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Sentenza

Sentenza del 23/05/2025 n. 199 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trento

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale il privato

La controversia

Impugnazione di avviso di accertamento per l'anno 2013 relativo a imposte dirette e IVA (valore controversia €73.032) emesso per mancata indicazione nel quadro RW di una polizza unit-linked stipulata con FinterLife (Liechtenstein) e gestita tramite mandato fiduciario dalla AF S.p.A. L'Ufficio ha ritenuto che si trattasse di attività finanziarie estere non dichiarate, applicando maggiori imposte (imposta sostitutiva €25.223, IVAFE €860) e sanzioni (€46.949,40) e chiedendo il raddoppio dei termini di accertamento per mancata dichiarazione. Il ricorrente ha contestato: 1) l'obbligo dichiarativo in quanto la polizza era gestita dalla fiduciaria residente e la fiduciaria aveva applicato l'imposta sostitutiva sui riscatti (art.26‑ter DPR 600/1973); 2) l'illegittimità del raddoppio dei termini (art.12 co.2-bis DL 78/2009) poiché non sussisteva obbligo di dichiarazione; 3) l'applicazione di sanzioni illegittime per mancanza dell'elemento soggettivo (art.5 D.Lgs. 472/1997). L'Agenzia ha controdedotto che la polizza fosse in realtà uno strumento finanziario (non assicurativo), che gli importi dovevano essere indicati nel quadro RW e che la fiduciaria non avrebbe adempiuto correttamente (sostenendo che l'imposta avrebbe dovuto essere del 20% invece del 12,5%).

La decisione

La Commissione Tributaria Provinciale di Trento ha accolto il ricorso. Il Collegio ha ritenuto che, ai sensi dell'art.4 comma 3 del D.L. n.167/1990 (nella formulazione vigente fino al 3/9/2013 e nella successiva versione dal 4/9/2013), non sussiste l'obbligo di indicazione nel quadro RW per attività affidate in gestione o amministrazione ad intermediari residenti quando i flussi e i redditi sono riscossi tramite tali intermediari (o, nella versione successiva, siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari). Avendo la polizza sede in Liechtenstein ma essendo amministrata da fiduciaria fiscalmente residente in Italia (AF S.p.A.) e ritenuta di natura assicurativa (non finanziaria), il contribuente era esentato dall'obbligo RW; inoltre la fiduciaria aveva adempiuto agli obblighi tributari in relazione ai riscatti. Pertanto l'avviso di accertamento è stato annullato. Le spese di giudizio sono compensate tra le parti.

Norme richiamate

  • D.L. n.167/1990, art.4 comma 3 (testo vigente fino al 3/9/2013)

    "Gli obblighi di indicazione nella dichiarazione dei redditi previsti nei commi 1 e 2 non sussistono per le attività finanziarie e patrimoniali affidate in gestione o in amministrazione agli intermediari residenti e per i contratti comunque conclusi attraverso il loro intervento, qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano riscossi attraverso l'intervento degli intermediari stessi"

    Esonera l'obbligo di compilare il quadro RW quando le attività estere sono amministrate/gestite da intermediari residenti e i flussi sono incassati tramite tali intermediari; principio applicato dal Collegio per escludere l'obbligo dichiarativo del contribuente.

  • D.L. n.167/1990, art.4 comma 3 (testo vigente dal 4/9/2013)

    "Gli obblighi di indicazione ... non sussistono ... qualora i flussi finanziari e i redditi derivanti da tali attività e contratti siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari stessi"

    Dopo la modifica, l'esonero richiede che i flussi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dagli intermediari; il Collegio ha ritenuto che, anche alla luce di questa modifica, la posizione fosse comunque tutelata poiché la fiduciaria italiana aveva assolto gli obblighi fiscali.

  • D.L. n.78/2009, art.12 comma 2-bis

    Norma che disciplina il raddoppio dei termini di accertamento in caso di violazioni degli obblighi di dichiarazione. Il Collegio ha ritenuto il raddoppio inapplicabile perché il presupposto (mancato obbligo dichiarativo a carico del contribuente) non era provato.

  • DPR n.600/1973, art.26-ter

    Prevede l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui redditi di capitale da parte degli intermediari; nella fattispecie la fiduciaria aveva liquidato l'imposta sostitutiva sui riscatti, elemento determinante per l'esonero del contribuente dagli obblighi RW.

  • D.Lgs. n.472/1997, art.5

    Stabilisce il criterio per l'applicazione delle sanzioni (elemento soggettivo). Il ricorrente ha contestato le sanzioni per mancanza dell'elemento soggettivo e il Collegio ha, nell'ambito dell'accoglimento del ricorso, ritenuto infondate le pretese sanzionatorie legate all'accertamento impugnato.

  • Circolare Agenzia Entrate 13/09/2010 n.45/E

    La circolare chiarisce profili applicativi relativi a rapporti fiduciari e agli adempimenti degli intermediari residenti; il Collegio l'ha richiamata per confermare che l'intermediario residente può farsi carico degli obblighi fiscali e dichiarativi.

  • Risoluzioni Agenzia Entrate n.61/E del 31/05/2011 e n.23/E dell'08/03/2012

    Interpretazioni dell'Amministrazione che chiariscono che la fiduciaria/intermediario residente può assolvere l'imposta sostitutiva e gli obblighi collegati, contribuendo a esonerare il fiduciante dalla compilazione del quadro RW; richiamate dal Collegio.

Massime di principio

  • Se attività finanziarie o contratti esteri sono affidati a un intermediario/fiduciaria residente e i flussi (riscatti, proventi) sono incassati tramite quell'intermediario, il contribuente può essere esonerato dall'obbligo di indicazione nel quadro RW ai sensi dell'art.4 D.L. n.167/1990.
  • Dalla modifica del 4/9/2013, l'esonero richiede che i flussi siano stati assoggettati a ritenuta o imposta sostitutiva dall'intermediario: è quindi fondamentale che l'intermediario abbia effettivamente applicato e versato tali ritenute/imposte.
  • La qualificazione sostanziale del prodotto (polizza assicurativa vs. strumento finanziario) è decisiva: se la polizza è riconosciuta come assicurativa, è più probabile l'esonero; se è qualificata come strumento finanziario, può scattare l'obbligo RW e imposte diverse.
  • Per l'applicazione del raddoppio dei termini di accertamento occorre che l'Ufficio dimostri la sussistenza effettiva dell'obbligo dichiarativo in capo al contribuente; in mancanza di ciò il raddoppio è illegittimo.
  • Le sanzioni amministrative richiedono la prova dell'elemento soggettivo previsto dalla normativa (dolose o colpose violazioni); la loro irrogazione può essere annullata se tale elemento non è dimostrato.
  • In casi di gestione fiduciaria da parte di intermediario residente, verificare sempre la documentazione che dimostri l'assolvimento degli obblighi fiscali da parte della fiduciaria (versamenti, ritenute, evidenze contabili): è il principale elemento di difesa.
  • È prassi possibile la compensazione delle spese di giudizio in controversie complesse e di difficile esito, anche se il ricorrente ottiene accoglimento.

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