Sentenza del 23/05/2025 n. 13792 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
A.A. ha impugnato in cassazione la sentenza n. 1014/2/17 della Commissione tributaria regionale della Toscana, depositata il 18 aprile 2017, che aveva accolto l’appello principale del Comune e respinto quello incidentale del contribuente, riformando la decisione favorevole di primo grado. La controversia riguarda avvisi di accertamento ICI per gli anni 2007-2010, relativi a due immobili e al tributo richiesto ad A.A. anche quale erede di B.B. I cinque motivi di ricorso contestavano: gli effetti della tardiva costituzione del Comune in primo grado; la motivazione degli avvisi; l’assoggettamento a ICI di immobili che il contribuente riteneva rurali; l’omessa pronuncia sulle eccezioni relative all’assenza dell’obbligo dichiarativo e alla tempestività dell’accertamento per il 2007, nonché all’esenzione per abitazione principale e pertinenza dal 2008; infine, la liquidazione delle spese.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo: la tardiva costituzione del Comune comporta preclusioni per eccezioni non rilevabili d’ufficio e richieste di chiamata di terzi, ma non rende inammissibili le mere difese; ha inoltre ritenuto utilizzabile in appello la documentazione già acquisita al fascicolo. Ha rigettato il secondo motivo: la CTR aveva accertato che gli avvisi indicavano le norme applicabili e contenevano prospetti di calcolo, mentre il ricorso non riportava i passaggi degli atti necessari a dimostrare il denunciato difetto di motivazione. Ha rigettato il terzo: ai fini dell’esenzione ICI per ruralità rileva la classificazione catastale; gli immobili non erano stati censiti nelle categorie rurali A/6 o D/10 e la variazione DOCFA li aveva attribuiti alle categorie non rurali A/3 e C/6. Ha accolto il quarto motivo per omessa pronuncia: le questioni sull’obbligo dichiarativo, sulla tempestività del potere impositivo per il 2007 e sull’esenzione per abitazione principale dal 2008 erano autonome e non potevano essere considerate assorbite dalle altre statuizioni. Il quinto motivo sulle spese è rimasto assorbito. La sentenza è stata cassata limitatamente al motivo accolto, con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità. La Cassazione non ha deciso nel merito le questioni rinviate; non risultano indicati importi degli accertamenti.
Norme richiamate
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 23 e 32
La Corte, difatti, ha ripetutamente statuito che se la tardiva costituzione in giudizio della parte resistente determina la decadenza dalla facoltà di proporre eccezioni processuali e di merito che non siano rilevabili d'ufficio e di fare istanza per la chiamata di terzi, ciò non di meno, qualora tali difese non siano state concretamente esercitate, nessuna altra conseguenza sfavorevole può derivarne al resistente, sicché deve escludersi qualsiasi sanzione di inammissibilità per il solo fatto della tardiva costituzione della parte resistente.
La costituzione tardiva nel processo tributario non comporta di per sé l’inammissibilità della difesa. Determina la perdita delle facoltà processuali precluse, ma lascia possibile contestare i fatti e il diritto posti a fondamento della pretesa.
Costituzione della Repubblica italiana, art. 24
deve riconoscersi il diritto, garantito dall' art. 24 della Costituzione, di difendersi, negando i fatti costitutivi della pretesa attrice, l'applicabilità delle norme di diritto invocate dal ricorrente o contestando l'ammissibilità delle domande
Il diritto di difesa consente alla parte tardivamente costituita di svolgere mere contestazioni, fermo restando che la tardività preclude le attività processuali soggette a decadenza.
D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 32, comma 1
detta documentazione deve ritenersi comunque prodotta in grado di appello, in quanto già acquisita al fascicolo di ufficio, entro il termine perentorio previsto dal D.Lgs. n. 546 del 1992 , art. 32 , comma 1, applicabile al giudizio di appello
La documentazione tempestivamente acquisita al fascicolo d’ufficio può essere considerata prodotta anche in appello, nonostante la tardiva costituzione della parte nel primo grado.
Legge 7 agosto 1990, n. 241, art. 3
innanzitutto, va rimarcato, la motivazione della gravata sentenza dà pienamente conto del rilievo secondo il quale il giudice del gravame ha, dapprima, esaminato, e dato conto, del contenuto ex se degli atti - che, come anticipato, esponevano le disposizioni normative di riferimento e recavano, in allegato, prospetti recanti l'accertamento del tributo dovuto in relazione a "dichiarazioni ICI presentate...versamenti eseguiti...risultanze catastali"
La motivazione dell’atto impositivo va verificata in base al contenuto dell’atto stesso e degli elementi che lo corredano. Nel caso, l’indicazione delle norme e l’allegazione dei prospetti di calcolo sono state ritenute idonee; le difese svolte successivamente non hanno integrato ex post la motivazione.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, commi 161 e 162
la motivazione della gravata sentenza dà pienamente conto del rilievo secondo il quale il giudice del gravame ha, dapprima, esaminato, e dato conto, del contenuto ex se degli atti - che, come anticipato, esponevano le disposizioni normative di riferimento e recavano, in allegato, prospetti recanti l'accertamento del tributo dovuto in relazione a "dichiarazioni ICI presentate...versamenti eseguiti...risultanze catastali"
Per gli avvisi comunali di accertamento tributario, la sufficienza della motivazione si valuta dal contenuto dell’atto e dei relativi allegati, che devono rendere comprensibili i dati utilizzati per determinare la pretesa. La Corte ha ritenuto non dimostrata in cassazione l’inadeguatezza degli avvisi.
D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, art. 23, comma 1-bis, convertito dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14
secondo un consolidato orientamento interpretativo, la Corte ha statuito che l'identificazione della ruralità dei fabbricati esclusi dall'imposizione ICI si correla al dato oggettivo delle emergenze catastali
L’esclusione dall’ICI per i fabbricati rurali è collegata alla risultanza catastale e non soltanto alla concreta destinazione agricola dell’immobile.
D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 2, comma 1, lettera a)
l'immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993 , art. 9 , cit., non è soggetto all'imposta, ai sensi del D.Lgs. n. 504 del 1992 , art. 2 , comma 1, lett. a), cit.; e si è soggiunto che, qualora l'immobile risulti iscritto in una diversa categoria catastale, sarà onere del contribuente, che pretenda l'esenzione dall'imposta, impugnare l'atto di classamento
L’immobile censito come rurale nelle categorie pertinenti è escluso dall’ICI. Se invece risulta in una categoria diversa, spetta al contribuente che invoca l’esenzione impugnare il classamento; in mancanza, il fabbricato resta assoggettato all’imposta.
D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, convertito dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133
l'immobile già iscritto nel catasto dei fabbricati come rurale, con l'attribuzione della relativa categoria (A/6 o D/10), in conseguenza della riconosciuta ricorrenza dei requisiti previsti dal D.L. n. 557 del 1993 , art. 9 , cit., non è soggetto all'imposta
I requisiti di ruralità previsti dalla norma rilevano, ai fini dell’esenzione ICI, secondo il criterio catastale: la ruralità deve risultare dalla pertinente classificazione o annotazione catastale.
D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 7, comma 2-bis, convertito dalla legge 12 luglio 2011, n. 106
la relativa domanda di variazione, presentata dall'interessato, con la prevista autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità, a tal fine essendo necessaria l'annotazione in atti della sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall' art. 1 , comma 2, del D.M. 26 luglio 2012
La richiesta di variazione catastale e l’autocertificazione non bastano, da sole, a ottenere il riconoscimento della ruralità: occorre la prevista annotazione catastale dei requisiti.
D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, art. 13, comma 14-bis, convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214
la relativa domanda di variazione, presentata dall'interessato, con la prevista autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità, a tal fine essendo necessaria l'annotazione in atti della sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall' art. 1 , comma 2, del D.M. 26 luglio 2012
La procedura di variazione catastale per il riconoscimento della ruralità richiede l’annotazione prevista dalla disciplina attuativa; la sola domanda non produce automaticamente tale effetto.
D.M. 26 luglio 2012, art. 1, comma 2
a tal fine essendo necessaria l'annotazione in atti della sussistenza dei requisiti di ruralità qual prevista dall' art. 1 , comma 2, del D.M. 26 luglio 2012
L’annotazione catastale dei requisiti di ruralità costituisce il passaggio necessario per il riconoscimento secondo la procedura richiamata dalla Corte.
D.L. 31 agosto 2013, n. 102, art. 2, comma 5-ter, convertito dalla legge 28 ottobre 2013, n. 124
ai fini della variazione catastale dei fabbricati disciplinata dal D.L. n. 70 del 2011 , art. 7 , comma 2-bis, cit., e dal D.L. n. 201 del 2011 , art. 13 , comma 14-bis, cit., con gli effetti retroattivi di cui al D.L. n. 102 del 2013 , all'art. 2, comma 5-ter, cit., - la relativa domanda di variazione, presentata dall'interessato, con la prevista autocertificazione, non determina ex se il riconoscimento della ruralità
Gli effetti retroattivi previsti per la variazione catastale non dispensano dal completamento della procedura richiesta per l’annotazione della ruralità; la mera domanda non è sufficiente.
Codice di procedura civile, art. 112
le questioni che - in quanto fondate su elementi di fattispecie diversi, ed ulteriori, rispetto a quelli oggetto di esame - andavano espressamente esaminate e non potevano ritenersi implicitamente disattese.
Il giudice deve pronunciarsi sulle questioni autonome ritualmente proposte. Non può dichiararle assorbite quando la decisione sulle altre questioni non le risolve né comporta un loro implicito rigetto.
D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 53, convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248
La questione della sussistenza dell’obbligo dichiarativo, fondata su questa disposizione, era stata ritualmente proposta ma la Corte non l’ha decisa nel merito: ha disposto il rinvio perché la CTR la esamini.
Legge 27 dicembre 2006, n. 296, art. 1, comma 161
La tempestività dell’esercizio del potere di accertamento, prospettata in relazione all’annualità 2007, deve essere esaminata dal giudice del rinvio insieme alla questione dell’obbligo dichiarativo. La Cassazione non ha stabilito se l’accertamento fosse tardivo.
D.L. 27 maggio 2008, n. 93, art. 1, convertito dalla legge 24 luglio 2008, n. 126
La pretesa esenzione ICI per abitazione principale e pertinenza dal 2008 era una questione autonoma che la CTR avrebbe dovuto decidere; la Cassazione non ne ha definito la fondatezza e ne ha demandato l’esame al giudice di rinvio.
Massime di principio
- Nel processo tributario, la costituzione tardiva dell’ente impositore non rende automaticamente inammissibile la sua difesa: restano consentite le mere contestazioni, mentre possono essere precluse eccezioni non rilevabili d’ufficio e altre attività soggette a decadenza.
- Chi contesta in cassazione la motivazione di un avviso deve indicare e riportare i passaggi specifici dell’atto che reputa insufficienti; la riproposizione generica delle difese di merito non consente il controllo della censura.
- Per l’esenzione ICI dei fabbricati rurali, secondo la decisione, la destinazione agricola concreta o la sola presenza dei requisiti sostanziali non sostituiscono il dato catastale richiesto. Se l’immobile è classificato in categoria non rurale, il contribuente deve contestare il classamento con gli strumenti previsti.
- Una domanda DOCFA o un’autocertificazione non riconoscono automaticamente la ruralità: occorre che la procedura catastale si concluda con l’annotazione richiesta dalla disciplina applicabile.
- Motivi di ricorso fondati su presupposti diversi e autonomi devono essere esaminati separatamente. Il giudice non può considerarli assorbiti se la decisione sulle altre questioni non li risolve né li respinge implicitamente.
- Il rinvio per omessa pronuncia non equivale all’accoglimento nel merito delle questioni lasciate senza esame: il giudice di rinvio deve valutarle e decidere anche sulle relative conseguenze.
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