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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20186/2026 del 16/06/2026

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)

La controversia

La controversia nasce da due avvisi di accertamento notificati per gli anni d’imposta 2016 e 2017, con cui l’Amministrazione finanziaria ha imputato al contribuente, socio al 50% di una società a ristretta base partecipativa, una presunta distribuzione di utili "in nero" derivanti da un maggior reddito accertato in capo alla società, conseguente al disconoscimento di costi ritenuti fittizi. Il contribuente ha contestato la ripresa sostenendo di non aver ricevuto alcuna distribuzione, di essere estraneo alla gestione sociale, di non avere un tenore di vita compatibile con somme di tale entità, di non essere stato coinvolto in procedimenti penali, e ha dedotto che l’Ufficio avesse fatto indebita applicazione della presunzione di distribuzione degli utili extracontabili, invertendo l’onere della prova e violando il divieto di presunzioni di secondo grado. Con il ricorso per cassazione ha denunciato violazione di legge e motivazione apparente, lamentando in particolare l’erronea applicazione degli artt. 41 e 67 d.P.R. 600/1973, art. 45 d.P.R. 917/1986, artt. 2697 e 2727 c.c., oltre a vizi processuali ex artt. 36 d.lgs. 546/1992 e 112 c.p.c.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondato l’unico motivo di ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva già respinto i ricorsi del contribuente. Ha ribadito che, nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società legittima la presunzione di distribuzione pro quota ai soci, senza che rilevi la mancata partecipazione del socio alla gestione, salvo che egli fornisca prova positiva di una diversa destinazione degli utili o di una concreta rottura dell’affectio societatis. La Corte ha escluso che la prova liberatoria possa consistere nella mera negazione della percezione degli utili o nell’allegazione della propria estraneità alle indagini penali. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e alle somme ulteriori indicate in dispositivo.

Norme richiamate

  • art. 41 bis, d.P.R. n. 600/1973

    È richiamato come base dell’accertamento di maggior reddito in capo al socio a seguito di utili extracontabili accertati nella società.

  • art. 45 d.P.R. n. 917/1986

    È evocato nel motivo di ricorso, ma la Corte ribadisce che la disciplina della distribuzione di utili dichiarati non si applica alla ripresa fiscale conseguente all’accertamento di utili in nero.

  • art. 47 TUIR

    La Corte precisa che non opera nei casi di utili extracontabili accertati, perché riguarda gli utili dichiarati e deliberati in distribuzione.

  • art. 2697 c.c.

    Il socio non è gravato da una prova impossibile o solo negativa, ma deve fornire prova positiva della diversa destinazione degli utili o della rottura dell’affectio societatis.

  • art. 2727 c.c.

    La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili è ritenuta legittima sulla base di un ragionamento presuntivo fondato su ristretta base partecipativa e utili accertati in capo alla società.

  • art. 36, comma 2, d.lgs. n. 546/1992

    È richiamato nel motivo come parametro della denunciata motivazione apparente, ma la Corte non ravvisa il vizio.

  • art. 112 c.p.c.

    È invocato dal ricorrente nel lamentare un vizio di ultrapetizione/omessa pronuncia, ma il motivo è comunque respinto.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    È il parametro del motivo per violazione di legge dedotto dal ricorrente.

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    È il parametro del motivo per error in procedendo e motivazione apparente dedotto dal ricorrente.

  • art. 7, comma 5 bis, d.lgs. n. 546/1992

    La Corte afferma che la presunzione di distribuzione degli utili extracontabili non è mutata dopo l’introduzione di tale disposizione.

  • art. 96, comma 3, c.p.c.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della controparte.

  • art. 96, comma 4, c.p.c.

    È applicato per la condanna del ricorrente al pagamento di una somma in favore della cassa delle ammende.

  • art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115/2002

    È richiamato per il raddoppio del contributo unificato, ove dovuto.

Massime di principio

  • Nelle società a ristretta base partecipativa, l’accertamento di utili extracontabili in capo alla società consente di presumere la distribuzione pro quota degli utili ai soci, in ragione della particolare intensità dell’affectio societatis.
  • La presunzione di distribuzione degli utili extracontabili opera anche quando il maggior reddito sociale derivi dal disconoscimento di costi fittizi o inesistenti.
  • La prova contraria a carico del socio non può risolversi nella mera negazione della percezione degli utili; occorre una prova positiva della diversa destinazione degli utili stessi o di elementi che dimostrino una concreta rottura dei rapporti sociali.
  • La presunzione non richiede, per il socio non amministratore, la prova di un suo coinvolgimento gestionale attivo, essendo sufficiente la sua partecipazione alla compagine sociale in assenza di fatti che segnino la rottura dell’affectio societatis.
  • L’assenza di coinvolgimento in procedimenti penali o la mancata emersione di incrementi patrimoniali non sono, di per sé, sufficienti a vincere la presunzione, se non accompagnati dalla prova positiva della destinazione alternativa degli utili.
  • La disciplina sugli utili distribuiti ex art. 47 TUIR non si applica alla ripresa a carico del socio basata sull’accertamento di utili in nero della società.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributario
RamiTributi
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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