Cassazione Civile, Ordinanza n. 23032/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dal licenziamento disciplinare intimato a un comandante di nave dopo una traversata in cui, secondo la società, si era verificato un evento straordinario: durante la navigazione notturna tutti i motori principali e i generatori si erano fermati in sequenza rapida, lasciando l’unità in black-out totale, alla deriva, per circa 30 minuti. La società addebitava al comandante di non avere avvertito il responsabile della navigazione, di non avere coinvolto i dipartimenti aziendali, di non avere informato i passeggeri e, una volta giunti in porto, di non avere redatto relazione alle autorità né annotato l’evento nel giornale nautico, negandone anche l’accaduto. Il Tribunale e poi la Corte d’appello hanno ritenuto provati i fatti e hanno respinto l’impugnazione del licenziamento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha articolato otto motivi: (1)-(4) denunciando nullità della sentenza e violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per travisamento della prova e uso di risultanze asseritamente contrastanti con documenti tecnici e testimonianze; (5) denunciando violazione degli artt. 182 e 304 cod. nav. per aver qualificato l’accaduto come evento straordinario soggetto ad obblighi di relazione e verifica; (6) censurando la ritenuta irrilevanza del decreto di archiviazione penale; (7) deducendo violazione degli artt. 2104 e 2106 c.c. per l’insussistenza dei fatti contestati; (8) lamentando violazione delle norme sul licenziamento e dell’art. 39 del CCNL di settore, sostenendo che la condotta non fosse sussumibile nella fattispecie espulsiva e che difettasse proporzionalità tra fatto e sanzione.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e ha confermato la decisione di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento disciplinare. I primi quattro motivi sono stati respinti perché miravano, in sostanza, a ottenere una nuova valutazione del materiale probatorio, preclusa in sede di legittimità e, in ogni caso, non configurabile come travisamento tale da giustificare il sindacato richiesto. Il quinto motivo è stato ritenuto infondato: l’evento occorso in navigazione integra un evento straordinario, non riducibile a mera anomalia, con conseguente obbligo di annotazione e segnalazione secondo il codice della navigazione. Il sesto motivo è stato respinto perché il giudice del lavoro può autonomamente valutare i fatti ai fini disciplinari, senza essere vincolato dall’archiviazione penale. Il settimo motivo è stato dichiarato inammissibile perché diretto a una rivalutazione del merito. L’ottavo motivo è stato respinto poiché la Corte ha ritenuto corretta la sussunzione della condotta nella clausola generale del CCNL che consente il licenziamento per infrazioni gravi e ha ribadito che, in materia di giusta causa, la tipizzazione collettiva non esaurisce il giudizio di gravità e proporzionalità. Il ricorrente è stato condannato alle spese e sono stati applicati gli oneri conseguenti sul contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.
È richiamato come base dei motivi di nullità della sentenza per asserita violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c.
La Corte ribadisce che la censura non può tradursi in una diversa lettura del materiale probatorio.
La Corte esclude che vi sia stato un vizio sindacabile in cassazione, trattandosi di contestazione sulla valutazione delle prove.
Il travisamento del contenuto oggettivo della prova trova rimedio, ricorrendone i presupposti, nella revocazione per errore di fatto.
È richiamato come possibile veicolo del travisamento solo nei limiti del fatto processuale o sostanziale, non per ottenere un nuovo apprezzamento del merito.
Definisce, insieme all’art. 304 cod. nav., l’obbligo di relazione in caso di evento straordinario di navigazione.
Imposta la redazione della relazione del comandante in presenza di evento straordinario.
Prevede l’avvio della procedura di verificazione conseguente all’evento straordinario.
È invocato dal ricorrente in relazione al decreto di archiviazione penale, ma ritenuto non decisivo nel giudizio disciplinare.
Richiamato insieme all’art. 408 c.p.p. a sostegno della censura sull’archiviazione penale.
La Corte esclude che vi sia stata violazione delle regole di diligenza e correttezza lavorativa, poiché i fatti sono stati ritenuti accertati e gravi.
È richiamato in relazione alla proporzionalità della sanzione disciplinare, che la Corte ritiene rispettata alla luce della gravità della condotta.
È evocato dal ricorrente per contestare la legittimità del recesso, ma la Corte conferma la giusta causa/giustificato motivo soggettivo secondo i principi generali.
art. 39 CCNL per Comandanti e Direttori di macchina Confitarma
La Corte lo interpreta come clausola che, oltre alle ipotesi tipizzate con sanzioni conservative, contiene una previsione generale di licenziamento per infrazioni di particolare gravità che non consentano la prosecuzione del rapporto.
La giusta causa è qualificata come clausola generale da specificare alla luce degli standards sociali e dei valori dell’ordinamento, con sindacato di legittimità limitato alla correttezza giuridica della sussunzione.
art. 13, comma 1 quater, DPR n. 115/2002
È richiamato per la statuizione sugli ulteriori oneri processuali conseguenti al rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il travisamento della prova non consente, in cassazione, di ottenere una nuova valutazione complessiva del materiale istruttorio: se la censura mira a una diversa ricostruzione dei fatti, il motivo è inammissibile o comunque non scrutinabile come error in iudicando.
- Il giudice di legittimità non può sostituirsi al giudice di merito nell’individuazione delle fonti del convincimento, nella valutazione dell’attendibilità delle prove e nella scelta, tra le risultanze processuali, di quelle ritenute prevalenti.
- In materia di navigazione, l'evento straordinario non coincide solo con il sinistro marittimo in senso stretto, ma comprende anche gli accidenti della navigazione idonei a incidere sulla sicurezza e a richiedere annotazioni e relazione del comandante.
- L’eventuale archiviazione o esito favorevole del procedimento penale non vincola il giudice del lavoro, che può accertare autonomamente i fatti e valutarne la rilevanza disciplinare con piena cognizione.
- In tema di licenziamento per giusta causa, la tipizzazione contenuta nella contrattazione collettiva non è sempre vincolante: il giudice deve verificare la concreta gravità della condotta e la sua idoneità a ledere il vincolo fiduciario, utilizzando la clausola generale come parametro di sussunzione.
- La contrattazione collettiva opera come parametro interpretativo della clausola generale della giusta causa; tuttavia, quando il fatto addebitato presenta elementi di particolare gravità o aggravanti non contemplati dalla fattispecie tipizzata, può legittimare il recesso espulsivo.
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