Cassazione Civile, Ordinanza n. 30982/2022 del 20/10/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
Un contribuente, socio al 50% di una società di capitali, aveva impugnato l'avviso di accertamento con cui l'Amministrazione aveva recuperato a tassazione, ai fini IRPEF per l'anno 2005, il reddito di partecipazione derivante dalla società, a sua volta accertata con metodo induttivo per omessa presentazione della dichiarazione. La CTP aveva rigettato i ricorsi riuniti della società e dei soci; la CTR aveva invece accolto l'appello del contribuente e annullato l'avviso, ritenendo insussistenti i presupposti dell'accertamento induttivo perché l'assenza della dichiarazione era, a suo avviso, compensata da dichiarazioni dei redditi di anni diversi, scritture contabili depositate e comunicazione IVA. L'Agenzia ha proposto ricorso per cassazione con cinque motivi: 1) violazione di norme processuali per asserita tardività dell'appello del contribuente e per ultrapetizione, poiché la cartella impugnata non sarebbe stata oggetto di ricorso in primo grado; 2) violazione dell'art. 112 c.p.c. per avere la CTR accolto l'appello su un motivo nuovo (erroneo utilizzo degli studi di settore) non dedotto in primo grado; 3) violazione delle norme sull'accertamento induttivo e delle presunzioni, assumendo che, in mancanza di dichiarazione, il reddito potesse essere ricostruito anche con presunzioni semplicissime e ulteriori indici di antieconomicità; 4) violazione delle norme sul processo tributario per non avere la CTR rideterminato l'imposta, trattandosi di giudizio di impugnazione-merito; 5) violazione della disciplina sugli utili extracontabili nelle società a ristretta base e dell'onere della prova, sostenendo la presunzione di distribuzione ai soci degli utili occultati.
La decisione
La Corte ha accolto il ricorso limitatamente alla seconda censura del primo motivo, ritenendo che dagli atti di causa non risultasse che la cartella di pagamento fosse stata impugnata in primo grado; perciò la CTR l'aveva annullata implicitamente insieme all'avviso di accertamento, pronunciando su un capo non devoluto e incorrendo in nullità. Gli ulteriori motivi sono stati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata senza rinvio, perché non occorreva alcun ulteriore giudizio di merito. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico del contribuente.
Norme richiamate
termine semestrale ratione temporis vigente
richiamato per sostenere la tardività dell'appello del contribuente
invocato per il principio della domanda e il divieto di pronuncia oltre il chiesto
invocato per dedurre ultrapetizione e per censurare l'introduzione di un motivo nuovo in appello
richiamato insieme alle preclusioni in appello
richiamato nel motivo processuale sull'appello nel processo tributario
richiamato nel motivo processuale sulle nuove eccezioni in appello
art. 39, comma 1, lett. a), d.P.R. 600/1973
invocato sulla ricostruzione del reddito in via induttiva
art. 39, comma 2, lett. d), d.P.R. 600/1973
invocato sulla ricostruzione induttiva in caso di inattendibilità delle scritture o omessa dichiarazione
art. 41, commi 1 e 2, d.P.R. 600/1973
richiamato per la potestà di accertamento in assenza di dichiarazione
art. 55, comma 1, d.P.R. 633/1972
richiamato in tema di accertamento IVA induttivo
richiamato sia sul riparto dell'onere della prova sia sulla presunzione di utili extracontabili
richiamato sulle presunzioni semplici utilizzabili dall'Ufficio
richiamato per qualificare il processo tributario come impugnazione-merito
richiamato per la decisione nel merito e la possibile rideterminazione dell'imposta
richiamato in tema di società di comodo e presunzioni sugli utili
richiamato come modifica/integrazione della disciplina precedente
Massime di principio
- Nel processo tributario, il giudice non può annullare implicitamente un atto che non risulti ritualmente impugnato in primo grado: una pronuncia resa su un capo non devoluto è nulla e va cassata.
- L'ultrapetizione si configura quando il giudice estende la decisione a un atto o a una domanda non introdotti nel thema decidendum del primo grado, con violazione del principio della corrispondenza tra chiesto e pronunciato.
- Quando un motivo di ricorso per cassazione è accolto in modo decisivo per un vizio processuale assorbente, gli ulteriori motivi restano assorbiti.
- La cassazione senza rinvio è possibile quando, eliminata la sentenza impugnata per nullità processuale, non occorrono ulteriori accertamenti di merito.
- In tema di accertamento induttivo, l'Ufficio può utilizzare presunzioni anche molto incisive in presenza di omessa dichiarazione; tuttavia, nel caso deciso, tali questioni restano assorbite se la decisione di merito è viziata da ultrapetizione.
- Il giudizio tributario ha natura di impugnazione-merito, ma tale carattere non consente al giudice di pronunciarsi su atti non ritualmente devoluti con l'originario ricorso.
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