Sentenza del 23/05/2025 n. 750 - Corte di giustizia tributaria di primo grado di Benevento
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha impugnato l’avviso di accertamento relativo alle operazioni di acquisto di pneumatici effettuate nel 2016 con E. e T. & S., contestate dall’Ufficio come soggettivamente inesistenti. L’accertamento indicava minori costi per € 43.467,75 e IVA per € 9.562,93. La società sosteneva che l’Agenzia non avesse provato né la natura fittizia delle fornitrici né la sua consapevolezza, contestava l’utilizzo delle dichiarazioni rese da terzi e riteneva sufficienti la regolarità della contabilità, i pagamenti, il contratto e gli acquisti tramite piattaforme online. Contestava inoltre il recupero di ricavi da vendite online non fatturate, sostenendo che alcune fatture erano state emesse e che per altre non aveva ricevuto i pagamenti, e lamentava la sproporzione delle sanzioni.
La decisione
La Corte di giustizia tributaria ha accolto il ricorso soltanto per il recupero a tassazione relativo alle fatture nn. 7, 18, 24, 27, 11 e 10, la cui emissione è stata provata, annullando l’accertamento limitatamente a tale rilievo. Ha rigettato il resto: ha ritenuto provata, anche per presunzioni, l’inesistenza soggettiva delle operazioni e la conoscibilità della frode da parte della società, valorizzando l’assenza di strutture e risorse delle fornitrici, gli altri indizi emersi e l’insufficienza delle verifiche svolte dall’acquirente. Ha confermato il recupero IVA, precisando che il riconoscimento dei costi ai fini IRES e IRAP non attribuisce automaticamente il diritto alla detrazione IVA. Ha inoltre respinto la contestazione sui restanti ricavi non fatturati e quella sulla sproporzione delle sanzioni, formulata in modo generico e senza indicare eccezionali circostanze giustificative. La ricorrente è stata condannata a rimborsare i due terzi delle spese di lite: € 4.000, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA; la restante quota è stata compensata.
Norme richiamate
Art. 39, comma 1, lett. c), del D.P.R. n. 600/1973
«in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma l, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del D.P. R. n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l'utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l'instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica»
L’accertamento può utilizzare risultanze di verifiche svolte nei confronti di altri contribuenti anche senza un previo contraddittorio con il destinatario della rettifica, quando si tratta della raccolta di elementi di prova.
Art. 54, comma 3, del D.P.R. n. 633/1972
«in ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni oggettivamente o soggettivamente inesistenti, l'accertamento, ai sensi degli artt. 39, comma l, lett. c), del D.P.R. n. 600 del 1973, e 54, comma 3, del D.P. R. n. 633 del 1972, può fondarsi su verbali relativi ad ispezioni eseguite nei confronti di altri contribuenti, senza che per l'utilizzabilità dei medesimi sia richiesta l'instaurazione di un previo contraddittorio nei confronti del soggetto cui è riferita la rettifica»
La disposizione consente di fondare la rettifica IVA anche su verbali e risultanze raccolti in verifiche riguardanti altri contribuenti, senza che ciò richieda, nella fase di raccolta della prova, un contraddittorio preventivo con il destinatario dell’accertamento.
Art. 7, comma 5-bis, del D.Lgs. n. 546/1992, introdotto dalla L. n. 130/2022
«la nuova formulazione legislativa, nel prevedere che Il giudice fonda la decisione sugli elementi di prova che emergono nel giudizio e annulla l'atto impositivo se la prova della sua fondatezza manca o è contraddittoria o se è comunque insufficiente a dimostrare, in modo circostanziato e puntuale, comunque in coerenza con la normativa tributaria sostanziale, le ragioni oggettive su cui si fondano la pretesa impositiva e l'irrogazione delle sanzioni non stabilisce un onere probatorio diverso o più gravoso rispetto ai principi già vigenti in materia»
La norma impone al giudice di valutare le prove emerse nel processo e di annullare l’atto se la prova è assente, contraddittoria o insufficiente; non esclude però il ricorso a presunzioni né introduce, secondo la decisione, un onere probatorio diverso o più gravoso.
Art. 109 del D.P.R. n. 917/1986 (TUIR)
«i costi effettivamente sostenuti e riferiti ad operazioni soggettivamente false sono deducibili anche nell'ipotesi in cui l'acquirente risulti consapevole del carattere fraudolento delle operazioni, a condizione però che tali costi non risultino essere stati dedotti in contrasto con i generali principi di effettività, inerenza, competenza, certezza, determinatezza o determinabilità previsti in via generale dall'art. 109 del D.P.R. 22 dicembre 1986 n. 917 (T.U.I.R.), ovvero relativi a beni o servizi direttamente utilizzati per il compimento di un delitto non colposo»
I costi effettivamente sostenuti per operazioni soggettivamente inesistenti possono restare deducibili ai fini delle imposte sui redditi anche se il contribuente conosceva la frode, purché rispettino i requisiti generali di deducibilità e non siano riferiti a beni o servizi utilizzati direttamente per un delitto non colposo.
Art. 7, comma 4, del D.Lgs. n. 472/1997, nel testo anteriore alle modifiche del D.Lgs. n. 158/2015
«in tema di sanzioni amministrative per violazioni di norme tributarie, l'art. 7, comma 4, del d.lgs. n. 472 del 1997, nella versione anteriore alle modifiche apportate ex art. 16 del d.lgs. n. 158 del 2015, postula - ai fini della riduzione della sanzione fino alla metà del minimo - che il giudice non si limiti a constatare ed affermare la sproporzione tra l'entità del tributo e la sanzione medesima, ma dia esplicitamente conto delle "eccezionali circostanze" che rendono manifesta tale sproporzione»
Per ridurre la sanzione fino alla metà del minimo non basta allegare o constatare una sproporzione rispetto all’imposta: occorre indicare e motivare le eccezionali circostanze che rendono manifesta tale sproporzione.
Massime di principio
- In materia di operazioni soggettivamente inesistenti, l’Amministrazione deve provare che il cessionario sapeva o avrebbe potuto sapere, usando la diligenza media, che l’operazione si inseriva in una frode. La prova può essere presuntiva e può basarsi anche su verifiche svolte nei confronti dei fornitori o di altri soggetti.
- Il contribuente deve fornire elementi concreti della propria buona fede e della diligenza adottata, valutati in rapporto alle circostanze specifiche e alla dimensione e frequenza degli affari. La sola regolarità formale delle fatture e della contabilità, i pagamenti, la consegna della merce o il controllo della partita IVA non sono necessariamente sufficienti.
- L’assenza di sede operativa, personale, beni strumentali o capacità commerciale del fornitore, insieme a rapporti frequenti e di importo rilevante e a modalità contrattuali o di pagamento anomale, può sostenere la presunzione che l’acquirente conoscesse o potesse conoscere la frode.
- La deducibilità del costo ai fini IRES e IRAP e la detraibilità dell’IVA sono questioni distinte: il costo può essere deducibile se effettivo e conforme ai requisiti dell’art. 109 TUIR, mentre la detrazione IVA può essere negata quando il contribuente sapeva o avrebbe dovuto sapere che l’operazione partecipava a una frode.
- La contestazione di ricavi non fatturati può essere superata limitatamente alle operazioni per cui il contribuente prova l’emissione delle fatture; la mera affermazione di non aver incassato il corrispettivo, soprattutto se tardivamente verificata, non giustifica di per sé la mancata fatturazione.
- La richiesta di riduzione delle sanzioni per sproporzione deve essere specifica e accompagnata dall’indicazione delle circostanze eccezionali che renderebbero manifesta la sproporzione; una doglianza generica può essere respinta.
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