Cassazione Civile, Ordinanza n. 23020/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Un lavoratore aveva ottenuto in primo grado una decisione favorevole sull'accertamento del demansionamento e sulla liquidazione del danno; la Corte d'appello di Roma, in riforma, ha respinto sia la domanda di danno biologico sia quella di danno professionale, ritenendo, da un lato, non provata la pretesa conseguenza biologica per la mancata comparizione alla visita peritale disposta in appello e, dall'altro, generiche le allegazioni sul danno professionale, perché limitate alla descrizione delle mansioni svolte senza specificare il concreto depauperamento delle cognizioni, il pregiudizio alla personalità o lo svilimento dell'immagine professionale. Il lavoratore ha quindi proposto ricorso per cassazione con quattro motivi: (1) nullità della sentenza per motivazione apparente o inesistente ex art. 132 c.p.c., assumendo che la Corte territoriale avrebbe escluso l'allegazione e la prova del danno professionale limitandosi a rileggere il ricorso introduttivo, trascurando l'istruttoria di primo grado; (2) omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c., per non avere considerato le risultanze istruttorie poste dal primo giudice a base della liquidazione del danno professionale; (3) nullità della notifica dell'avviso di inizio delle operazioni peritali rinnovate in appello, perché eseguita a un indirizzo PEC diverso da quello risultante dal ReGIndE; (4) conseguente nullità della comunicazione per violazione del diritto di difesa, richiamando le norme sulle consulenze tecniche e sulle nullità processuali. La Corte di cassazione ha ritenuto inammissibili i primi due motivi, perché la motivazione della sentenza impugnata non era apparente e la censura non coglieva la ratio decidendi, fondata sul principio che il danno da demansionamento non è in re ipsa e richiede specifiche allegazioni e prova, anche presuntiva, dei concreti pregiudizi; ha ritenuto infondati gli ultimi due motivi, osservando che la comunicazione del CTU era stata effettuata presso il domicilio/indirizzo PEC eletto dalla parte e che, comunque, il consulente aveva indicato giorno, ora e luogo dell'inizio delle operazioni peritali in udienza. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del lavoratore alle spese e con applicazione dell'ulteriore contributo unificato.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso del lavoratore. Ha confermato la decisione della Corte d'appello che aveva escluso il risarcimento sia del danno biologico, per difetto di prova dopo la mancata presentazione alla visita peritale, sia del danno professionale, per genericità delle allegazioni. Ha inoltre affermato che la comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali era rituale, perché effettuata all'indirizzo PEC eletto dalla parte e perché, in ogni caso, il CTU aveva indicato in udienza i dati essenziali delle operazioni. Conseguentemente, il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del giudizio di legittimità ed è stata dichiarata la sussistenza dei presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Norme richiamate
La mancanza di motivazione è configurabile solo quando la motivazione manchi graficamente o sia talmente oscura da risultare incomprensibile; non basta una motivazione sintetica se contiene l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
La garanzia costituzionale del provvedimento motivato è violata solo in presenza di una motivazione inesistente o meramente apparente.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
Dopo la riformulazione normativa, non sono più ammissibili censure di insufficienza o contraddittorietà della motivazione; il vizio riguarda l'omesso esame di un fatto decisivo e controverso.
Il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, purché le allegazioni siano specifiche e consentano inferenze gravi, precise e concordanti.
art. 3-bis, comma 1, L. 53/1994
Richiamato dalla parte ricorrente in tema di notificazione telematica; la Corte ha ritenuto non decisiva la doglianza perché la comunicazione era stata comunque effettuata presso il domicilio eletto.
Richiamato per la disciplina della PEC nei depositi e nelle comunicazioni telematiche, ma la Corte ha valorizzato la corretta ricezione presso l'indirizzo eletto.
Norma richiamata sulla consultazione degli indirizzi PEC; la Corte ha ritenuto rituale la comunicazione al domicilio digitale eletto dalla parte.
Richiamato in tema di consulenza tecnica; la Corte ha escluso la nullità delle comunicazioni del CTU.
Il CTU deve comunicare giorno, ora e luogo di inizio delle operazioni peritali; nel caso concreto la Corte ha ritenuto adempiuto tale obbligo.
Richiamato per le nullità processuali; la Corte non ha ravvisato alcuna lesione concreta del diritto di difesa.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 115/2002
Sussistendo il presupposto della soccombenza, è dovuto l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Sez. U. n. 1459/2006
Il demansionamento non comporta automaticamente un danno risarcibile; occorre allegare e provare il pregiudizio concreto.
Cass. n. 26972/2008
Il danno non si presume in re ipsa per il solo accertamento dell'inadempimento o della dequalificazione.
Cass. n. 13281/2010
È necessario allegare specifici fatti costitutivi del danno professionale e non formule generiche.
Cass. n. 20842/2019
Le allegazioni generiche non bastano a fondare una presunzione del danno professionale.
Cass. n. 6275/2024
Il danno da demansionamento può essere provato anche per presunzioni, ma solo se l'atto introduttivo contenga allegazioni specifiche sulle attività svolte e sui pregiudizi sofferti.
Cass. n. 27910/2020
Conferma la necessità di allegazioni specifiche per la prova, anche presuntiva, del danno professionale.
Cass. n. 3819/2020
La motivazione è apparente solo quando manca la disamina logico-giuridica del quadro probatorio.
Cass. n. 23940/2017
Non sono più ammissibili doglianze di semplice insufficienza o contraddittorietà della motivazione.
Massime di principio
- Il danno da demansionamento non è in re ipsa: l'accertamento della dequalificazione non implica automaticamente il diritto al risarcimento, che richiede la prova di un pregiudizio concreto e causalmente collegato all'inadempimento datoriale.
- La prova del danno professionale può essere data anche per presunzioni, ma solo se il lavoratore allega in modo specifico la natura dell'attività svolta e i concreti effetti pregiudizievoli subiti, tali da consentire inferenze gravi, precise e concordanti.
- La motivazione è apparente solo quando la sentenza sia priva del tutto del percorso argomentativo o sia incomprensibile; non integra tale vizio una decisione che esponga, sia pure sinteticamente, la ratio decidendi e i criteri seguiti.
- Nel ricorso per cassazione, il vizio di omesso esame di un fatto decisivo non può consistere nella mera critica alla valutazione delle prove o nel richiamo a risultanze istruttorie favorevoli, se non si confronta con la ratio concreta della decisione impugnata.
- La nullità della comunicazione dell'inizio delle operazioni peritali non sussiste quando l'avviso sia stato effettuato all'indirizzo PEC eletto dalla parte e risulti comunque assicurata la conoscibilità delle operazioni secondo la disciplina processuale.
- Le nullità processuali richiedono una concreta lesione del diritto di difesa; in mancanza di un pregiudizio effettivo, l'irregolarità formale non è sufficiente a travolgere l'atto.
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