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Cassazione Civile, Ordinanza n. 27773/2021 del 12/10/2021

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La lite riguarda un avviso di accertamento relativo a IVA, IRES e IRAP per l'anno d'imposta 2007. In primo grado il ricorso della contribuente era stato accolto perché ritenuta maturata la decadenza dell'Ufficio dal potere di accertamento, mancando la dimostrazione dei presupposti per il raddoppio dei termini. La CTR aveva confermato il superamento del termine ordinario, ritenendo insufficiente il generico richiamo a una frode fiscale e affermando che l'amministrazione avrebbe dovuto indicare con chiarezza e dimostrare, almeno in astratto, tutti i requisiti di una condotta penalmente punibile. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con due motivi: (1) violazione degli artt. 43 d.P.R. 600/1973 e 57 d.P.R. 633/1972, sostenendo che per il raddoppio dei termini non è necessaria l'effettiva denuncia penale, essendo sufficiente l'obbligo di denuncia; (2) violazione dell'art. 43 d.P.R. 600/1973, deducendo che non è necessario indicare la specifica fattispecie di reato emersa in verifica, essendo sufficiente l'allegazione di fatti riconducibili a una frode ai danni dell'Erario. La contribuente ha resistito con controricorso.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il primo motivo perché diretto contro un argomento svolto ad abundantiam dalla sentenza d'appello, dunque privo di autonoma efficacia decisoria. Ha invece ritenuto fondato il secondo motivo, affermando che, ai fini del raddoppio dei termini di accertamento nei testi applicabili ratione temporis, è sufficiente l'obbligo di denuncia penale ex art. 331 c.p.p. per uno dei reati del d.lgs. 74/2000 e non occorre la specifica indicazione/accertamento della fattispecie penale nei termini richiesti dalla CTR. La Corte ha richiamato anche il principio secondo cui può giustificare l'anticipazione dell'atto impositivo l'allegazione specifica della partecipazione del contribuente a una frode fiscale. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla CTR del Lazio in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    norma di legittimità invocata per denunciare violazione di legge da parte della sentenza impugnata

  • art. 43 d.P.R. n. 600/1973

    nei testi applicabili ratione temporis, consente il raddoppio dei termini di accertamento in presenza dell'obbligo di denuncia penale per reati tributari, senza richiedere la prova dell'effettiva presentazione della denuncia

  • art. 56 d.P.R. n. 633/1972

    richiamato con l'art. 43 d.P.R. 600/1973 quale base normativa del raddoppio dei termini anche in materia IVA

  • art. 37 del D.L. n. 223/2006

    disposizione modificativa del regime dei termini di accertamento richiamata dal ricorrente

  • art. 331 c.p.p.

    il raddoppio presuppone l'obbligo di denuncia penale per uno dei reati previsti dal d.lgs. n. 74/2000

  • d.lgs. n. 74/2000

    riferimento ai reati tributari la cui astratta configurabilità rileva ai fini dell'obbligo di denuncia

  • L. n. 212/2000, art. 12

    termine dilatorio di 60 giorni

    richiamato per affermare che l'apertura di un procedimento penale nei confronti del contribuente può giustificare l'anticipazione della notifica dell'atto impositivo

  • Corte cost. n. 247/2011

    ha chiarito che per il raddoppio dei termini non occorre la presentazione effettiva della denuncia penale

  • Cass. n. 13481/2020

    richiamata a sostegno del principio sul raddoppio dei termini senza prova della comunicazione della notitia criminis entro il termine ordinario

  • Cass. n. 17586/2019

    richiamata a sostegno del principio sul raddoppio dei termini senza prova della comunicazione della notitia criminis entro il termine ordinario

  • Cass. n. 11171/2016

    richiamata a sostegno del principio sul raddoppio dei termini senza prova della comunicazione della notitia criminis entro il termine ordinario

  • Cass. n. 8755/2018

    richiamata per il principio di inammissibilità del motivo diretto contro una ratio non decisoria ma un argomento ad abundantiam

  • Cass. n. 9585/2021

    richiamata per il principio secondo cui è sufficiente l'allegazione specifica della partecipazione del contribuente a una frode ai danni dell'Erario

  • Cass. n. 26650/2020

    richiamata per il principio sull'anticipazione della notifica in presenza di allegazione specifica di frode

  • Cass. n. 1289/2020

    richiamata per il principio sull'anticipazione della notifica in presenza di allegazione specifica di frode

  • Cass. n. 21815/2018

    richiamata per il principio sull'anticipazione della notifica in presenza di allegazione specifica di frode

  • Cass. n. 17211/2018

    richiamata per il principio sull'anticipazione della notifica in presenza di allegazione specifica di frode

  • Cass. n. 14287/2014

    richiamata per il principio sull'anticipazione della notifica in presenza di allegazione specifica di frode

  • Cass. n. 2587/2014

    richiamata per il principio sull'anticipazione della notifica in presenza di allegazione specifica di frode

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità è inammissibile censurare un'affermazione della sentenza di merito che abbia natura meramente incidentale o svolta ad abundantiam, quando non costituisca ratio decidendi e non produca effetti sul dispositivo.
  • Ai fini del raddoppio dei termini di accertamento tributario previsto dalla normativa ratione temporis applicabile, è sufficiente l'obbligo di presentare denuncia penale per uno dei reati tributari previsti dal d.lgs. n. 74/2000; non è necessaria la prova dell'effettiva presentazione della denuncia.
  • L'amministrazione finanziaria non deve necessariamente individuare in modo definitivo e giudizialmente accertato la specifica fattispecie penale, essendo sufficiente che emergano e siano allegati fatti riconducibili, in astratto, a una frode fiscale ai danni dell'Erario.
  • Il giudice tributario non può sostituirsi al giudice penale nelle valutazioni sulla sussistenza del reato: ai fini fiscali rileva l'esistenza di elementi fattuali idonei a fondare l'obbligo di denuncia e, nei casi pertinenti, a giustificare l'anticipazione dell'azione accertativa.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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