Cassazione Civile, Ordinanza n. 03091/2023 del 01/02/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (pensionati)
La controversia
La controversia origina dalla trattenuta operata dalla cassa professionale sulle pensioni erogate a due iscritti, qualificata come "contributo di solidarietà" per gli anni 2009-2013. Il tribunale aveva ritenuto illegittimo il prelievo e aveva condannato la cassa alla restituzione delle somme; la corte d'appello aveva confermato. In cassazione la cassa ha articolato tre motivi: (1) denuncia di violazione delle norme che regolano la potestà regolamentare degli enti previdenziali privatizzati e dei principi costituzionali, sostenendo che il proprio regolamento e le delibere interne legittimassero il contributo di solidarietà come misura incidenti sul quantum pensionistico; (2) censura sulla pretesa mancata considerazione dell'ampliamento dei poteri normativi degli enti privatizzati, letto dalla ricorrente come idoneo a consentire norme derogatorie della disciplina di settore, purché ragionevoli; (3) doglianza sulla prescrizione, perché la corte territoriale avrebbe errato nel ritenere decennale il termine, anziché quinquennale, per l'azione di restituzione delle somme trattenute.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha affermato che gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, con atti regolamentari o delibere, un prelievo patrimoniale sui trattamenti pensionistici già determinati, neppure in nome dell'equilibrio di bilancio o della stabilità della gestione, perché un contributo di solidarietà di tale natura costituisce prestazione patrimoniale imposta riservata alla legge ex art. 23 Cost. Quanto alla prescrizione, ha ritenuto corretto il termine decennale per l'azione di riliquidazione/restituzione, poiché il credito non era liquido ed esigibile nei termini propri della prescrizione quinquennale prevista per i ratei pensionistici già determinati. Le spese di legittimità sono state poste a carico della ricorrente, con distrazione in favore del difensore antistatario, ed è stato altresì dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
richiamato come base della disciplina degli enti previdenziali privatizzati, ma non idoneo a fondare il potere di imporre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici già determinati
art. 22 del Regolamento di disciplina del regime previdenziale della CNPADC
ritenuto incompatibile, nella parte in cui introduce la trattenuta, con il principio del pro rata e con il limite di riserva di legge per le prestazioni patrimoniali imposte
art. 3, comma 12, L. n. 335/1995
evocato dalla ricorrente come norma sulla previdenza e sui poteri degli enti, ma non interpretato come fonte del potere di imporre il prelievo contestato
art. 1, comma 763, L. n. 296/2006
richiamato quale disposizione che ha inciso sulla disciplina degli enti privatizzati, senza però consentire la trattenuta su pensioni già liquidate
art. 1, comma 488, L. n. 147/2013
non ritenuto idoneo a fondare un potere regolamentare dell'ente di introdurre un contributo di solidarietà sui trattamenti pensionistici
art. 24, comma 24, D.L. n. 201/2011, conv. in L. n. 214/2011
richiamato tra le norme invocate, ma non decisivo per legittimare il prelievo contestato
art. 3 Cost.
evocato dalla ricorrente; la Corte non ne ricava una legittimazione del contributo regolamentare
art. 23 Cost.
richiamato come parametro decisivo: il prelievo ha natura di prestazione patrimoniale imposta e la sua istituzione è riservata alla legge
art. 38 Cost.
richiamato dalla ricorrente in tema previdenziale, ma non ritenuto idoneo a superare il limite di riserva di legge
applicato al diritto di riliquidazione/restituzione, perché il credito non era liquido ed esigibile e quindi non operava la prescrizione quinquennale
la prescrizione quinquennale presuppone crediti periodici liquidi ed esigibili; nel caso di contestazione dell'ammontare del trattamento pensionistico non è applicabile
art. 129 R.D.L. n. 1827/1935
richiamato come norma sulla prescrizione dei ratei, ma ritenuto non applicabile in presenza di contestazione sull'ammontare del trattamento
art. 47-bis d.P.R. n. 639/1970
richiamato dalla ricorrente nel motivo sulla prescrizione, senza mutare la conclusione sulla durata decennale
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
norma processuale richiamata per incardinare i motivi di ricorso per violazione di legge
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto della sussistenza dei presupposti del versamento dell'ulteriore contributo unificato
Massime di principio
- Gli enti previdenziali privatizzati non possono introdurre, mediante regolamenti o delibere interne, prelievi patrimoniali sui trattamenti pensionistici già determinati, quando tali prelievi non incidano sui criteri di calcolo della prestazione ma si traducano in una trattenuta autonoma: in tal caso manca una base regolamentare sufficiente e la misura richiede una fonte legislativa.
- Un contributo di solidarietà imposto sulle pensioni già liquidate, se non si risolve in un criterio di determinazione del trattamento previdenziale ma in una prestazione patrimoniale imposta, ricade nell'ambito dell'art. 23 Cost. e non può essere istituito dall'ente previdenziale in via autonoma.
- In materia di prestazioni previdenziali, la prescrizione quinquennale dei ratei presuppone che il credito sia liquido ed esigibile; quando è contestato l'ammontare del trattamento o si chiede la riliquidazione di somme trattenute, trova applicazione la prescrizione ordinaria decennale.
- Ai fini della qualificazione del termine di prescrizione, non è decisivo il solo fatto che la somma sia correlata a ratei pensionistici: occorre verificare se il diritto azionato attenga a ratei già determinati e dovuti oppure a una riliquidazione dell'importo complessivo della prestazione.
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