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Cassazione Civile, Ordinanza n. 04581/2023 del 14/02/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente locale)

La controversia

La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI relativi alle annualità 2010 e 2011, emessi da un comune su un immobile di proprietà di un istituto religioso utilizzato per finalità didattiche. In primo grado il ricorso del contribuente era stato accolto; in appello il comune ha ottenuto riforma della decisione. In cassazione l'istituto religioso ha proposto tre motivi: con il primo ha dedotto violazione del principio di irretroattività della legge e dell'art. 3 L. 212/2000, sostenendo che la CTR avesse applicato retroattivamente la disciplina introdotta nel 2012, che richiede lo svolgimento delle attività con modalità non commerciali; con il secondo ha denunciato violazione degli artt. 24 e 329 c.p.c. e del giudicato, sostenendo che il comune non avesse censurato i capi della sentenza di primo grado relativi all'irretroattività e alla natura non commerciale dell'attività, con conseguente formazione del giudicato interno; con il terzo ha dedotto violazione degli artt. 99 e 112 c.p.c. e 2907 c.c., lamentando che la CTR avesse pronunciato sull'applicabilità retroattiva della norma e sull'assenza del requisito oggettivo dell'esenzione senza specifica domanda o valida impugnazione sul punto.

La decisione

La Corte ha ritenuto infondati tutti i motivi, esaminandoli congiuntamente. Ha affermato che per l'esenzione ICI occorre, oltre al requisito soggettivo dell'ente non commerciale, anche quello oggettivo: l'immobile deve essere destinato a un'attività svolta gratuitamente o contro un corrispettivo meramente simbolico, non essendo sufficiente che l'attività sia orientata a fini sociali o che l'ente operi in perdita. Ha rilevato che la CTR aveva accertato in fatto che l'attività didattica era svolta dietro corrispettivo e che tale accertamento non era rivalutabile in cassazione. Ha inoltre escluso la formazione del giudicato interno, poiché il comune aveva comunque censurato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuto non commerciale l'attività, e le questioni invocate dal ricorrente erano mere argomentazioni o presupposti strumentali, non capi autonomi di sentenza. Ha anche precisato che la CTR non aveva applicato retroattivamente la norma del 2012, ma si era limitata a richiamare i principi elaborati dalla giurisprudenza nazionale e unionale in tema di aiuti di Stato. Il ricorso è stato quindi integralmente rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 3 L. 212/2000

    Richiamato dal ricorrente per sostenere l'irretroattività della disciplina tributaria; la Corte esclude che la decisione impugnata abbia applicato retroattivamente una norma successiva.

  • art. 7, lett. i), d.lgs. 504/1992

    L'esenzione ICI spetta solo se ricorrono congiuntamente il requisito soggettivo dell'ente non commerciale e quello oggettivo della destinazione dell'immobile ad attività svolte gratuitamente o con corrispettivo simbolico.

  • art. 7, comma 2-bis, D.L. 203/2005

    La Corte richiama il precedente regime dell'esenzione ICI, poi superato dalla diversa formulazione introdotta nel 2012.

  • art. 39, comma 1, D.L. 223/2006

    Norma richiamata come intervento modificativo del quadro dell'esenzione ICI.

  • art. 87, comma 1, lett. c), D.P.R. 917/1986

    Indicato quale norma di riferimento per il requisito soggettivo della natura non commerciale dell'ente.

  • art. 107 TFUE

    L'esenzione fiscale è compatibile con il divieto di aiuti di Stato solo se riguarda attività non economiche; un ente senza fine di lucro può comunque svolgere attività economica.

  • art. 24 c.p.c.

    Invocato nel motivo sul giudicato e sul contraddittorio, ma non accolto.

  • art. 329 c.p.c.

    Invocato per sostenere il passaggio in giudicato interno di alcuni capi, ma la Corte ne esclude la configurabilità nel caso concreto.

  • art. 99 c.p.c.

    Richiamato nel motivo di ultrapetizione, respinto perché la CTR si è pronunciata entro i limiti della domanda e dell'impugnazione.

  • art. 112 c.p.c.

    La Corte ne esclude la violazione, osservando che il giudice d'appello non ha pronunciato oltre i limiti del devolutum.

  • art. 2907 c.c.

    Richiamato dal ricorrente a sostegno della dedotta violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, senza accoglimento.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. 115/2002

    La Corte dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 2082 c.c.

    La nozione di imprenditore è richiamata in senso oggettivo: rileva l'attività economica organizzata, non lo scopo di lucro.

Massime di principio

  • L'esenzione ICI per gli enti non commerciali richiede cumulativamente il requisito soggettivo dell'ente non commerciale e il requisito oggettivo dell'uso dell'immobile per attività non economiche; per le attività didattiche ciò presuppone che il servizio sia reso gratuitamente o con corrispettivo meramente simbolico.
  • Ai fini della qualificazione economica dell'attività non è decisivo che l'ente persegua fini sociali o religiosi, né che l'attività sia svolta in perdita: ciò che conta è la natura concreta del corrispettivo e l'idoneità dell'attività a operare sul mercato.
  • In materia di aiuti di Stato, anche un ente privo di scopo di lucro può essere considerato impresa se offre beni o servizi sul mercato; la finalità sociale non esclude di per sé il carattere economico dell'attività.
  • Il giudicato interno si forma solo sui capi autonomi della sentenza, non su mere argomentazioni, qualificazioni giuridiche accessorie o presupposti di fatto strumentali alla decisione finale.
  • In cassazione non è consentita una nuova valutazione del fatto quando il giudice di merito abbia accertato in modo non illogico che l'attività sia svolta dietro corrispettivo non simbolico.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioAccertamentoImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della provaGiudicato

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