Cassazione Civile, Ordinanza n. 09630/2023 del 11/04/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione doganale)
La controversia
La società ricorreva per cassazione contro la sentenza della CTR che aveva confermato il rigetto del suo appello avverso la decisione di primo grado sfavorevole sull’avviso di rettifica con cui l’Ufficio aveva recuperato dazi antidumping relativi a un’importazione del 2006 di maglieria di cotone dichiarata proveniente dal Bangladesh, paese incluso in un regime speciale di esenzione. L’amministrazione aveva poi accertato, a seguito di controllo a posteriori e di cooperazione amministrativa con l’autorità doganale del Bangladesh, che i certificati di origine FORM A erano falsi. Con l’unico motivo, la ricorrente denunciava violazione e falsa applicazione dell’art. 220 disp. att. c.p.p., sostenendo che il processo verbale di revisione, posto a base dell’avviso, sarebbe stato inutilizzabile perché gli organi verificatori, emersi indizi di reato a carico del legale rappresentante, avrebbero dovuto interrompere l’attività e applicare le garanzie difensive previste dal codice di procedura penale; in mancanza, gli elementi raccolti sarebbero stati illegittimamente acquisiti e quindi inutilizzabili anche in sede tributaria. La CTR aveva invece ritenuto infondata la censura, affermando la natura amministrativa delle indagini tributarie e l’irrilevanza, ai fini fiscali, del mancato rispetto delle norme del c.p.p.
La decisione
La Corte ha rigettato l’istanza di riunione e poi il ricorso nel merito. Ha ritenuto infondato il motivo unico, affermando che nel processo tributario non opera un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite; la distinzione tra processo penale e accertamento tributario comporta che l’art. 220 disp. att. c.p.p. rileva solo ai fini della legge penale e non impedisce l’utilizzo fiscale degli elementi raccolti, purché siano rispettate le norme tributarie speciali. La CTR si era quindi correttamente conformata a tali principi nel considerare utilizzabili le risultanze delle indagini doganali ai fini dell’avviso di rettifica. Il ricorso è stato quindi respinto; le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con liquidazione in euro 1.400,00 oltre spese prenotate a debito, e con l’ulteriore atto dovuto ex art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
È stata la norma processuale invocata per denunciare la violazione di legge da parte della sentenza impugnata.
Impone il rispetto delle disposizioni del codice di procedura penale quando, nel corso di attività ispettive, emergano indizi di reato, ma soltanto ai fini dell'applicazione della legge penale; non determina di per sé l'inutilizzabilità fiscale degli elementi acquisiti.
"le prove acquisite in violazione dei divieti stabiliti dalla legge non possono essere utilizzate"
Costituisce la regola di inutilizzabilità propria del processo penale, non estensibile in via generale al processo tributario.
D.L. 10 luglio 1982, n. 429, art. 12
Richiamato come una delle basi normative della netta differenziazione tra processo penale e processo tributario.
D.Lgs. 10 marzo 2000, n. 74, art. 20
Richiamato come conferma della separazione tra giudizio penale e accertamento tributario.
Richiamati quali disposizioni generali che contribuiscono a mantenere distinta la sfera penale da quella tributaria.
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 33
Le indagini fiscali svolte nel rispetto di questa norma conservano utilizzabilità ai fini tributari; eventuali irregolarità penali non ne compromettono l'uso fiscale.
D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, artt. 52 e 63
Le attività di accesso, verifica e acquisizione devono rispettare le prescrizioni tributarie; tale rispetto è il parametro decisivo per l'utilizzabilità fiscale degli elementi raccolti.
art. 70 D.P.R. n. 600 del 1973
Richiamato per il rinvio alle norme processualpenalistiche nei limiti in cui non sia diversamente disposto dalle norme tributarie.
art. 75 D.P.R. n. 633 del 1972
Richiamato per affermare che il rinvio alle norme del c.p.p. opera solo nei limiti di compatibilità con la disciplina tributaria speciale.
art. 24 Cost.
La Corte esclude che l'utilizzazione ai fini fiscali delle risultanze delle indagini tributarie, pur non svolte con le garanzie del c.p.p., integri di per sé violazione del diritto di difesa.
D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater
Richiamato per l'obbligo di versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Nel processo tributario non esiste un principio generale di inutilizzabilità delle prove irritualmente acquisite; l’inutilizzabilità opera solo se prevista espressamente da una norma o se siano lesi diritti fondamentali di rango costituzionale.
- L’art. 220 disp. att. c.p.p. impone l’osservanza delle garanzie penali quando emergano indizi di reato nel corso di attività ispettive, ma tale precetto vale ai fini dell’azione penale e non rende automaticamente inutilizzabili, in sede fiscale, gli elementi raccolti.
- Le indagini tributarie e quelle di polizia giudiziaria restano distinte: ai fini dell’accertamento fiscale rileva il rispetto delle norme speciali tributarie che regolano accessi, verifiche e acquisizioni di notizie, non il pieno rispetto del codice di procedura penale.
- L’utilizzazione a fini fiscali di documenti e dati acquisiti in modo irrituale non viola, di per sé, l’art. 24 Cost., purché il contribuente possa poi far valere in giudizio le proprie difese nel contraddittorio processuale.
- Quando l’avviso di rettifica o accertamento si fonda su risultanze documentali acquisite dall’amministrazione nel rispetto della disciplina tributaria, la mera deduzione di violazioni delle regole del processo penale non basta a infirmarne la legittimità.
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