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Cassazione Civile, Ordinanza n. 18141/2023 del 26/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)

La controversia

La contribuente aveva impugnato davanti al giudice tributario un'ingiunzione di pagamento relativa a un avviso di accertamento ICI per l'anno 2010, sostenendo di rientrare nella categoria degli imprenditori agricoli e quindi di non essere soggetta al tributo. La CTP aveva accolto il ricorso, ma la CTR, su appello del Comune, aveva riformato la decisione ritenendo che l'avviso presupposto fosse ormai definitivo perché non impugnato e che, quindi, l'ingiunzione successiva fosse censurabile solo per vizi propri. In Cassazione la ricorrente ha dedotto, con il primo motivo, la violazione delle norme sulla notifica degli atti impositivi, lamentando che l'avviso di accertamento ICI non le sarebbe stato consegnato essendo tornato al mittente per compiuta giacenza; con il secondo motivo ha invocato l'applicazione di un preteso giudicato esterno formatosi su una diversa annualità d'imposta (ICI 2009), già riconosciuto in altro giudizio, per sostenere che la propria qualificazione di imprenditrice agricola fosse coperta da giudicato anche per il 2010.

La decisione

La Corte ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondato il primo motivo perché la notifica dell'avviso di accertamento era stata regolarmente eseguita a mezzo posta e si era perfezionata per compiuta giacenza, con rilevanza della data di spedizione ai fini del rispetto del termine decadenziale dell'ente impositore; la contribuente non aveva provato alcuna irregolarità del procedimento notificatorio. Ha inoltre confermato che, non essendo stato impugnato l'atto presupposto, i vizi ad esso relativi non potevano essere fatti valere contro l'ingiunzione di pagamento, impugnabile solo per vizi propri. Ha giudicato infondato anche il secondo motivo, escludendo l'efficacia del giudicato esterno sull'annualità 2009 rispetto al diverso periodo d'imposta 2010, in mancanza di elementi fattuali o giuridici a efficacia permanente o pluriennale e in assenza di una rituale allegazione e trascrizione del contenuto decisivo della sentenza invocata. La ricorrente è stata condannata alle spese e sono stati posti a suo carico gli ulteriori oneri processuali conseguenti al rigetto.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 161, L. 296/2006

    per gli avvisi di accertamento ICI il termine decadenziale va verificato con riguardo alla data di spedizione dell'atto da parte dell'ente impositore.

  • art. 6, comma 1, L. 212/2000

    richiamato dalla ricorrente a sostegno della censura sulla conoscibilità dell'atto, ma la Corte non ravvisa violazioni nella notificazione eseguita.

  • art. 21-bis L. 241/1990

    richiamato dalla ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne desuma un vizio della notifica.

  • art. 8 L. 890/1982

    ai fini della ritualità della notifica a mezzo posta è necessaria la prova della spedizione della raccomandata informativa e, per la verifica in giudizio, l'esibizione dell'avviso di ricevimento consente di controllare l'effettiva conoscenza del deposito.

  • art. 1335 c.c.

    opera la presunzione di conoscenza dell'atto giunto all'indirizzo del destinatario, quando questi non lo ritira senza provare circostanze impeditive.

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    richiamato quale parametro di deduzione della violazione di legge nei motivi di ricorso.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002

    la Corte dà atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

Massime di principio

  • Nella notifica a mezzo posta di un atto impositivo, ai fini del rispetto del termine decadenziale dell'amministrazione rileva la data di spedizione dell'atto e non quella di ricezione da parte del contribuente, in applicazione della scissione soggettiva degli effetti della notificazione.
  • La notifica si perfeziona per compiuta giacenza quando il piego sia stato regolarmente depositato e la comunicazione informativa sia stata spedita all'indirizzo del destinatario, salvo prova contraria del destinatario sull'irregolarità del procedimento o sulla mancata conoscenza non imputabile.
  • L'atto impositivo divenuto definitivo per mancata impugnazione non può essere sindacato indirettamente impugnando solo l'atto successivo: i vizi dell'atto presupposto devono essere fatti valere nel giudizio contro quell'atto, mentre l'atto consequenziale è impugnabile solo per vizi propri.
  • Il giudicato esterno in materia tributaria, per imposte periodiche, si estende alle annualità successive solo quando investa elementi costitutivi della fattispecie a efficacia permanente o pluriennale; non opera automaticamente per mere qualificazioni o per accertamenti riferiti a un singolo periodo d'imposta.
  • Nel giudizio di legittimità il giudicato esterno può essere utilmente speso solo se sia stato tempestivamente allegato e il suo contenuto decisivo sia specificamente riportato o localizzato, così da consentirne il controllo sulla rilevanza e sulla portata preclusiva.

Come è indicizzato

MaterieAccertamentoContenzioso tributarioNotificazioniImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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