Cassazione Civile, Ordinanza n. 34620/2025 del 29/12/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (cliente)
La controversia
La controversia nasce da due rapporti di conto corrente assistiti da apertura di credito. I correntisti avevano contestato il saldo risultante dalle scritture bancarie, deducendo che esso fosse alterato dall’addebito di voci non pattuite e da interessi superiori al tasso legale. In appello la Corte territoriale aveva accolto parzialmente la domanda limitatamente al profilo dell’usura, ritenendo, sulla base di consulenza tecnica, che nei rapporti si fosse superato il tasso soglia; aveva inoltre ritenuto computabili nel TEG la commissione di disponibilità e la commissione di istruttoria veloce per la loro frequenza e per gli importi maturati. La banca ha quindi proposto ricorso per cassazione con due motivi: 1) violazione delle norme antiusura e delle istruzioni Banca d’Italia, sostenendo che il superamento del tasso soglia andasse verificato al momento della pattuizione originaria degli interessi e non con riferimento alle successive variazioni unilaterali del rapporto, e comunque che la CTU non avesse individuato correttamente né le modifiche né i trimestri rilevanti; 2) violazione delle medesime norme e delle istruzioni di vigilanza, contestando l’inclusione nel calcolo degli oneri delle due commissioni, che a suo dire avrebbero dovuto essere considerate solo se non occasionali e non sulla base della mera frequenza di applicazione. In via finale la ricorrente ha anche censurato la regolamentazione delle spese di lite nel caso di riforma della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto che entrambi i motivi, pur formalmente prospettati come violazioni di legge, mirassero in realtà a contestare il giudizio di fatto compiuto dalla Corte d’appello sulla base della consulenza tecnica d’ufficio, sollecitando una rivalutazione del merito non consentita in sede di legittimità. Quanto al primo motivo, ha inoltre rilevato la carenza di specificità ex art. 366 c.p.c., poiché la ricorrente non aveva indicato in modo preciso il tasso soglia vigente né il tasso effettivamente applicato. Il riferimento finale alle spese è stato ritenuto comunque inammissibile perché privo di autonoma censura della regolazione delle spese. La banca è stata condannata a rifondere le spese del giudizio di cassazione e, ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater, è stato dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell’ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
Il vizio di violazione o falsa applicazione di legge non può essere utilizzato per ottenere una rivalutazione del merito e dei fatti accertati dal giudice di appello.
Il ricorso deve contenere indicazioni specifiche e autosufficienti; la mancanza di dati essenziali, come tasso soglia vigente e tasso effettivamente applicato, comporta inammissibilità.
Richiamato come parametro della disciplina antiusura nei rapporti bancari.
Richiamato come norma collegata alle conseguenze civilistiche dell’usura nei rapporti di mutuo e bancari.
Richiamato quale norma di interpretazione in materia di usura bancaria.
Richiamati come disciplina di base del tasso soglia e della rilevazione dell’usura.
Richiamato nel quadro normativo invocato dalla ricorrente sulla disciplina dei tassi e degli oneri bancari.
Richiamato dalla ricorrente per contestare l’assenza di comunicazioni relative a modifiche unilaterali del rapporto.
Richiamato per la trattazione in camera di consiglio.
Richiamato per la procedura camerale del ricorso.
Richiamato implicitamente nel tema delle spese di lite, ma la censura finale è stata reputata inammissibile.
D.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
Applicato per dare atto dell’obbligo dell’ulteriore contributo unificato in caso di inammissibilità del ricorso.
L. n. 228/2012, art. 1, comma 17
Richiamata per la modifica introduttiva del comma 1-quater dell’art. 13 del D.P.R. n. 115/2002.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione, la deduzione formale di violazione di legge è inammissibile quando, in concreto, mira soltanto a ottenere una nuova valutazione dei fatti e delle risultanze istruttorie compiuta dal giudice di merito.
- In materia di usura bancaria, la censura deve essere specifica e autosufficiente: occorre indicare in modo puntuale i dati decisivi, come il tasso soglia applicabile e il tasso effettivamente praticato, non essendo sufficiente una contestazione generica.
- La verifica della legittimità del ricorso alla sede di legittimità richiede che il motivo colpisca realmente il governo della norma e non la valutazione del materiale probatorio o della consulenza tecnica d’ufficio.
- Le doglianze sulle spese di lite sono ammissibili solo se censurano autonomamente la violazione dei criteri legali di riparto; non basta prospettare una regolazione diversa delle spese nell’ipotesi di accoglimento dei motivi principali.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, la parte ricorrente è normalmente condannata alle spese del giudizio di cassazione e può essere gravata dell’ulteriore contributo unificato previsto dalla normativa processuale.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34450/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34462/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34464/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34466/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34468/2025 del 29/12/2025
- ordinanza_civile · 29 dic 2025Cassazione Civile, Ordinanza n. 34471/2025 del 29/12/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →