Cassazione Civile, Ordinanza n. 37925/2022 del 28/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)
La controversia
La controversia origina da un avviso di accertamento relativo all’anno d’imposta 1990, con cui l’Ufficio aveva ricostruito l’imponibile ai sensi dell’art. 39 d.P.R. n. 600/1973 sulla base di documentazione extracontabile e di costi ritenuti indeducibili. Il contribuente aveva ottenuto l’accoglimento del ricorso in primo grado. In appello, la commissione tributaria regionale aveva dichiarato l’impugnazione dell’Agenzia inammissibile per tardività, ritenendo scaduto il termine lungo ex art. 327 c.p.c. il 2.4.2012 e considerando tardiva la notifica dell’appello del 27.3.2013. L’Agenzia ha quindi proposto ricorso per cassazione deducendo violazione e falsa applicazione degli artt. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, 16 l. n. 289/2002 e 327 c.p.c., sostenendo che la CTR non aveva computato, ai fini della decorrenza del termine per impugnare, la sospensione straordinaria prevista per le liti fiscali definibili, dal 6 luglio 2011 al 30 giugno 2012.
La decisione
La Corte ha ritenuto fondato l’unico motivo del ricorso. Ha affermato che, per la lite in questione, il termine lungo di cui all’art. 327 c.p.c. doveva essere prorogato per effetto della sospensione straordinaria ex art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, applicabile alle controversie fiscali di valore non superiore a 20.000 euro pendenti alla data del 1° maggio 2011. Ha precisato che il periodo di sospensione feriale già ricompreso in tale arco eccezionale resta assorbito e non si cumula, ma che alla cessazione della sospensione straordinaria va applicata l’ulteriore sospensione feriale del 2012, perché successiva e compresa nel termine prorogato. Ne è derivato che il termine per impugnare scadeva il 27 marzo 2013 e che l’appello notificato il 27 marzo 2013 era tempestivo. La sentenza della CTR è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Puglia, sezione staccata di Taranto, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011
"le liti fiscali che possono essere definite ai sensi del presente comma sono sospese fino al 30 giugno 2012. Per le stesse sono altresì sospesi, sino al 30 giugno 2012 i termini per la proposizione di ricorsi, appelli, controdeduzioni, ricorsi per cassazione, controricorsi e ricorsi in riassunzione, compresi i termini per la costituzione in giudizio"
La sospensione straordinaria si applica alle liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro in cui è parte l’Agenzia delle entrate, pendenti al 1° maggio 2011, e sospende anche i termini per impugnare; il periodo va computato ai fini della proroga del termine lungo ex art. 327 c.p.c.
Richiamato nel motivo di ricorso come norma di raffronto in tema di definizione agevolata delle liti fiscali.
Il termine lungo per impugnare va computato secondo il sistema ex nominatione dierum; se interviene una sospensione legale, il termine viene prorogato per il numero dei giorni di sospensione applicabili.
Viene richiamato per il computo dei termini processuali e per l’irrilevanza, nel caso specifico, del cumulo del periodo feriale già assorbito dalla sospensione straordinaria.
Concorre a fondare il criterio di computo del termine a mesi o ad anno secondo il sistema ex nominatione dierum.
Richiamato dalla Corte nel quadro del computo del termine lungo a mesi o ad anno secondo il criterio della corrispondenza del giorno.
Serve a individuare la data di entrata in vigore del decreto, e quindi il dies a quo della sospensione straordinaria (6 luglio 2011).
art. 1, comma 1, l. n. 742/1969
Disciplina la sospensione feriale dei termini processuali, applicabile solo per il periodo non assorbito dalla sospensione straordinaria.
È la base normativa dell’accertamento induttivo dell’imponibile richiamato nei fatti di causa.
art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.
Costituisce il vizio denunciato in cassazione per violazione e falsa applicazione di legge.
Massime di principio
- Nelle liti fiscali rientranti nell’ambito applicativo dell’art. 39, comma 12, d.l. n. 98/2011, la sospensione straordinaria dei termini processuali si applica anche al termine lungo per impugnare previsto dall’art. 327 c.p.c..
- Il periodo di sospensione feriale compreso interamente nella sospensione straordinaria resta assorbito e non si cumula ulteriormente, salvo che residui un successivo periodo feriale ricadente nel termine prorogato dopo la cessazione della sospensione straordinaria.
- Nel computo dei termini a mese o ad anno si applica il criterio ex nominatione dierum: il termine scade nel giorno corrispondente a quello iniziale, e in presenza di sospensioni legali la scadenza va posticipata del numero di giorni di sospensione effettivamente rilevanti.
- Ai fini della definizione del valore e dell’ambito di applicazione della sospensione straordinaria, la lite va valutata secondo i parametri autonomamente fissati dalla norma speciale, senza introdurre limitazioni non previste dal testo legislativo.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37847/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37849/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37853/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37854/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37855/2022 del 28/12/2022
- ordinanza_civile · 28 dic 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 37856/2022 del 28/12/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →