Cassazione Civile, Ordinanza n. 23026/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
Il lavoratore aveva convenuto la società datrice lamentando che, dopo l'assunzione come autista-soccorritore con inquadramento nel livello C del CCNL AIOP Sanità privata e l'assegnazione iniziale a una postazione 118 di Messina, era stato successivamente impiegato presso un ospedale con mansioni di operatore socio-sanitario (igiene dei pazienti e pulizia dei bagni), che egli riteneva costituire una illegittima dequalificazione e un illegittimo trasferimento. Chiedeva la reintegrazione nelle precedenti mansioni e il risarcimento dei danni patrimoniali e morali. In appello, la domanda era stata respinta perché la Corte territoriale aveva ricostruito la vicenda come un'assegnazione definitiva a nuove mansioni, avvenuta nell'ambito di un piano di contenimento della spesa e di ricollocazione del personale in esubero, non come distacco temporaneo o demansionamento. Nel ricorso per cassazione il lavoratore ha dedotto: 1) omesso esame di un fatto decisivo, con riferimento alla pretesa illegittimità del verbale del 13.8.2012 che avrebbe disposto il distacco presso l'Azienda Sanitaria Provinciale di Messina; 2) violazione di legge per avere ritenuto legittimo quel verbale, contestando l'assenza di forma scritta, temporaneità, interesse datoriale, consenso del lavoratore, accordo sindacale e ragioni tecniche/organizzative/produttive; 3) ulteriore violazione di legge per la ritenuta legittimità del provvedimento alla luce dell'art. 2103 c.c. e del CCNL, insistendo sulla mancanza di consenso e sulla natura definitiva del demansionamento/trasferimento; 4) vizio motivazionale per asserita illogicità e contraddittorietà della sentenza d'appello in ordine alla ricostruzione dei fatti e alla eventuale procedura di licenziamento. La Cassazione ha ritenuto che tutti i motivi fossero costruiti su un presupposto non condiviso dalla sentenza impugnata, cioè che vi fosse stato un distacco o un demansionamento, mentre la Corte d'appello aveva invece accertato, con motivazione adeguata e non sindacabile in sede di legittimità, che si trattava di una assegnazione definitiva di nuove mansioni, a parità di trattamento economico e di inquadramento, effettuata nell'interesse alla conservazione del posto di lavoro e in coerenza con il piano industriale e con la convenzione richiamata. Pertanto il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese e con applicazione dell'art. 13, comma 1-quater, DPR 115/2002.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso, confermando la sentenza della Corte d'appello di Messina che aveva respinto le domande del lavoratore. Ha ritenuto che il giudice di merito avesse fornito una motivazione adeguata e coerente, ricostruendo la vicenda come assegnazione definitiva a mansioni diverse, non come distacco o demansionamento illegittimo. Di conseguenza, ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità e ha dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.
Il vizio è configurabile solo per l'omesso esame di un fatto storico decisivo; non possono essere dedotte come tale singole questioni, singoli elementi istruttori o ipotesi alternative quando il fatto sia stato complessivamente esaminato dal giudice di merito.
art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.
Il motivo per violazione di legge non può essere costruito su una ricostruzione fattuale diversa da quella accertata dalla sentenza impugnata.
Il vizio di motivazione sussiste solo se manca del tutto l'esplicitazione del percorso logico-giuridico seguito dal giudice.
art. 111 Cost.
Richiede che la decisione sia sorretta da una motivazione intelligibile e controllabile.
È richiamato dalle parti, ma la Corte esclude la sua violazione perché i giudici di merito hanno accertato non un demansionamento illegittimo, bensì una nuova assegnazione definitiva concordata nel contesto organizzativo descritto.
È richiamato tra le censure, ma il ricorso viene respinto perché le doglianze presuppongono fatti non accertati in sentenza.
Richiamati dal ricorrente in relazione alla valutazione delle prove, ma la Cassazione ribadisce che la scelta e la valutazione del materiale probatorio spettano al giudice di merito.
Richiamato dal ricorrente tra le norme asseritamente violate, senza che la Corte ne faccia un'autonoma applicazione decisoria.
art. 30, commi 1, 3 e 4, D.lgs. n. 276/2003
Invocato dal ricorrente per sostenere la natura di distacco e la sua illegittimità, ma la Corte ritiene non pertinente il richiamo perché il fatto non è stato qualificato come distacco.
art. 8, comma 3, d.l. n. 148/1993 conv. in L. n. 236/1993
Richiamato dal ricorrente per sostenere la necessità di un accordo sindacale e di condizioni legittimanti, ma la Corte esclude che la fattispecie rientri in quel paradigma.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto del ricorso, sussistono i presupposti processuali per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito rivalutare il merito della controversia né sostituire la propria lettura dei fatti a quella compiuta dal giudice di merito; il controllo di legittimità riguarda soltanto la correttezza giuridica e la coerenza logico-formale della motivazione.
- Il vizio di cui all'art. 360, n. 5, c.p.c. richiede l'omesso esame di un fatto storico decisivo e non può essere fondato su singole questioni, su elementi istruttori isolati o su ipotesi alternative rispetto alla ricostruzione accolta nella sentenza impugnata.
- Quando il giudice di merito accerta che il lavoratore ha accettato una nuova collocazione e nuove mansioni nell'ambito di un progetto organizzativo volto alla conservazione del posto di lavoro e senza incidenza sul livello retributivo e di inquadramento, le censure che presuppongono un distacco o un demansionamento risultano non pertinenti rispetto alla ratio decidendi.
- La dedotta violazione di norme sostanziali o contrattuali non è scrutinabile in cassazione se presuppone una diversa ricostruzione del fatto già definitivamente accertata in appello.
- La motivazione è sufficiente quando rende percepibile il percorso argomentativo seguito dal giudice e consente di comprendere perché siano state privilegiate determinate risultanze probatorie rispetto ad altre.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza giuslavoristica, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza giuslavoristica
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23019/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23020/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23021/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23022/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23028/2025 del 11/08/2025
- ordinanza_civile_lavoro · 11 ago 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 23031/2025 del 11/08/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza giuslavoristica →