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Cassazione Civile, Ordinanza n. 35683/2022 del 05/12/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ente pubblico)

La controversia

La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione regionale con cui a un soggetto è stato richiesto il pagamento di una sanzione pecuniaria molto elevata per violazione della normativa regionale piemontese in materia di attività estrattiva e ripristino ambientale. La Corte d'appello, confermando il Tribunale, ha respinto l'opposizione, ritenendo tempestiva la contestazione, irrilevante l'assoluzione penale perché riferita a fattispecie e scriminanti diverse, inammissibili alcuni documenti prodotti tardivamente e insussistente il ne bis in idem amministrativo-penale. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione, denunciando: violazione di norme sostanziali e processuali; omesso esame e travisamento della prova; errata lettura della sentenza penale assolutoria; erronea esclusione di documenti prodotti in appello; motivazione apparente, contraddittoria o insufficiente; erronea qualificazione dell'attività come coltivazione di cava anziché mera rimozione di materiale alluvionale o bonifica; violazione di norme in tema di attività agricola e diritti del lavoratore agricolo. In sostanza, ha sostenuto che i fatti non integrassero l'illecito amministrativo contestato e che l'assoluzione penale dovesse precludere la sanzione amministrativa.

La decisione

La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che si limitavano a contestazioni generiche di violazione di legge senza una specifica correlazione tra le norme invocate e la motivazione della sentenza impugnata, nonché quelli che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito o delle prove. Ha giudicato infondati i motivi relativi al rapporto tra giudicato penale e sanzione amministrativa, osservando che la sentenza penale di assoluzione si fondava su scriminanti non applicabili all'illecito amministrativo e su una fattispecie non sovrapponibile. Ha inoltre condiviso la qualificazione dell'attività come coltivazione di cava, valorizzando l'estrazione e la successiva commercializzazione del materiale e la mancanza dell'autorizzazione richiesta, esclusa la tesi della mera bonifica o dell'attività agricola. Nulla è stato disposto sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 3, lett. c), L. Reg. Piemonte n. 19/2009

    Disposizione sanzionatoria regionale ritenuta applicabile all'attività di asportazione e commercializzazione di materiale in assenza del necessario progetto di ripristino/autorizzazione, anche se la condotta non integra il reato contestato in sede penale.

  • art. 9, comma 2, L. 689/1981

    Il principio di specialità è stato escluso perché la fattispecie amministrativa e quella penale non erano pienamente sovrapponibili; inoltre la fattispecie penale era stata esclusa per scriminante, mentre quella amministrativa restava applicabile.

  • art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001

    Richiamato per escludere che l'assoluzione penale impedisse l'irrogazione della sanzione amministrativa, trattandosi di norma che fa salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.

  • art. 181, D. Lgs. 42/2004

    La Corte lo ha considerato fattispecie non coincidente con l'illecito amministrativo regionale, evidenziando una diversità nella componente omissiva e nei beni giuridici tutelati.

  • art. 654 c.p.p.

    Esclusa l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio amministrativo per difetto di piena identità del fatto e delle fattispecie contestate.

  • art. 366, n. 4, c.p.c.

    Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza con il precetto normativo.

  • art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.

    La Corte ribadisce che il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.

  • art. 115 c.p.c.

    La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito; non è ammissibile censurare in cassazione la sola difformità della valutazione delle risultanze probatorie.

  • art. 116 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio.

  • art. 437 c.p.c.

    In appello i documenti tardivamente prodotti richiedono allegazione dell'impossibilità della precedente produzione o della loro indispensabilità; in difetto la loro ammissione è preclusa.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'.

  • art. 2, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443

    L'attività estrattiva è soggetta ad autorizzazione quando è diretta a uno sfruttamento professionale e industriale delle risorse; i movimenti di terra finalizzati ad attività agricole o edilizie non ricadono nella disciplina delle cave.

  • art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002

    È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.

  • art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001

    Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esclusione della sanzione amministrativa per attività estrattiva non autorizzata.

  • art. 149, comma 1, D. Lgs. 42/2004

    Richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte d'appello in relazione alla diversa fattispecie penale, non sovrapponibile all'illecito amministrativo.

Massime di principio

  • Il ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge è inammissibile quando non indica in modo puntuale quali affermazioni della sentenza impugnata contrastino con le norme richiamate; non basta un richiamo generico a molte disposizioni.
  • La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di ottenere una rivalutazione del merito, delle prove o della motivazione in termini di insufficienza o contraddittorietà.
  • La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce a una prova un diverso valore legale o applica un criterio di valutazione incompatibile con quello imposto dalla legge; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
  • L'efficacia del giudicato penale nel giudizio amministrativo è esclusa quando le fattispecie contestate non sono pienamente sovrapponibili, anche se riguardano i medesimi fatti storici, ove differiscano gli elementi costitutivi o le scriminanti applicabili.
  • L'attività estrattiva integra coltivazione di cava quando l'estrazione e la commercializzazione del materiale rivelano uno sfruttamento professionale e industriale delle risorse, non essendo decisivo che lo scavo sia poco profondo o che non vi sia una stabile organizzazione di impianti.
  • La mera finalità di rimozione o ripristino di un terreno non esclude la disciplina delle cave se il materiale viene estratto e commercializzato in modo non occasionale e non strettamente funzionale ad altra attività consentita.
  • La motivazione della sentenza è censurabile per nullità solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; fuori da tali ipotesi la doglianza sulla 'insufficienza' non è più proponibile.
  • In appello, la produzione documentale tardiva richiede la specifica allegazione dei presupposti di ammissibilità; in mancanza, la declaratoria di inammissibilità è corretta.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioImpugnazioni
RamiTributiProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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