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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23028/2025 del 11/08/2025

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (datore di lavoro)

La controversia

Un dipendente, già assunto presso un ente/azienda di servizi idrici e del gas, aveva ottenuto nel 2013 un provvedimento aziendale di inquadramento nell'Area Quadri all'esito della procedura prevista dal CCNL di settore per il riconoscimento delle mansioni superiori. Successivamente, il nuovo organo amministrativo della società aveva sospeso e poi revocato in autotutela numerosi avanzamenti di carriera, compreso quello del lavoratore, e aveva sospeso anche il pagamento del superminimo collegato alla qualifica. Il lavoratore aveva agito in giudizio chiedendo l'illegittimità della retrocessione e il ripristino del superminimo; il Tribunale aveva rigettato, mentre la Corte d'appello aveva riformato la decisione, ordinando la reintegrazione nelle funzioni di Quadro e il pagamento delle differenze retributive, compreso il superminimo, ritenendo illegittima la revoca e valorizzando il principio di irriducibilità della retribuzione. La società ha proposto ricorso per cassazione con sei motivi: ha contestato, in sintesi, l'interpretazione degli artt. 19 e 53 del CCNL e dell'art. 2103 c.c. sulla legittimità del superiore inquadramento e della sua revoca; ha denunciato motivazione apparente sulla questione del superminimo; ha sostenuto che il superminimo fosse stato attribuito da accordi aziendali e potesse essere modificato o eliminato; ha dedotto che l'accordo non avesse carattere personale; ha lamentato l'omesso esame della situazione economica aziendale e ha affermato che la contrattazione aziendale non potesse disciplinare il superminimo in deroga al CCNL, essendo il rinvio consentito solo per i premi di risultato.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il primo motivo, ritenendo corretta la lettura della Corte d'appello sulla centralità della legittimità dei provvedimenti di sospensione/revoca rispetto a un precedente riconoscimento definitivo del superiore inquadramento effettuato dalla stessa società nell'ambito della procedura contrattuale. Ha invece accolto il secondo e il quinto motivo, ravvisando un vizio di motivazione apparente e comunque insufficiente a rendere controllabile il percorso logico-giuridico seguito dalla Corte territoriale sulla spettanza del superminimo: la decisione d'appello era contraddittoria perché, da un lato, affermava l'irriducibilità della retribuzione, dall'altro sembrava convalidare accordi aziendali in peius, senza spiegare adeguatamente il contenuto dell'accordo del 2006, degli atti societari del 2013, delle disdette e delle successive intese, né verificare se la situazione economica aziendale giustificasse il beneficio. Gli altri motivi sono stati dichiarati assorbiti. La sentenza impugnata è stata quindi cassata in relazione ai motivi accolti e la causa è stata rinviata alla Corte d'appello di Napoli, in diversa composizione, per nuovo esame e per le spese anche del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 53 del CCNL Unico Gas-Acqua

    procedura stragiudiziale per il riconoscimento delle mansioni superiori

    il lavoratore che ritenga di avere svolto mansioni superiori può chiedere prima del giudizio il riconoscimento; un riconoscimento definitivo adottato all'esito della procedura non può essere unilateralmente revocato senza adeguata iniziativa giudiziaria del datore di lavoro

  • art. 19 del CCNL Unico Gas-Acqua

    tre mesi di mansioni superiori; per i Quadri 180 giorni continuativi di calendario

    prevede la definitività dell'inquadramento superiore al ricorrere del periodo di svolgimento delle mansioni superiori

  • art. 2103 c.c.

    richiamato dalla ricorrente per contestare il riconoscimento del superiore inquadramento; la Corte non entra nel merito della sua violazione perché ritiene decisivo il tema della revoca di un riconoscimento già definito in sede contrattuale

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la motivazione è nulla quando manchi del tutto o sia meramente apparente, cioè non consenta di comprendere il percorso logico-giuridico della decisione

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato insieme ai parametri costituzionali sul dovere di motivazione

  • art. 111, comma 6, Cost.

    impone una motivazione effettiva; è violato da motivazione mancante, apparente o incomprensibile

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    usato per denunciare violazioni di legge sostanziale

  • art. 360, comma 1, n. 4 c.p.c.

    usato per dedurre nullità della sentenza per motivazione apparente

  • art. 360, comma 1, n. 5 c.p.c.

    non consente più il semplice difetto di sufficienza della motivazione, ma resta ferma la censura per omesso esame di un fatto decisivo nei limiti di legge

  • art. 1362 c.c.

    richiamato per l'interpretazione del contratto collettivo/accordi aziendali e del contenuto del superminimo

  • art. 1363 c.c.

    richiamato per l'interpretazione sistematica delle clausole e degli accordi aziendali

  • art. 1367 c.c.

    richiamato dalla ricorrente a sostegno dell'interpretazione utile dell'accordo aziendale

  • art. 163 c.c.

    richiamato dalla ricorrente nel contesto della censura sulla disciplina del superminimo

  • art. 2077 c.c.

    richiamato per sostenere il rapporto tra contratto collettivo e accordi aziendali in peius

  • art. 1322 c.c.

    richiamato per contestare la possibilità della contrattazione aziendale di disciplinare il superminimo in deroga al CCNL

Massime di principio

  • Quando un rapporto di lavoro sia stato già definito da un riconoscimento definitivo del superiore inquadramento adottato dal datore nell'ambito di una procedura prevista dalla contrattazione collettiva, il successivo intento di revocarlo non può risolversi in una mera autotutela unilaterale, ma richiede una contestazione giudiziale delle ragioni poste a base di quel precedente riconoscimento.
  • Il giudice di merito deve rendere una motivazione effettiva e controllabile quando decide su emolumenti collegati all'inquadramento o a pattuizioni aziendali: non basta affermare in astratto un principio (come l'irriducibilità della retribuzione), se poi non si spiega come esso si coordini con gli accordi aziendali, con gli atti societari e con le eventuali condizioni economiche poste a base del beneficio.
  • Sussiste vizio di motivazione, deducibile in cassazione, quando la sentenza presenti affermazioni tra loro incompatibili o non chiarisca il percorso logico-giuridico seguito, impedendo il controllo di legittimità.
  • L'omesso esame della documentazione negoziale e societaria rilevante, ove decisiva per stabilire la spettanza di un emolumento accessorio, può integrare censura in cassazione solo nei limiti in cui la motivazione risulti realmente inidonea a far comprendere la base decisoria.
  • Le clausole di contratto collettivo e gli accordi aziendali in materia retributiva vanno interpretati in modo sistematico, verificando il concreto contenuto della disciplina pattizia e il rapporto tra fonte collettiva nazionale e livello aziendale, prima di affermare la spettanza o la revocabilità di un beneficio economico.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaBuona fede e correttezza

Testo integrale

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