L.R. Piemonte 19/2009
"Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità".[1]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge piemontese disciplina rete ecologica regionale, carta della natura, aree protette e zone Natura 2000, con regole su istituzione, gestione, pianificazione, vigilanza, sanzioni e indennizzi. Molte disposizioni operative del titolo II e del titolo VI, capo III, decorrono dal 1° gennaio 2012; il titolo IV introduce zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici.
Tutela delle aree naturali, biodiversità e rete Natura 2000 in Piemonte
Tutela delle aree naturali e della biodiversità in Piemonte
La legge definisce il quadro organico piemontese per conservazione della biodiversità, gestione delle aree protette e attuazione della rete Natura 2000. Disciplina anche strumenti di pianificazione, vigilanza, sanzioni, indennizzi e regole transitorie, con applicazione limitata al territorio della Regione Piemonte.
Rete ecologica regionale e carta della natura
La Regione istituisce la rete ecologica regionale come insieme coordinato di aree naturali funzionali alla tutela della biodiversità. Ne fanno parte il sistema delle aree protette piemontesi, le aree contigue, i siti Natura 2000, le zone naturali di salvaguardia, i corridoi ecologici e altre aree rilevanti per la biodiversità.
La carta della natura regionale individua tale rete in coerenza con la pianificazione territoriale e paesaggistica, sulla base dello stato dell’ambiente naturale. Il procedimento prevede:
- predisposizione e adozione da parte della Giunta regionale, sentite province e Città metropolitana di Torino;
- deposito e osservazioni pubbliche entro 60 giorni;
- predisposizione degli elaborati definitivi entro 90 giorni dalla scadenza delle osservazioni;
- approvazione del Consiglio regionale;
- efficacia dalla pubblicazione sul BUR. Le province, la Città metropolitana di Torino e i comuni devono adeguare i propri strumenti pianificatori. Dalla data di adozione si applicano misure di salvaguardia limitate alle norme espressamente individuate nell’atto di adozione. Le aree così individuate sono assoggettate alle disposizioni sui titoli II-VI.
Sistema delle aree protette: classificazione, istituzione e finalità
Il sistema regionale comprende parchi nazionali e riserve statali per la parte ricadente in Piemonte, oltre alle aree protette a gestione regionale, provinciale e locale. I parchi nazionali e le riserve statali seguono la normativa statale; le altre aree sono regolate dalla legge piemontese.
Le aree protette regionali, provinciali e locali sono classificate in:
- parchi naturali;
- riserve naturali;
- zone naturali di salvaguardia;
- riserve speciali.
La legge individua le finalità generali delle aree protette: tutela delle risorse naturali, fruizione sociale e didattica, integrazione con la rete ecologica regionale e partecipazione dei cittadini. Per le singole tipologie sono indicate finalità specifiche, tra cui tutela degli habitat, ricerca scientifica, valorizzazione del patrimonio storico-culturale e promozione di uno sviluppo compatibile.
L’istituzione delle aree protette regionali, provinciali e locali avviene con legge regionale modificativa del testo unico, salvo le riserve speciali che seguono apposite disposizioni legislative. Le leggi istitutive devono indicare confini, livello di gestione, classificazione, soggetto gestore e finanziamenti. I confini devono essere tabellati sul territorio.
Aree protette esistenti, confini e modifiche
La legge conferma le aree naturali protette esistenti alla data di entrata in vigore del titolo II secondo le cartografie dell’allegato A. Elenca i parchi e le riserve a gestione regionale, provinciale e locale affidati ai diversi soggetti gestori.
È prevista la possibilità di modifiche parziali dei confini con deliberazione della Giunta regionale, d’intesa con gli enti locali interessati e previo parere vincolante della commissione consiliare competente. Per le zone naturali di salvaguardia e per le aree contigue sono previste analoghe procedure di modifica dei confini.
Gestione delle aree protette e soggetti gestori
Le aree a gestione regionale sono affidate a enti strumentali regionali di diritto pubblico; le aree a gestione provinciale e locale sono gestite, per trasferimento, da province, comuni o unioni montane interessati, che scelgono autonomamente la forma di gestione. Per alcune aree provinciali la gestione può essere affidata anche a enti strumentali provinciali.
La legge individua puntualmente gli enti di gestione e le aree affidate a ciascuno di essi. Tra i soggetti gestori figurano, tra gli altri, l’Ente di gestione delle aree protette delle Alpi Cozie, dei Parchi reali, delle Alpi Marittime, del Monviso, dell’Appennino piemontese, del Po piemontese, del Parco paleontologico astigiano, del Ticino e del Lago Maggiore, della Valsesia, dell’Ossola, oltre alla Città metropolitana di Torino, al Comune di Cuneo e alla Comunità montana Valle Cervo-La Bursch per alcune aree specifiche.
I soggetti gestori delle aree protette di confine promuovono intese e accordi internazionali o interregionali con i gestori confinanti per il coordinamento gestionale e la promozione territoriale.
Organi degli enti di gestione
Gli organi degli enti di gestione sono:
- presidente;
- consiglio;
- revisore dei conti;
- comunità delle aree protette.
Il presidente è nominato dal Presidente della Giunta regionale, d’intesa con la comunità delle aree protette. Rappresenta legalmente l’ente, presiede il consiglio e adotta provvedimenti urgenti e indifferibili, soggetti a ratifica entro 60 giorni. La carica è incompatibile con numerosi incarichi politici e istituzionali; il mandato coincide con quello del consiglio e può essere rinnovato al massimo tre volte.
Il consiglio è composto dal presidente e da 4, 6 oppure 8 membri a seconda della dimensione territoriale dell’ente. È nominato dal Presidente della Giunta regionale su designazione della comunità delle aree protette, con regole specifiche per rappresentare enti locali, associazioni ambientaliste e agricole. Il consiglio adotta statuto, regolamento dell’area, strumenti di pianificazione, bilanci, programma annuale e pluriennale, nomina il direttore e il revisore dei conti, e delibera gli indirizzi organizzativi.
La comunità delle aree protette è composta dai rappresentanti degli enti locali territorialmente interessati ed è organo consultivo, propositivo e di verifica. Designa parte dei consiglieri ed esprime pareri obbligatori su statuto, regolamento, bilancio, conto consuntivo, piani e piano economico-sociale. I pareri devono essere resi entro 45 giorni.
È istituita anche la consulta per la promozione del territorio, con rappresentanti di associazioni artigiane, commerciali, turistiche, agricole, ambientaliste, venatorie, del CAI, delle guide alpine e di realtà territoriali. Essa esprime pareri su regolamento, piano economico-sociale e piani di area e formula proposte di promozione territoriale.
Personale, direzione e organizzazione amministrativa
Gli enti di gestione operano con personale proprio al quale si applica lo stato giuridico ed economico del personale regionale. Le province, i comuni e le unioni montane cui è affidata la gestione individuano autonomamente il personale dedicato. La Giunta regionale approva declaratorie dei profili professionali e dotazioni organiche.
Il direttore è nominato a tempo determinato, per una durata compresa tra 2 e 5 anni, ed è rinnovabile. Può essere scelto tra dirigenti di ruolo o, in mancanza, tra esterni con laurea e comprovata qualificazione dirigenziale. Il direttore ha ampi poteri gestionali, è segretario del consiglio e della comunità delle aree protette, dirige la struttura, gestisce il personale e i procedimenti, stipula i contratti e sovrintende agli atti amministrativi e contabili.
Vigilanza e controlli nelle aree protette
La vigilanza nelle aree protette è affidata al personale di vigilanza degli enti di gestione, all’Arma dei Carabinieri, alla polizia locale, agli agenti di vigilanza provinciali e alle guardie ecologiche volontarie convenzionate. Il personale di vigilanza degli enti può avere qualifica di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza, con tesserino regionale e uniforme unica stabilita dalla Giunta.
L’attività di vigilanza può estendersi ad altre aree protette, alle aree contigue e ai territori Natura 2000 in presenza di specifiche convenzioni.
Norme di tutela, divieti e salvaguardia nelle aree protette
Le aree inserite nella carta della natura destinate a diventare aree protette sono soggette a norme di tutela e salvaguardia per tre anni dalla data di approvazione della carta; tali misure decadono se l’area non viene istituita entro il triennio.
Nei parchi naturali e nelle riserve naturali si applicano divieti relativi, tra l’altro, a:
- caccia;
- introduzione di armi, esplosivi o mezzi di cattura non autorizzati;
- apertura di cave e discariche;
- movimenti terra che alterino la morfologia o il regime idrico;
- nuove strade o ampliamenti non consentiti;
- danneggiamento di sentieri ed ecosistemi;
- cattura, uccisione o disturbo della fauna;
- raccolta o danneggiamento della flora;
- introduzione di specie non autoctone;
- asportazione di minerali senza autorizzazione;
- fuochi ricreativi fuori dalle aree attrezzate;
- circolazione di veicoli e motoslitte fuori dalla viabilità consentita;
- sorvolo a bassa quota non autorizzato.
Sono previste differenziazioni per zone naturali di salvaguardia e riserve speciali. Il regolamento dell’area integra la disciplina e può stabilire deroghe, mentre in attesa del regolamento sono consentiti interventi scientifici autorizzati. Restano salve le altre norme di tutela ambientale vigenti, compresi i vincoli per la mitigazione del rischio idraulico e idrogeologico.
Aree contigue
La Regione delimita le aree contigue d’intesa con i gestori delle aree protette e con gli enti locali interessati. In tali aree può disciplinare caccia, pesca, attività estrattive e tutela della biodiversità. La legge prevede, per alcuni territori, l’istituzione iniziale di specifiche aree contigue, come la Stura di Lanzo, la fascia fluviale del Po piemontese, l’Alpe Devero, il Gesso e Stura, l’Alta Val Borbera e il Marguareis.
Nelle aree contigue i piani urbanistici, i programmi e gli interventi pubblici e privati devono essere coerenti con la pianificazione regionale e con i piani d’area delle aree limitrofe, senza compromettere progetti in corso o finalità già avviate. Sono fatte salve le convenzioni già stipulate.
Strumenti di pianificazione delle aree protette
La disciplina distingue più strumenti pianificatori.
Piano pluriennale economico-sociale: è predisposto dalla comunità delle aree protette con il concorso della consulta e delle parti sociali ed economiche. Definisce interventi e soggetti attuatori per la promozione delle attività compatibili. È adottato dal consiglio e approvato dalla Giunta regionale entro 120 giorni, decorso il quale si intende approvato. Per aree gestite da province o comuni, la stessa procedura vale per gli organi competenti locali. Il piano prevede anche incentivi per sistemi di gestione ambientale, con riferimento a EMAS.
Piano di area: per i parchi naturali è redatto un piano di area con valore di piano territoriale regionale, che sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici, salvo il piano paesaggistico. Definisce assetto del territorio, zonizzazione, vincoli, accessibilità, servizi, recupero di aree degradate e tutela del patrimonio storico-culturale, oltre alle attività turistico-sostenibili e di accoglienza. L’adozione è seguita da pubblicazione, osservazioni entro 45 giorni e approvazione regionale entro 180 giorni. Sono previste misure di salvaguardia dalla data di adozione. Fino all’approvazione, gli interventi di modificazione dello stato dei luoghi sono autorizzati dal comune con comunicazione al gestore; dopo l’approvazione, la comunicazione resta necessaria solo per nuove opere e ampliamenti. Sono previste varianti, compresi casi semplificati per modifiche di limitata entità.
Piani naturalistici e piani di gestione delle riserve speciali: contengono analisi geologiche e biologiche e prescrizioni di conservazione. Hanno valore gestionale e diventano vincolanti; per le riserve speciali sono sostituiti da piani di gestione. Dalla data di adozione si applicano misure di salvaguardia. Fino all’approvazione, gli interventi sui luoghi seguono una procedura con comunicazione al gestore e possibile parere entro 30 giorni. I piani vigenti al momento dell’entrata in vigore restano efficaci fino all’approvazione dei nuovi.
Valutazione degli effetti dei piani e monitoraggio
Gli strumenti di pianificazione sono soggetti alle procedure di valutazione ambientale previste dalla normativa europea, statale e regionale. Gli effetti ambientali devono essere monitorati per individuare impatti negativi imprevisti e adottare misure correttive.
Competenze regionali, indirizzo e supporto
La Regione definisce obiettivi e linee strategiche del sistema delle aree naturali protette, coordina i soggetti gestori e fornisce supporto tecnico-amministrativo. Può istituire una commissione di valutazione dei dirigenti, promuovere un sistema informativo centrale, documentazione e attività divulgative, anche tramite la piattaforma “Piemonte Parchi”, e valorizzare le produzioni agroalimentari delle aree protette.
Gli enti di gestione trasmettono alla Regione, entro 30 giorni, gli atti di programmazione economico-sociale, il programma operativo, le convenzioni quadro e gli atti di straordinaria amministrazione; la relazione annuale va inviata entro il 30 aprile dell’anno successivo. Devono inoltre essere trasmessi bilanci di previsione, variazioni, assestamento e conto consuntivo. La Regione può impartire direttive e rilievi vincolanti e, in caso di persistente inattività, può revocare deleghe o sostituirsi ai soggetti gestori.
Strumenti di supporto e collaborazioni
La Regione e i soggetti gestori possono attivare collaborazioni con università, enti specializzati, ARPA, enti strumentali regionali e società regionali, nonché partecipare ad associazioni e organismi attivi nella tutela ambientale. Sono previste anche forme di collaborazione tra enti di gestione per esercizio associato di funzioni, gestione contabile, contrattuale, formazione del personale e acquisizione centralizzata di beni e servizi.
Gestione faunistica, attività agricole e indennizzi
Per mantenere l’equilibrio faunistico e ambientale sono ammessi abbattimenti selettivi, catture, prelievi, reintroduzioni e ripopolamenti. Gli interventi sono regolati da specifico regolamento regionale, previo parere ISPRA e osservazioni vincolanti della Regione, e devono coordinarsi con la gestione faunistica esterna alle aree protette. Il soggetto gestore può autorizzare interventi scientifici non previsti dai piani. La mancata o impropria attuazione dei piani può comportare responsabilità del gestore anche ai fini del finanziamento regionale.
Le attività agricole e silvo-pastorali sostenibili sono valorizzate come economie locali. I soggetti gestori possono concedere contributi alle aziende agro-forestali multifunzionali e stipulare accordi agro-ambientali. Gli atti che configurano aiuti di Stato sono soggetti alla disciplina europea di notifica, salvo esenzioni o de minimis.
Sono previsti indennizzi per:
- danni della fauna selvatica alle coltivazioni, arboricoltura da legno, allevamenti e pascoli;
- mancati redditi causati da vincoli effettivi che impediscano attività economiche agro-silvo-pastorali in modo continuativo.
Non sono indennizzabili i danni alle foreste e le perdite teoriche derivanti da previsioni urbanistiche, né i vincoli paesaggistici. La domanda va presentata entro termini brevi, con accertamento provinciale entro 15 giorni e liquidazione entro 90 giorni. È escluso l’indennizzo se non sono state attuate le misure preventive finanziate.
Rete Natura 2000: conservazione, gestione e valutazione di incidenza
La Regione attua la disciplina europea per la conservazione degli habitat, della flora e della fauna selvatiche e partecipa alla costituzione della rete Natura 2000. Le aree Natura 2000 ricadenti in Piemonte fanno parte della rete ecologica regionale e sono individuate nella carta della natura.
La rete comprende siti di importanza comunitaria, zone speciali di conservazione e zone di protezione speciale. I SIC sono individuati con deliberazione della Giunta regionale e trasmessi al Ministero; le ZPS decorrono dalla trasmissione alla Commissione europea dei formulari e delle cartografie.
La Giunta regionale dispone le misure di conservazione necessarie, eventualmente con piani di gestione. I soggetti gestori aggiornano gli obiettivi di conservazione e li propongono alla Regione previa consultazione degli enti locali interessati.
La gestione delle aree Natura 2000 è delegata, in primo luogo, agli enti di gestione delle aree naturali protette quando vi sia coincidenza territoriale, oppure ad altri enti individuati dalla Giunta regionale. La delega può essere ulteriormente sub-delegata nei limiti previsti. In caso di inerzia o violazioni, la Giunta può intervenire sostitutivamente o revocare la delega.
Gli interventi, attività e progetti con possibili incidenze significative sui siti sono sottoposti a valutazione di incidenza. La procedura è svolta dal soggetto gestore quando non si tratti di interventi soggetti a VIA; nei casi di VIA la valutazione di incidenza è ricompresa nel procedimento VIA. Sono previsti termini, documentazione obbligatoria, possibilità di richiesta di integrazioni una sola volta e rilascio del giudizio entro 60 giorni. L’ARPA fornisce supporto tecnico-scientifico e svolge monitoraggio.
I piani e programmi che interessano i siti Natura 2000 sono coerenti con gli obiettivi di conservazione e, se soggetti a VAS, integrano la valutazione di incidenza. In caso di incidenza negativa, possono essere approvati solo per motivi imperativi di rilevante interesse pubblico e con misure compensative; se presenti habitat o specie prioritari, le deroghe sono ancora più ristrette.
Sono previste misure di ripristino per opere e attività realizzate senza valutazione di incidenza, in difformità al giudizio o in contrasto con gli obiettivi di tutela, con obbligo di ripristino a cura e spese del responsabile.
Zone naturali di salvaguardia e corridoi ecologici
Le zone naturali di salvaguardia sono aree con specifici elementi di interesse naturalistico-territoriale da tutelare mediante strumenti di pianificazione e interventi coerenti. La legge ne individua diverse, tra cui Collina di Rivoli, Boschi e Rocche del Roero, Bosco delle Sorti - La Communa, Dora Riparia, Monte Musinè, Tangenziale verde e laghetti Falchera, Revigliasco, Isola d’Asti, Costigliole d’Asti, Agliano Terme, Laghi di Avigliana, Lago di Arignano e fiume Tanaro. Nuove zone o modifiche dei confini sono deliberate dalla Giunta regionale con gli enti locali interessati e sentita la commissione consiliare competente.
Le finalità delle zone naturali di salvaguardia sono tutela degli ecosistemi agro-forestali, recupero naturalistico, riequilibrio urbanistico-territoriale, sperimentazione di modelli di gestione della fauna e sviluppo turistico sostenibile.
I corridoi ecologici sono aree di collegamento funzionale esterne alle aree protette e alla rete Natura 2000, essenziali per migrazione, distribuzione e scambio genetico. Sono individuati nei diversi strumenti di pianificazione e devono essere riportati negli strumenti urbanistici e territoriali. Gli interventi su di essi devono prevedere compensazioni e programmi di conservazione e ricostituzione, con possibilità di sostituzione regionale in caso di inerzia dell’autorità competente.
Sanzioni, ripristino e regime sanzionatorio
La legge introduce un sistema sanzionatorio amministrativo articolato per le diverse violazioni dei divieti nelle aree protette, nelle aree Natura 2000 e nei piani di gestione. Le sanzioni vanno da importi minimi per raccolta o danneggiamento di specie vegetali fino a importi rilevanti per alterazione di ecosistemi, introduzione di armi, cave, discariche, nuove strade, uso di veicoli, sorvolo non autorizzato, impedimento degli interventi faunistici e violazioni delle misure di conservazione.
Le violazioni che comportano modificazioni dello stato dei luoghi prevedono anche l’obbligo di ripristino. Per le violazioni in materia di valutazione di incidenza è prevista la sanzione e il ripristino a cura e spese del responsabile, con possibile imposizione di misure compensative.
Le sanzioni sono irrogate dalla Regione o dagli enti territoriali competenti per le aree a gestione provinciale o locale. Si applica la disciplina generale della legge n. 689/1981, compreso il pagamento in misura ridotta. Gli importi sono aggiornati biennalmente secondo l’indice ISTAT.
Norme transitorie, entrata in vigore e abrogazioni
Le disposizioni del titolo II e del titolo VI, capo III, entrano in vigore il 1° gennaio 2012. È previsto un articolato regime transitorio per l’insediamento dei nuovi enti di gestione, per il subentro del personale, per l’adozione degli statuti, dei regolamenti e dei primi strumenti di pianificazione.
Fino al 30 settembre 2011 gli organi degli enti soppressi restano in carica con pieni poteri; dal 1° ottobre 2011 fino all’insediamento dei nuovi organi esercitano solo ordinaria amministrazione, urgenza e chiusura contabile.
La legge abroga numerose leggi regionali previgenti in materia di istituzione e disciplina delle aree protette piemontesi, nonché diversi articoli di leggi regionali precedenti, sostituendo la frammentazione normativa con un testo unico.
Disposizioni finanziarie e relazioni al Consiglio regionale
Per la gestione delle aree protette sono previsti stanziamenti regionali destinati alla spesa corrente e agli investimenti, nonché trasferimenti ai soggetti gestori provinciali e locali. È inoltre previsto uno specifico finanziamento per la redazione, revisione o adeguamento dei piani di area dei parchi naturali per gli esercizi 2024 e 2025, con criteri di erogazione definiti dalla Giunta regionale.
La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio una relazione sullo stato di attuazione della legge, includendo anche i risultati relativi alla gestione faunistica e all’equilibrio ambientale nelle aree protette.
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