Cassazione Civile, Ordinanza n. 35683/2022 del 05/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (ente pubblico)
La controversia
La controversia origina da un'ordinanza-ingiunzione regionale con cui a un soggetto è stato richiesto il pagamento di una sanzione pecuniaria molto elevata per violazione della normativa regionale piemontese in materia di attività estrattiva e ripristino ambientale. La Corte d'appello, confermando il Tribunale, ha respinto l'opposizione, ritenendo tempestiva la contestazione, irrilevante l'assoluzione penale perché riferita a fattispecie e scriminanti diverse, inammissibili alcuni documenti prodotti tardivamente e insussistente il ne bis in idem amministrativo-penale. Il ricorrente ha proposto nove motivi di cassazione, denunciando: violazione di norme sostanziali e processuali; omesso esame e travisamento della prova; errata lettura della sentenza penale assolutoria; erronea esclusione di documenti prodotti in appello; motivazione apparente, contraddittoria o insufficiente; erronea qualificazione dell'attività come coltivazione di cava anziché mera rimozione di materiale alluvionale o bonifica; violazione di norme in tema di attività agricola e diritti del lavoratore agricolo. In sostanza, ha sostenuto che i fatti non integrassero l'illecito amministrativo contestato e che l'assoluzione penale dovesse precludere la sanzione amministrativa.
La decisione
La Corte di cassazione ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto inammissibili i motivi che si limitavano a contestazioni generiche di violazione di legge senza una specifica correlazione tra le norme invocate e la motivazione della sentenza impugnata, nonché quelli che miravano in realtà a una nuova valutazione del merito o delle prove. Ha giudicato infondati i motivi relativi al rapporto tra giudicato penale e sanzione amministrativa, osservando che la sentenza penale di assoluzione si fondava su scriminanti non applicabili all'illecito amministrativo e su una fattispecie non sovrapponibile. Ha inoltre condiviso la qualificazione dell'attività come coltivazione di cava, valorizzando l'estrazione e la successiva commercializzazione del materiale e la mancanza dell'autorizzazione richiesta, esclusa la tesi della mera bonifica o dell'attività agricola. Nulla è stato disposto sulle spese perché gli intimati non hanno svolto difese. È stato infine dato atto dell'obbligo dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 8, comma 3, lett. c), L. Reg. Piemonte n. 19/2009
Disposizione sanzionatoria regionale ritenuta applicabile all'attività di asportazione e commercializzazione di materiale in assenza del necessario progetto di ripristino/autorizzazione, anche se la condotta non integra il reato contestato in sede penale.
Il principio di specialità è stato escluso perché la fattispecie amministrativa e quella penale non erano pienamente sovrapponibili; inoltre la fattispecie penale era stata esclusa per scriminante, mentre quella amministrativa restava applicabile.
art. 44, lett. c), d.P.R. 380/2001
Richiamato per escludere che l'assoluzione penale impedisse l'irrogazione della sanzione amministrativa, trattandosi di norma che fa salva l'applicazione delle sanzioni amministrative.
La Corte lo ha considerato fattispecie non coincidente con l'illecito amministrativo regionale, evidenziando una diversità nella componente omissiva e nei beni giuridici tutelati.
Esclusa l'efficacia vincolante del giudicato penale nel giudizio amministrativo per difetto di piena identità del fatto e delle fattispecie contestate.
Il motivo di ricorso per violazione di legge è inammissibile se non indica specificamente le norme violate e non confronta in modo puntuale la motivazione della sentenza con il precetto normativo.
art. 360, primo comma, nn. 3, 4 e 5, c.p.c.
La Corte ribadisce che il ricorso non può risolversi in una richiesta di nuova valutazione del merito; il vizio motivazionale è oggi limitato all'omesso esame di un fatto storico decisivo o alle ipotesi di motivazione apparente, mancante o incomprensibile.
La valutazione delle prove è riservata al giudice di merito; non è ammissibile censurare in cassazione la sola difformità della valutazione delle risultanze probatorie.
La violazione è configurabile solo se il giudice attribuisce a una prova un valore legale diverso da quello previsto o dichiara di valutarla secondo prudente apprezzamento quando la legge impone un diverso criterio.
In appello i documenti tardivamente prodotti richiedono allegazione dell'impossibilità della precedente produzione o della loro indispensabilità; in difetto la loro ammissione è preclusa.
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
La nullità della sentenza per vizio di motivazione è configurabile solo nei casi estremi di mancanza, apparenza, perplessità o irriducibile contraddittorietà della motivazione.
art. 111, sesto comma, Cost.
Il controllo di legittimità sulla motivazione è limitato al 'minimo costituzionale'.
art. 2, R.D. 29 luglio 1927, n. 1443
L'attività estrattiva è soggetta ad autorizzazione quando è diretta a uno sfruttamento professionale e industriale delle risorse; i movimenti di terra finalizzati ad attività agricole o edilizie non ricadono nella disciplina delle cave.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
È stato dato atto dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 6, comma 1, d.P.R. 380/2001
Richiamato dal ricorrente, ma ritenuto non decisivo ai fini dell'esclusione della sanzione amministrativa per attività estrattiva non autorizzata.
art. 149, comma 1, D. Lgs. 42/2004
Richiamato dal ricorrente e considerato dalla Corte d'appello in relazione alla diversa fattispecie penale, non sovrapponibile all'illecito amministrativo.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione dedotto per violazione di legge è inammissibile quando non indica in modo puntuale quali affermazioni della sentenza impugnata contrastino con le norme richiamate; non basta un richiamo generico a molte disposizioni.
- La censura ex art. 360, n. 5, c.p.c. è ammissibile solo per omesso esame di un fatto storico decisivo; non consente di ottenere una rivalutazione del merito, delle prove o della motivazione in termini di insufficienza o contraddittorietà.
- La violazione dell'art. 116 c.p.c. è configurabile solo quando il giudice attribuisce a una prova un diverso valore legale o applica un criterio di valutazione incompatibile con quello imposto dalla legge; non basta contestare l'apprezzamento del materiale probatorio.
- L'efficacia del giudicato penale nel giudizio amministrativo è esclusa quando le fattispecie contestate non sono pienamente sovrapponibili, anche se riguardano i medesimi fatti storici, ove differiscano gli elementi costitutivi o le scriminanti applicabili.
- L'attività estrattiva integra coltivazione di cava quando l'estrazione e la commercializzazione del materiale rivelano uno sfruttamento professionale e industriale delle risorse, non essendo decisivo che lo scavo sia poco profondo o che non vi sia una stabile organizzazione di impianti.
- La mera finalità di rimozione o ripristino di un terreno non esclude la disciplina delle cave se il materiale viene estratto e commercializzato in modo non occasionale e non strettamente funzionale ad altra attività consentita.
- La motivazione della sentenza è censurabile per nullità solo nei casi di motivazione mancante, apparente, perplessa o incomprensibile; fuori da tali ipotesi la doglianza sulla 'insufficienza' non è più proponibile.
- In appello, la produzione documentale tardiva richiede la specifica allegazione dei presupposti di ammissibilità; in mancanza, la declaratoria di inammissibilità è corretta.
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