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Cassazione Civile, Ordinanza n. 25592/2023 del 01/09/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ente sanitario)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo ottenuto da una società di factoring per il pagamento di fatture relative a prestazioni di ricovero e degenza rese da una casa di cura privata in favore di una ASL nei mesi di marzo, maggio, giugno e luglio 2006; il credito era stato ceduto alla società ricorrente. La ASL propose opposizione deducendo il proprio difetto di legittimazione passiva e sostenendo che il soggetto tenuto al pagamento fosse la Regione Abruzzo, tramite l’Ufficio Unico Acquisti, e coinvolse in causa la Regione e la società finanziaria regionale. Il Tribunale accolse l’opposizione, ritenendo inammissibile l’allegazione di un diverso contratto, insussistente la prova dell’accreditamento necessario per chiamare in causa Regione e FIRA, e non rinnovato alla scadenza il contratto del 1999; la Corte d’appello confermò. In cassazione la società di factoring dedusse: 1) violazione degli artt. 645 e 2697 c.c. e vizio motivazionale per avere la Corte d’appello impedito la valutazione della documentazione depositata in opposizione e per avere ritenuto vincolante quanto prodotto in sede monitoria; 2) violazione di plurime norme processuali e sostanziali per avere escluso la legittimazione passiva di FIRA e della Regione, che secondo la ricorrente derivava dall’accreditamento della struttura, dai contratti e dalla normativa di settore; 3) violazione degli artt. 1, 2 e 5 d.lgs. 231/2002 per avere negato l’applicabilità degli interessi moratori da transazioni commerciali.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto che tutti e tre i motivi, esaminati congiuntamente, mirassero in realtà a una nuova valutazione dei fatti, delle prove e dell’atto di appello, attività riservata al giudice di merito e non consentita in sede di legittimità. Inoltre, ha evidenziato che, trattandosi di doppia conforme, non era proponibile un vizio di cui all’art. 360, n. 5, c.p.c. Ha quindi confermato la decisione della Corte d’appello che aveva giudicato inammissibile il motivo di gravame per mancata contestazione della ratio decidendi della sentenza di primo grado, fondata sia sulla tardività dell’allegazione del contratto del 2005 sia sulla mancanza del perfezionamento del regime di accreditamento, presupposto per pretendere il pagamento dalla Regione e dalla finanziaria regionale. Le spese sono state poste a carico della ricorrente in favore di tutte le resistenti, con ulteriore contributo unificato se dovuto.

Norme richiamate

  • art. 645 c.p.c.

    Richiamato dal ricorrente per contestare la valutazione delle prove nell'opposizione a decreto ingiuntivo; la Corte non accoglie la censura perché in cassazione non è consentita una nuova valutazione del merito.

  • art. 2697 c.c.

    Invocato sul riparto dell'onere della prova; la Corte ritiene comunque inammissibile la richiesta di rivalutazione delle risultanze istruttorie.

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    Il vizio non è deducibile quando vi sia doppia conforme nei gradi di merito.

  • art. 100 c.p.c.

    Richiamato nel secondo motivo; la Corte non affronta il merito della questione per l'inammissibilità del ricorso.

  • art. 12 preleggi

    Richiamato nel secondo motivo in combinazione con norme sostanziali e di settore; la censura è dichiarata inammissibile.

  • art. 1360 c.c.

    Richiamato nel secondo motivo per la disciplina degli effetti della scadenza del contratto; la Corte richiama la ratio della sentenza di merito sul mancato rinnovo del contratto originario.

  • art. 1, comma 10, D.L. n. 324/1993, conv. in L. n. 423/1993

    Richiamato a sostegno della pretesa legittimazione passiva della Regione/FIRA; la censura è ritenuta inammissibile.

  • art. 13 D.Lgs. n. 502/1992

    Richiamato per sostenere la disciplina del pagamento delle prestazioni sanitarie e dell'accreditamento; la Corte conferma che, senza accreditamento perfezionato, la pretesa verso Regione/FIRA non è fondata.

  • art. 1, comma 180, L. n. 311/2004

    Richiamato nel secondo motivo quale base normativa del sistema di accreditamento; la Corte non entra nel merito per l'inammissibilità.

  • art. 1, 2 e 5 D.Lgs. n. 231/2002

    Richiamati per chiedere gli interessi moratori da transazioni commerciali; la Corte reputa la relativa censura inammissibile, perché presupponeva un rapporto contrattuale valido non riconosciuto dai giudici di merito.

  • art. 342 c.p.c.

    La Corte d'appello ha dichiarato inammissibile il motivo di appello perché non confrontato con la complessa ratio decidendi di primo grado.

  • art. 6 L. n. 537/1993

    Richiamato dalla sentenza di merito come base del rilievo che il contratto del 1999 non poteva considerarsi rinnovato o prorogato senza disdetta del termine.

  • art. 8 quinquies D.Lgs. n. 502/1992

    Indicato come norma che regola l'iter per il perfezionamento del regime di accreditamento; in difetto di tale perfezionamento non è configurabile la pretesa verso Regione e finanziaria regionale.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    Applicato per dare atto dei presupposti dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a carico della ricorrente.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002

    Richiamato in relazione all'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di inammissibilità.

Massime di principio

  • In sede di legittimità non è consentito sollecitare una nuova valutazione del materiale istruttorio o dell'atto di appello, poiché la selezione e valutazione delle prove appartiene al giudice di merito.
  • Quando ricorre la "doppia conforme", il vizio motivazionale ex art. 360, n. 5, c.p.c. non può essere utilmente dedotto per contestare l'accertamento di fatto compiuto nei gradi di merito.
  • L'appello è inammissibile se non si confronta in modo specifico con la ratio decidendi della sentenza di primo grado e si limita a riproporre tesi fattuali o giuridiche già disattese.
  • Nei rapporti relativi al pagamento di prestazioni sanitarie rese da strutture private, la pretesa verso soggetti diversi dall'ente che ha ricevuto la prestazione richiede la verifica del corretto perfezionamento del regime di accreditamento previsto dalla normativa di settore.
  • La domanda di interessi moratori da transazioni commerciali presuppone un rapporto rientrante nell'ambito applicativo della disciplina invocata; se i giudici di merito escludono il titolo contrattuale o il corretto inquadramento del rapporto, la relativa censura non può essere accolta.
  • In presenza di una valida pronuncia di inammissibilità del ricorso, le spese seguono la soccombenza e può essere disposto l'ulteriore contributo unificato ove ricorrano i presupposti di legge.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniInadempimentoIntermediazione finanziaria
RamiProcesso civileBancario e finanziarioResponsabilità civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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