Sentenza del 21/05/2025 n. 3719 - Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Sicilia
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di Giustizia Tributaria di II grado ha dichiarato inammissibile il ricorso originario per sopravvenuta carenza d'interesse derivante dall'adesione alla definizione agevolata; le spese dei due gradi sono state compensate.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Impugnazione dell'avviso di intimazione relativo a IVA e altri tributi; in sede d'appello il contribuente ha dichiarato l'adesione alla definizione agevolata (cd. rottamazione-quater) con impegno a rinunziare ai giudizi pendenti e piano di dilazione delle somme.
Norme richiamate
Legge 23 dicembre 2022, n. 197 (definizione agevolata cd. rottamazione-quater)
art. 1, commi 231-252; in particolare comma 236, comma 244 e comma 194
L'adesione alla definizione agevolata con l'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti è stata interpretata come causa che fa venir meno l'interesse a perseguire il giudizio (sopravvenuta carenza d'interesse). Il comma 244 tutela l'Erario stabilendo che, in caso di insufficiente/ritardato/omesso pagamento, la definizione non produce effetti e riprendono le attività di recupero.
Codice di procedura civile
Il venir meno dell'interesse ad agire ai sensi dell'art. 100 c.p.c. determina l'inammissibilità del ricorso.
Costituzione della Repubblica Italiana
Il principio della ragionevole durata del processo è invocato per rifiutare un'interpretazione che produrrebbe sospensioni processuali pluriennali.
Massime di principio
- L'adesione alla rottamazione-quater accompagnata dall'impegno a rinunciare ai giudizi pendenti è frequentemente ritenuta causa di sopravvenuta carenza d'interesse, con conseguente inammissibilità del ricorso.
- Non è necessario, secondo orientamenti consolidati, aver saldato integralmente l'intero piano di dilazione per ottenere l'effetto estintivo: la domanda di adesione e la documentazione dei pagamenti effettuati possono essere sufficienti per far venire meno l'interesse al giudizio.
- La norma prevede strumenti di tutela per l'Erario (es. comma 244) che consentono il recupero in caso di inadempimento, riducendo il rischio di pregiudizio per l'Amministrazione derivante dalla estinzione dei giudizi.
- Il rischio di sospensioni processuali pluriennali giustifica un'interpretazione che privilegia l'estinzione/inammissibilità immediata piuttosto che la sospensione fino al completo pagamento, anche in ragione del principio di ragionevole durata del processo.
- Per il contribuente: valutare attentamente la scelta di aderire alla definizione con rinuncia ai giudizi pendenti, avendo presente che ciò comporta la perdita dell'interesse a proseguire i ricorsi; per l'Amministrazione: la declaratoria di inammissibilità è uno strumento coerente con la finalità della definizione.
- In assenza di certezza giurisprudenziale assoluta, nelle controversie analoghe è opportuno documentare puntualmente l'adesione e i pagamenti effettuati e prevedere la possibile ripresa della riscossione in caso di inadempimento.
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