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Cassazione Civile, Ordinanza n. 11443/2023 del 02/05/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

I contribuenti avevano impugnato avvisi di accertamento ICI relativi agli anni 2007-2011 notificati dal Comune per omessa presentazione della dichiarazione e omesso pagamento dell’imposta su terreni edificabili, sulla base di una rettifica del valore venale al metro quadro ritenuto dall’ente superiore a quello dichiarato in precedenza. In primo grado i ricorsi erano stati accolti per asserita carenza di motivazione degli avvisi e per l’insussistenza della pretesa impositiva in ragione dei limiti edificatori delle aree. In appello il Comune aveva ottenuto la riforma della decisione, con riconoscimento della legittimità formale degli atti e congruità del valore individuato in sede di accertamento con adesione. In cassazione i ricorrenti hanno dedotto: 1) violazione delle norme sulla motivazione dell’atto impositivo, assumendo che gli avvisi fossero generici e fondati su atti non allegati; 2) violazione delle norme ICI e di quelle sulla decadenza, per avere la CTR escluso la tardività dell’accertamento per l’annualità 2007; 3) violazione delle norme sulle sanzioni, per avere ritenuto omessa la dichiarazione ICI a fronte della sola variazione del valore di mercato del terreno; 4) violazione dei criteri legali di stima del valore venale, per avere la CTR recepito il valore proposto dal Comune in adesione senza un autonomo giudizio estimativo secondo i parametri di legge.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ritenendo sufficiente la motivazione degli avvisi ICI, perché recavano gli elementi essenziali della pretesa e potevano richiamare atti generali o già conosciuti/conoscibili, non soggetti ad allegazione. Ha invece accolto il secondo e il terzo motivo, affermando che la mera variazione del valore di mercato di un’area edificabile già dichiarata non impone una nuova dichiarazione ICI, sicché non ricorreva l’ipotesi di omessa dichiarazione e, per l’annualità 2007, l’avviso notificato nel 2013 era tardivo rispetto al termine di decadenza del 31 dicembre 2012. Ha accolto anche il quarto motivo, osservando che la stima del valore imponibile delle aree fabbricabili deve essere effettuata secondo i parametri legali tassativi dell’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; la CTR non aveva compiuto un autonomo apprezzamento tecnico, ma aveva sostanzialmente recepito il valore proposto dal Comune in sede di accertamento con adesione. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Lombardia anche per le spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    è il parametro processuale invocato per denunciare violazioni di legge sostanziale e tributaria.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    richiamato come norma sulla motivazione del provvedimento amministrativo.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    la motivazione degli atti impositivi deve indicare presupposti di fatto e ragioni giuridiche in modo intellegibile.

  • art. 1, commi 161 e 162, L. n. 296/2006

    gli avvisi di accertamento dei tributi locali devono essere notificati entro il termine decadenziale di cinque anni; entro lo stesso termine vanno contestate o irrogate le sanzioni.

  • art. 5, comma 5, D.lgs. n. 504/1992

    per le aree fabbricabili il valore imponibile va determinato con riguardo ai parametri legali del valore venale in comune commercio; tali criteri sono tassativi e il giudice deve farvi riferimento in caso di autonoma stima.

  • art. 10, D.lgs. n. 504/1992

    la variazione del solo valore di mercato di un terreno edificabile già dichiarato non integra, di per sé, un obbligo di nuova dichiarazione.

  • art. 11, comma 2, D.lgs. n. 504/1992

    richiamato per escludere che, nel caso di omessa denuncia, fosse applicabile il diverso termine quinquennale evocato dal Comune.

  • art. 14, comma 1, D.lgs. n. 504/1992

    richiamato in tema di sanzioni per omessa dichiarazione/violazioni ICI.

  • art. 37, comma 53, D.L. n. 223/2006

    resta fermo l’obbligo di dichiarazione solo nei casi in cui gli elementi rilevanti non dipendano da atti per i quali sono applicabili le procedure telematiche previste dalla legge.

  • art. 1, comma 2, D.M. 12/05/2009

    il modello dichiarativo ICI va usato nei casi in cui gli elementi non siano acquisibili dai comuni tramite banca dati catastale.

  • art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c.

    richiamato in relazione all’onere di autosufficienza del ricorso, con riproduzione degli avvisi nel corpo dell’atto.

  • art. 59, lett. g), L. n. 446/1997

    attribuisce ai comuni il potere di determinare valori di riferimento delle aree fabbricabili.

  • art. 52, L. n. 446/1997

    richiamato nel contesto del potere regolamentare comunale in materia tributaria locale.

  • art. 5, comma 5, D.lgs. n. 502/1992

    citazione testuale presente nel provvedimento, ma dal contesto emerge con ogni probabilità un refuso rispetto al D.lgs. n. 504/1992; il principio applicato è quello dei parametri legali di stima del valore venale.

Massime di principio

  • In materia di ICI, la motivazione dell’avviso di accertamento è sufficiente quando consente al contribuente di individuare la pretesa nei suoi elementi essenziali e di difendersi efficacemente sull’an e sul quantum, anche mediante rinvio a delibere o atti generali conosciuti o conoscibili.
  • Gli atti generali del comune che fissano valori di riferimento per aree fabbricabili non devono essere allegati all’avviso di accertamento, se sono già legalmente conoscibili per effetto della pubblicazione.
  • La variazione del solo valore di mercato di un’area edificabile già oggetto di dichiarazione non integra, di regola, una modifica dei dati o degli elementi dichiarati tale da imporre una nuova dichiarazione ICI.
  • In tema di tributi locali, l’avviso di accertamento deve essere notificato entro il termine decadenziale previsto dalla legge; se il termine scade, l’ente perde il potere impositivo per quell’annualità.
  • Le sanzioni per omessa dichiarazione non possono essere applicate quando la contestazione riguarda soltanto una variazione di valore di mercato che non era oggetto di un obbligo dichiarativo.
  • Il valore imponibile delle aree fabbricabili deve essere determinato o sindacato secondo i parametri legali tipizzati dall’art. 5, comma 5, d.lgs. 504/1992; le delibere comunali fissano valori presuntivi e non vincolanti, superabili con prova contraria e non sostitutivi di una autonoma stima giudiziale.
  • Se il giudice ritiene inattendibile il valore comunale di stima, deve procedere a una valutazione autonoma e metodologicamente corretta, fondandola sui criteri normativi e non sul mero recepimento di valori negoziali o adesivi.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioProveImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaDecadenza

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