Cassazione Civile, Ordinanza n. 23019/2025 del 11/08/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente (lavoratore)
La controversia
La lite nasce da un contratto di apprendistato professionalizzante nel quale il lavoratore ha dedotto un grave inadempimento degli obblighi formativi da parte della società. La Corte d'appello, in parziale riforma della decisione di primo grado, ha accertato l'inadempimento formativo e ha dichiarato che il rapporto si era costituito sin dall'origine come lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento nel II livello del CCNL metalmeccanici e condanna della società alla reintegrazione e al pagamento di cinque mensilità ex art. 18 St. lav.; ha però dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda di pagamento di tutte le retribuzioni dalla messa in mora fino alla reintegra. Il lavoratore ricorre in cassazione sostenendo che, interpretando il ricorso introduttivo, la domanda formulata doveva essere intesa come richiesta delle retribuzioni perdute fino alla effettiva reintegrazione, denunciando violazione dell'art. 437 c.p.c. La società resiste e propone ricorso incidentale: con il primo motivo lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., sostenendo che la Corte territoriale non avrebbe potuto applicare l'art. 18 l. n. 300/1970 in assenza di una specifica domanda di illegittimità del recesso, reintegrazione e risarcimento; con il secondo motivo denuncia vizio di motivazione e contraddittorietà ex art. 132 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., per l'incompatibilità tra la condanna a cinque mensilità ex art. 18 e l'inammissibilità della domanda sulle retribuzioni dal contratto alla reintegra. La Cassazione, esaminando direttamente il ricorso introduttivo, rileva che esso conteneva solo la domanda di nullità del contratto di apprendistato per grave inadempimento formativo e di differenze retributive fino ad aprile 2009, senza domanda di retribuzioni successive alla cessazione del rapporto, né domanda risarcitoria ex art. 1218 c.c., art. 18 St. lav. o art. 8 l. n. 604/1966, né specifica impugnazione della comunicazione di risoluzione del rapporto del 30.4.2009. Ne consegue l'accoglimento del ricorso incidentale, la cassazione della sentenza impugnata limitatamente alla condanna al pagamento delle cinque mensilità e relativi accessori/contributi, con decisione nel merito di nullità di quel capo, e il rigetto del ricorso principale; spese a carico del lavoratore ricorrente principale e contributo unificato aggiuntivo.
La decisione
La Corte accoglie il ricorso incidentale della società, rigetta il ricorso principale del lavoratore e, decidendo nel merito, elimina la condanna della società al pagamento delle cinque mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori e contributi, disposta dalla Corte d'appello. La motivazione ruota sull'assenza nel ricorso introduttivo di una domanda specifica di retribuzioni maturate dopo la cessazione del rapporto o di una domanda risarcitoria/invalidante del recesso: dal testo dell'atto iniziale risultava solo la richiesta di differenze retributive e di accertamento della nullità del contratto di apprendistato per inadempimento formativo. La Corte richiama il principio per cui, nell'apprendistato, l'inadempimento formativo grave può determinare la trasformazione sin dall'origine del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato; richiama altresì la regola di corrispettività della retribuzione, dovuta solo in presenza di prestazione lavorativa salvo mora accipiendi. Tuttavia, applicando il principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato e l'esame diretto degli atti, conclude che il capo di condanna ex art. 18 St. lav. era privo di base nella domanda originaria e quindi va travolto.
Norme richiamate
art. 49 d.lgs. n. 276/2003
indicato come norma che disciplina il contratto di apprendistato professionalizzante e i relativi obblighi formativi; il loro grave inadempimento può incidere sulla qualificazione del rapporto
art. 18 legge n. 300/1970
richiamato quale base della condanna reintegratoria e dell'indennità risarcitoria pari a cinque mensilità nel testo previgente alla novella del 2012; la Corte ne esclude l'applicazione in mancanza di specifica domanda
art. 437 c.p.c.
invocato dal ricorrente principale per sostenere che la domanda sulle retribuzioni andasse interpretata estensivamente come comprensiva delle somme fino alla reintegra
art. 112 c.p.c.
invocato dalla società per dedurre ultrapetizione, sostenendo che la Corte territoriale avesse pronunciato senza una domanda espressa di illegittimità del recesso e di reintegrazione
art. 132 c.p.c.
richiamato insieme all'art. 118 disp. att. c.p.c. per denunciare asserita contraddittorietà e illogicità della sentenza impugnata
art. 118 disp. att. c.p.c.
richiamato per censurare la motivazione della sentenza d'appello per contraddittorietà e illogicità
art. 1218 c.c.
menzionato come esempio di base normativa che non risultava posta a fondamento di una domanda risarcitoria nel ricorso introduttivo
art. 8 legge n. 604/1966
richiamato come ulteriore possibile base di una domanda risarcitoria non effettivamente proposta nel ricorso introduttivo
art. 91 c.p.c.
richiamato per la regolazione delle spese secondo soccombenza
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002
applicato per dare atto dei presupposti del versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato
Massime di principio
- Nel contratto di apprendistato professionalizzante, l'inadempimento degli obblighi formativi, quando sia grave e obiettivamente rilevante, può determinare la trasformazione del rapporto in lavoro subordinato a tempo indeterminato sin dall'origine.
- La retribuzione spetta, di regola, solo in presenza dell'effettiva prestazione lavorativa; fuori da specifiche deroghe, il datore deve corrisponderla per il periodo di mancato lavoro solo se ricorre una situazione di mora accipiendi.
- Ai fini dell'ammissibilità delle domande in giudizio, il petitum va desunto dal contenuto complessivo dell'atto introduttivo, ma non può essere ampliato fino a ricomprendere pretese non formulate, come retribuzioni successive alla cessazione del rapporto o un autonomo risarcimento non allegato.
- La condanna ex art. 18 St. lav. presuppone una domanda che consenta di individuare chiaramente l'illegittimità del recesso e la richiesta di reintegrazione e tutela risarcitoria; in difetto, il giudice non può introdurla d'ufficio.
- Quando il giudice di legittimità esamina direttamente gli atti per verificare il contenuto della domanda, può correggere la decisione di merito che abbia qualificato come nuova una pretesa che non lo è, ma anche eliminare capi di condanna pronunciati oltre i limiti della domanda originaria.
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