminato.

  • art. 111 Cost.

    Richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. per contestare la motivazione della sentenza d’appello; la Corte ha escluso la nullità della decisione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ha escluso il vizio di ultrapetizione o omissione di pronuncia, rilevando che le questioni erano state effettivamente devolute al giudice d’appello e decise, anche se con un errore materiale nella numerazione dei motivi.

  • art. 115 c.p.c.

    La doglianza è stata dichiarata inammissibile perché, in cassazione, non può essere denunciata come violazione dell’art. 115 una mera contestazione della valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito.

  • art. 116 c.p.c.

    Richiamato dalla Corte come parametro, insieme all’art. 115 c.p.c., per affermare che il sindacato di legittimità non consente di rimettere in discussione il prudente apprezzamento delle prove da parte del giudice di merito, salvo l’uso di prove non dedotte o di prove legali mal valutate.

  • art. 342 c.p.c.

    La contestazione sull’inammissibilità dell’appello è stata ritenuta infondata poiché l’impugnazione conteneva censure sufficientemente specifiche e investiva le ragioni poste a base della decisione di primo grado.

  • art. 27, comma 1, d.lgs. n. 276 del 2003

    Norma applicata come base del riconoscimento del diritto del lavoratore alla costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell’utilizzatore quando la somministrazione sia avvenuta al di fuori dei limiti di legge.

  • art. 20 d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato nel principio finale come disposizione che delimita i limiti e le condizioni legali della somministrazione di lavoro.

  • art. 21, comma 1, lettere a), b), c), d) ed e), d.lgs. n. 276 del 2003

    Richiamato nel principio finale quale insieme delle condizioni la cui violazione consente al lavoratore di chiedere la costituzione del rapporto con l’utilizzatore.

  • art. 414 c.p.c.

    Indicato come rito mediante il quale il lavoratore può proporre il ricorso per ottenere la costituzione del rapporto di lavoro con effetto dall’inizio della somministrazione.

  • art. 91 c.p.c.

    Applicato per la regolazione delle spese di lite secondo il principio di soccombenza.

  • d.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater

    Richiamato ai fini dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, se dovuto.

  • art. 1 delle disposizioni sulla legge in generale

    Richiamato nel settimo motivo; la censura è stata respinta per le stesse ragioni già poste a base del rigetto del sesto motivo.

  • art. 18, comma 2 bis, d.l. n. 112 del 2008

    La Corte ha chiarito che la disposizione, nella sua formulazione applicabile ratione temporis, non era idonea a escludere la natura di ente pubblico economico dell’azienda speciale nel caso concreto e, in ogni caso, non era applicabile automaticamente senza prova dei presupposti richiesti.

  • art. 18, comma 2, d.l. n. 112 del 2008

    Richiamato nel quadro delle regole sul reclutamento del personale delle società a partecipazione pubblica, ma ritenuto non direttamente pertinente all’azienda speciale in esame.

  • art. 35 d.lgs. n. 165 del 2001

    Citato come parametro nelle ipotesi di reclutamento di personale nelle società a partecipazione pubblica; la Corte ha però distinto tali fattispecie dall’azienda speciale oggetto della causa.

  • art. 36, comma 5, d.lgs. n. 165 del 2001

    Richiamato dalla ricorrente nel complesso delle norme invocate contro la costituzione del rapporto; la Corte non lo ha ritenuto ostativo nel caso concreto.

  • art. 3 della legge Regione Molise n. 10 del 2010

    Richiamato dalla ricorrente come normativa sui controlli e sull’assetto organizzativo; la Corte ha ritenuto che non mutasse la natura imprenditoriale ed economica dell’azienda.

  • art. 7 della legge Regione Molise n. 16 del 2010

    Considerato dalla Corte come disposizione di razionalizzazione e uniformità procedurale, priva di idoneità a escludere la natura di ente pubblico economico.

  • art. 3 della legge Regione Molise n. 2 del 2012

    Richiamato insieme alla relativa tabella A1 sugli obiettivi di finanza pubblica regionale, ma non ritenuto decisivo ai fini della qualificazione dell’ente.

  • art. 4 del d.l. n. 95 del 2012

    Inserito nel complesso delle norme invocate dalla ricorrente sui vincoli di spesa; la Corte non lo ha considerato dirimente.

  • art. 3, comma 26, d.lgs. n. 163 del 2006

    Richiamato in tema di organismi di diritto pubblico; la Corte ha osservato che il richiamo era generico e non idoneo a sovvertire la qualificazione dell’azienda speciale.

  • art. 97 Cost.

    Invocato dalla ricorrente in relazione ai vincoli pubblicistici e al reclutamento del personale; la Corte ha escluso che imponesse, nel caso concreto, di negare la conversione del rapporto.

  • art. 19 del d.l. n. 78 del 2009

    Richiamato tra le norme sui limiti assunzionali; la Corte ha ritenuto che non incidesse direttamente sull’azienda speciale in esame.

  • art. 25, comma 2, del d.l. n. 1 del 2012

    Invocato dalla ricorrente tra le norme sui vincoli alle assunzioni; la Corte lo ha ritenuto non decisivo.

  • art. 4, comma 12 bis, della legge n. 89 del 2014

    Richiamato come disposizione che estende limiti assunzionali anche ad aziende speciali, ma la Corte ha evidenziato che non era applicabile ratione temporis al rapporto del 2013.

  • legge Regione Molise n. 37 del 1999

    Interpretata come legge istitutiva che qualifica espressamente l’ente come azienda speciale dotata di personalità giuridica, autonomia imprenditoriale e autonomia statutaria, quindi come ente pubblico economico.

Massime di principio

  • Quando la sentenza di appello ha comunque affrontato le questioni devolute, un errore materiale nella numerazione dei motivi o nella loro etichettatura non determina di per sé nullità della decisione, se motivazione e dispositivo restano logicamente coerenti.
  • In cassazione, la violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. non può essere utilizzata per contestare la mera valutazione delle prove compiuta dal giudice di merito; occorre dedurre l’uso di prove non introdotte dalle parti, la disapplicazione di prove legali o la considerazione come prove legali di elementi soggetti a libero apprezzamento.
  • L’eccezione di inammissibilità dell’appello per difetto di specificità è infondata quando l’atto di gravame consente di individuare le rationes decidendi censurate e le questioni effettivamente devolute al giudice di secondo grado.
  • Un’azienda speciale che operi con criteri di efficienza, efficacia ed economicità, con autonomia organizzativa e patrimoniale e con attività imprenditoriale in senso proprio, può essere qualificata, ai fini della disciplina negoziale ordinaria, come ente pubblico economico.
  • La qualificazione pubblicistica dell’ente e la presenza di controlli dell’ente territoriale di riferimento non escludono, di per sé, l’applicazione della disciplina civilistica e lavoristica ordinaria quando l’ente agisca sul mercato in regime imprenditoriale.
  • Le limitazioni pubblicistiche alle assunzioni non operano in modo automatico su ogni ente a partecipazione pubblica o azienda speciale: occorre verificare la specifica base normativa applicabile e i presupposti fattuali richiesti dalla disciplina invocata.
  • In presenza di somministrazione di lavoro illegittima, il lavoratore può chiedere giudizialmente la costituzione del rapporto alle dipendenze dell’utilizzatore, con effetti dall’inizio della somministrazione, quando l’utilizzatore rientri nell’ambito soggettivo della disciplina applicabile e non vi siano ostacoli normativi specifici e provati.

Come è indicizzato

MaterieAppalto e somministrazioneImpugnazioniProve
RamiLavoroProcesso civileContratti
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaNullitàGiudicato

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