Cassazione Civile, Ordinanza n. 23021/2025 del 11/08/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (datore di lavoro)
La controversia
La controversia nasce dall’opposizione allo stato passivo proposta da un lavoratore nell’ambito della procedura di liquidazione coatta amministrativa del datore di lavoro. Il Tribunale ha riconosciuto solo in parte il credito insinuato: da un lato ha accertato un credito di euro 2.198,88 per ritenuta IRPEF asseritamente maggiore del dovuto su somme anticipate a titolo di T.F.R.; dall’altro ha respinto il credito relativo ai compensi per l’incarico di Coordinatore della sicurezza, conferito con delibera del 2005, ritenendolo prescritto. Con l’unico motivo di ricorso per cassazione il lavoratore ha denunciato violazione e falsa applicazione degli artt. 2948 e 2935 c.c., sostenendo che il termine di prescrizione non dovesse decorrere in costanza di rapporto, ma solo dalla cessazione del rapporto di lavoro, in linea con la più recente giurisprudenza di legittimità. Ha inoltre richiamato l’esistenza di atti interruttivi della prescrizione, che però non risultavano prodotti nel giudizio di legittimità.
La decisione
La Corte ha ritenuto infondato il ricorso. Ha osservato, in primo luogo, che la censura, pur formalmente prospettata come violazione di legge, mirava in realtà a ottenere una rivalutazione dei fatti e delle prove, attività non consentita in cassazione. Ha poi ricordato che nel giudizio di legittimità non è ammessa la produzione di documenti, salvo le eccezioni previste dall’art. 372 c.p.c. Quanto al merito della questione prescrizionale, la Corte ha ribadito l’orientamento secondo cui, per i diritti non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, la prescrizione dei crediti di lavoro decorre dalla cessazione del rapporto; tuttavia, nel caso concreto, il credito era sorto pacificamente nel 2005 e il Tribunale aveva correttamente rilevato l’avvenuta maturazione della prescrizione quinquennale in un contesto di stabilità del rapporto, senza che fossero stati provati atti interruttivi anteriori al compimento del termine. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna del ricorrente alle spese e con declaratoria dei presupposti per l’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
La parte ricorrente ha formalmente denunciato violazione di legge e nullità della sentenza, ma la Corte ha qualificato la censura come diretta in realtà a contestare l’accertamento di fatto e la valutazione delle prove.
Per i crediti di lavoro soggetti a prescrizione quinquennale, il termine decorre secondo il combinato disposto con l’art. 2935 c.c.; la Corte richiama il principio secondo cui, per i diritti non ancora prescritti al 18 luglio 2012, la decorrenza è dalla cessazione del rapporto.
La prescrizione decorre dal momento in cui il diritto può essere fatto valere; nel lavoro subordinato, secondo l’orientamento richiamato, ciò avviene alla cessazione del rapporto nei casi di rapporti non stabilmente protetti rispetto al recesso.
In cassazione è vietata la produzione di documenti, salvo quelli relativi alla nullità della sentenza, all’ammissibilità del ricorso e del controricorso e all’atto di rinuncia.
Le modifiche introdotte dalla riforma hanno inciso sui presupposti di stabilità del rapporto di lavoro a tempo indeterminato, rilevando ai fini della decorrenza della prescrizione dei crediti di lavoro non ancora prescritti alla data di entrata in vigore della legge.
È richiamato insieme alla L. n. 92/2012 quale intervento normativo che ha inciso sulla tutela del rapporto di lavoro a tempo indeterminato e sulla decorrenza della prescrizione.
Le spese seguono la soccombenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
In caso di rigetto del ricorso sussistono i presupposti per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 1, comma 17, L. n. 228/2012
È richiamato quale norma che ha introdotto il comma 1-quater dell’art. 13 del d.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione non è consentito trasformare una denuncia di violazione di legge in una richiesta di rivalutazione del fatto e delle risultanze probatorie, riservata al giudice di merito.
- La produzione di nuovi documenti in cassazione è preclusa, salvo le eccezioni tassative previste dall’art. 372 c.p.c.; non possono essere introdotti documenti che si assumano interruttivi della prescrizione se non rientranti nelle eccezioni di legge.
- Per i crediti di lavoro non ancora prescritti al momento dell’entrata in vigore della L. n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre dalla cessazione del rapporto di lavoro, secondo il combinato disposto degli artt. 2948 e 2935 c.c.
- Se il credito di lavoro è già maturato da tempo in un contesto di stabilità del rapporto e non risultano provati atti interruttivi anteriori al compimento del termine quinquennale, la prescrizione va ritenuta maturata.
- Nel giudizio di legittimità, il ricorrente che invoca l’interruzione della prescrizione deve poter dimostrare l’esistenza degli atti interruttivi nei limiti del materiale acquisito e producibile in cassazione.
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